Cassazione Civile, Ordinanza n. 15521/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio arbitrale promosso da una società contro un Comune per far accertare l’inadempimento di patti parasociali stipulati e rinnovati tra le parti in relazione alla gestione di una società partecipata. Il collegio arbitrale pronunciò un lodo non definitivo sulla compromettibilità della lite e poi un lodo definitivo di accoglimento della domanda risarcitoria. Il Comune impugnò entrambi i lodi dinanzi alla Corte d’appello, che dichiarò inammissibile l’impugnazione autonoma del lodo non definitivo e respinse l’impugnazione del lodo definitivo. In cassazione il Comune dedusse quattro motivi: (1) violazione delle norme sull’arbitrato e sulla validità dei patti parasociali, sostenendo che la controversia non fosse compromettibile, che i patti fossero nulli o inefficacemente rinnovati per difetto di autorizzazione dell’organo competente e che la materia fosse indisponibile o soggetta a disciplina arbitrale inderogabile; (2) nullità del procedimento arbitrale per asserita mutatio libelli, ultrapetizione e violazione dell’art. 115 c.p.c.; (3) nullità di alcune clausole dei patti parasociali per contrasto con norme imperative; (4) nullità del lodo e della consulenza tecnica per extrapetizione, violazione del contraddittorio, uso di documenti tardivi e motivazione apparente o insufficiente. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte riferita alla sentenza che aveva qualificato il primo lodo come non definitivo, perché nessuna censura era diretta a quella specifica statuizione; nel resto ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. In particolare ha affermato che il patto parasociale è assimilabile a una convenzione negoziale di diritto comune; che l’eventuale mancanza di preventiva autorizzazione dell’organo comunale non comporta nullità del patto, ma al più un vizio rilevante sul piano dell’annullabilità interna e comunque sanabile; che alcune doglianze erano nuove o non calibrate sulla ratio decidendi; e che nel giudizio di impugnazione del lodo non è consentito un riesame del merito della decisione arbitrale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha dichiarato inammissibile la parte di ricorso riferita alla sentenza che aveva escluso l’impugnabilità separata del lodo non definitivo, perché le censure non colpivano quella decisione. Quanto ai motivi diretti contro la sentenza che aveva confermato il lodo definitivo, la Corte li ha ritenuti in parte inammissibili per difetto di attinenza alla ratio decidendi, per novità o per genericità, e in parte infondati, ribadendo che il patto parasociale segue la disciplina dei contratti di diritto comune e che il difetto di preventiva autorizzazione dell’organo comunale non determina nullità del negozio. Ha inoltre escluso che nel giudizio di impugnazione del lodo potesse farsi valere un riesame del merito o una diversa valutazione delle prove e della consulenza tecnica. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 817 c.p.c.
richiamato per le questioni di compromettibilità e contestazione della competenza arbitrale
art. 829 c.p.c.
richiamato come base delle censure di nullità del lodo e dei motivi di impugnazione
art. 827, comma 3, c.p.c.
il lodo non definitivo è stato ritenuto non impugnabile separatamente da quello definitivo
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare l’uso delle prove e delle risultanze processuali
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione a pretesi vizi di ultrapetizione o omissione di pronuncia
art. 132 c.p.c.
evocato in tema di sufficienza della motivazione
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per censurare il vizio motivazionale, ritenuto però non configurato nei termini dedotti
art. 366 c.p.c.
richiamato per il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso
art. 369 c.p.c.
richiamato per il deposito degli atti e la specificità delle censure
art. 1418 c.c.
richiamato per escludere che la mancanza di autorizzazione comporti nullità del patto
art. 1444 c.c.
richiamato per affermare la possibile convalida del negozio viziato
art. 2380-bis c.c.
invocato dal ricorrente come parametro di asserito contrasto delle clausole parasociali con norme imperative
art. 2449 c.c.
invocato dal ricorrente come parametro di asserito contrasto delle clausole parasociali con norme imperative
art. 21-septies L. 241/1990
invocato per sostenere la nullità del rinnovo dei patti per difetto di autorizzazione
art. 21-octies L. 241/1990
invocato per sostenere l’invalidità del procedimento autorizzatorio
art. 42 d.lgs. 267/2000
richiamato per individuare l’organo competente ad autorizzare la stipulazione
art. 6 L. 202/2000
invocato nel tentativo di sostenere l’arbitrabilità solo rituale delle controversie
art. 3 L. 244/2007
invocato per sostenere l’indisponibilità della materia oggetto della lite
artt. 34 ss. d.lgs. 5/2003
invocati per sostenere l’inderogabilità del procedimento arbitrale societario, esclusa perché la lite non era societaria
art. 10 dei patti parasociali
richiamato per la questione dell’opzione put e della pretesa mutatio libelli
art. 15 dei patti parasociali
indicato come clausola compromissoria a base dell’arbitrato
art. 37 dello statuto di Acque Albule s.p.a.
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla lite fondata sul patto parasociale
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale occorre colpire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che non si confrontino con la motivazione decisiva sono inammissibili.
- Il lodo non definitivo non è autonomamente impugnabile quando la legge ne prevede l’assorbimento nella successiva impugnazione del lodo definitivo.
- Il patto parasociale ha natura di convenzione negoziale di diritto comune: alla sua validità e interpretazione si applicano i criteri propri dei contratti, non quelli di un atto organizzativo societario in senso stretto.
- La mancanza di preventiva autorizzazione dell’organo interno competente a stipulare un contratto della pubblica amministrazione non determina, di regola, nullità del contratto; incide piuttosto sul piano dell’annullabilità o dell’efficacia interna del procedimento autorizzatorio, con possibile sanatoria/convalida.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo non è consentito ottenere una rivalutazione del merito, delle prove o della consulenza tecnica, salvo i limiti tassativi previsti per i vizi del lodo.
- La violazione del contraddittorio in arbitrato non si presume in astratto: ai fini della nullità del lodo è necessario dimostrare una concreta menomazione del diritto di difesa.
- Le doglianze nuove o non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione del lodo non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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