Cassazione Civile, Ordinanza n. 02541/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva revocato un'agevolazione fruita dalla società contribuente in relazione all'acquisto di un terreno edificabile, recuperando imposte di registro e ipocatastali ai sensi dell'art. 33, comma 3, della l. n. 388/2000. La Commissione tributaria regionale delle Marche aveva riformato la decisione di primo grado, accogliendo l'appello dell'Agenzia. In cassazione la società proponeva due motivi di ricorso, ma nelle more depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, allegando che la controversia era stata definita con adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 5 della l. n. 130/2022, con prova della domanda, del pagamento dovuto e della certificazione di assenza di pendenze tributarie. La Corte ha rilevato che alla rinuncia conseguiva l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla società contribuente e, verificata la definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 130/2022, ha dichiarato estinto il giudizio ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese di legittimità tra le parti, ritenendo che in tale ipotesi non trovasse applicazione la regola generale sulla condanna alle spese in caso di rinuncia al ricorso, per non frustrare la ratio della definizione agevolata. Ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, perché misura eccezionale e applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
Norma agevolativa richiamata come base del beneficio fiscale poi oggetto di revoca mediante avviso di liquidazione.
l. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5
Norma sulla definizione agevolata della controversia, cui la contribuente ha aderito mediante domanda e pagamento dell'importo dovuto; la Corte collega a tale definizione l'estinzione del giudizio e il difetto di interesse alla trattazione.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3
Consente la compensazione delle spese del giudizio di legittimità nella fattispecie di definizione agevolata, escludendo la condanna alle spese in coerenza con la ratio dell'istituto.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non opera in caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione agevolata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, quando intervenga prima della decisione, comporta l'estinzione del processo.
- Se la rinuncia è collegata alla definizione agevolata della lite tributaria, le spese possono essere compensate per non alterare la finalità conciliativa e deflattiva dell'istituto.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dalla legge, ossia rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- La definizione agevolata della controversia tributaria, debitamente documentata, è idonea a chiudere il giudizio anche in pendenza del ricorso per cassazione.
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