Cassazione Civile, Ordinanza n. 09377/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un'intimazione di pagamento notificata da un agente della riscossione per un rilevante debito IRPEF relativo agli anni d'imposta 2001 e 2002, fondata su una cartella esattoriale notificata in precedenza. Il contribuente aveva impugnato sia la cartella sia l'intimazione davanti al giudice tributario, ottenendo in appello l'accoglimento delle proprie doglianze e la declaratoria di invalidità della notifica della cartella. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato l'applicazione del regime notificatorio dell'irreperibilità relativa alla cartella di pagamento, sostenendo che la CTR avesse erroneamente esteso la pronuncia della Corte costituzionale n. 258 del 2012 e avesse ravvisato la nullità della notifica per mancata affissione dell'avviso alla porta e per tardiva spedizione della raccomandata informativa, nonostante la cartella avesse presupposto un rapporto ormai esaurito; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sul processo tributario, sostenendo che la CTR si fosse pronunciata su una questione nuova, poiché la non ritualità della notifica non sarebbe stata dedotta nel ricorso introduttivo ma solo con memoria successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato, affermando che l'impugnazione aveva ad oggetto l'intimazione di pagamento e che la invalidità della notifica della cartella prodromica poteva essere fatta valere unitamente all'atto consequenziale; ha ritenuto applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 ai rapporti non esauriti e, nel caso concreto, ha condiviso la valutazione della CTR sulla nullità della notifica per omissione dell'affissione dell'avviso alla porta e per mancata ricezione della raccomandata informativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato in modo adeguato gli atti e gli elementi necessari a individuare la pretesa questione nuova, formulando una censura generica e non autosufficiente rispetto alla decisione impugnata. Di conseguenza, il ricorso è stato integralmente rigettato e l'agente della riscossione è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
comma terzo / vigente comma quarto
La disciplina della notifica della cartella di pagamento, nella parte richiamata, non può essere applicata in modo irragionevole alla diversa ipotesi di irreperibilità relativa; la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale che ne ha ristretto l'ambito applicativo.
È il modello notificatorio richiamato per l'irreperibilità relativa; la Corte valorizza il regime di deposito e avviso al destinatario come parametro di correttezza della notificazione.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma processuale tributaria asseritamente violata.
art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di variazione del domicilio fiscale.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel primo motivo di ricorso e nella ricostruzione della Corte costituzionale come disciplina della notificazione degli atti tributari, distinta e comparata rispetto alla disciplina della cartella.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel secondo motivo per denunciare la pretesa introduzione di una domanda nuova nel giudizio di appello.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte afferma che consente di impugnare congiuntamente l'atto prodromico invalidamente notificato e l'atto consequenziale.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti determina inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato.
Corte cost. n. 258 del 2012
La dichiarazione di illegittimità costituzionale viene applicata dalla Corte di cassazione ai rapporti non esauriti, con effetti anche sulla validità della notifica della cartella oggetto di causa.
Cass. n. 11713/2011
Richiamata a sostegno della nullità della notificazione per mancata affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario.
Cass. n. 3552/2014
Richiamata per affermare che, in presenza di elementi che dubitano della corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà, occorre rinnovare la notifica, anche nelle forme dell'art. 143 c.p.c.
Cass. 21/07/2020, n. 15517
Richiamata per ribadire che il motivo di ricorso deve essere specifico e riferibile alla decisione impugnata.
Cass. 20/10/2016, n. 21296
Richiamata per affermare che un motivo privo dei requisiti di specificità integra un 'non motivo' sanzionato con l'inammissibilità.
Cass. 14/05/2018, n. 11603
Richiamata per ribadire la natura del giudizio di cassazione come giudizio a critica vincolata.
Cass. 23/10/2018, n. 26790
Richiamata per escludere la formulazione cumulativa e non separata delle censure, che impedisce il controllo di legittimità.
Massime di principio
- L'atto consequenziale validamente impugnato consente di far valere anche la nullità derivata dell'atto prodromico invalidamente notificato, ai sensi della disciplina del processo tributario.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che incide sulla disciplina della notificazione della cartella di pagamento opera nei rapporti non esauriti, compresi quelli ancora sub iudice.
- Nella notificazione per irreperibilità relativa, la mancata affissione dell'avviso presso l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario comporta nullità della notifica; parimenti, la raccomandata informativa deve essere effettivamente idonea a portare a conoscenza il deposito.
- Se emergono elementi che rendono dubbia la corrispondenza tra risultanze anagrafiche e realtà, il notificante deve rinnovare la notifica con le forme appropriate, non potendo far gravare sul destinatario le conseguenze dell'errore.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e strettamente riferiti alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o che non individuano con precisione gli atti e i passaggi contestati sono inammissibili.
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