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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03498/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore condominiale)

La controversia

La controversia nasce da una citazione proposta in primo grado per ottenere il risarcimento dei danni, in via contrattuale e extracontrattuale, asseritamente cagionati dall'amministratore di un condominio. Il ricorrente assumeva che l'amministratore avesse omesso di fornire chiarimenti, non avesse trasmesso tempestivamente una delibera richiesta via PEC, avesse divulgato ai condomini informazioni non veritiere e lesive dell'onore e della reputazione della famiglia, e avesse tenuto una condotta diffamatoria. In cassazione sono stati dedotti nove motivi: omessa pronuncia su alcuni profili d'appello; omesso esame di fatti decisivi relativi alle richieste di chiarimento e alla trasmissione della delibera; omessa pronuncia sulla responsabilità extracontrattuale; ultrapetizione per avere la corte d'appello richiamato la scriminante del diritto di critica; violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 595 e 51 c.p.; omesso esame di una circostanza che avrebbe smentito la frase ritenuta diffamatoria; erronea condanna alle spese per il contributo unificato relativo alla chiamata di terzo; e omessa pronuncia sulle istanze istruttorie riproposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il sesto, il settimo e il nono motivo, rilevando in particolare che: per il vizio di omessa pronuncia era necessario indicare che il motivo di appello fosse stato mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni; in presenza di doppia conforme non era proponibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo indicare la diversità delle rationes decidendi, onere non assolto; la doglianza di violazione di legge mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti; e le istanze istruttorie riproposte non costituivano un motivo specifico di censura. Ha ritenuto infondati il quarto, il quinto e l'ottavo motivo, osservando che la corte d'appello aveva comunque esaminato e escluso ogni ipotesi di responsabilità aquiliana e di lesione della reputazione, valorizzando il dovere dell'amministratore di informare i condomini su contenziosi e morosità, la non offensività delle espressioni nel contesto condominiale e la correttezza della statuizione sulle spese relative alla chiamata del terzo, non essendo questa risultata ammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con obbligo anche del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    violazione art.112 c.p.c. per omessa pronuncia

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non specifica che il motivo o la conclusione d'appello siano stati mantenuti fino alla precisazione delle conclusioni.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 112 c.p.c. per dedurre un vizio di motivazione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione d'appello era presente sul punto.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza di ultrapetizione; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione d'appello e non configurabile il vizio denunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti; presuppone che il fatto accertato dai giudici di merito sia assunto come dato di base.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia e asserita nullità della sentenza; i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati in relazione al concreto contenuto delle doglianze.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Non è proponibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere non assolto.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte quale disciplina che ha dato continuità al limite al motivo di cui al n. 5 in ipotesi di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di integrale conferma della decisione di primo grado, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012

    La disciplina sulla doppia conforme si applica ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato per la responsabilità aquiliana; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2043 c.c. per il danno non patrimoniale asseritamente derivante da lesione dell'onore e della reputazione.

  • art. 595 c.p.

    Richiamato come parametro della diffamazione; la Corte ha ribadito che la valutazione dell'offensività nel caso concreto spetta al giudice di merito.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato in relazione alle esimenti; la Corte ha ammesso il rilievo officioso delle circostanze integranti l'esimente del diritto di critica, se allegate e provate.

  • art. 91 c.p.c.

    Utilizzato per la condanna alle spese, inclusa quella relativa al contributo unificato conseguente alla chiamata di terzo ritenuta non ammissibile.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale di trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In caso di denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., il ricorrente deve specificare che il motivo o la conclusione di appello erano stati effettivamente mantenuti fino alla precisazione delle conclusioni; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado con una doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova ricostruzione del fatto storico o una rivalutazione del merito, attività riservate al giudice di merito.
  • In materia di asserita diffamazione o lesione della reputazione, il giudice civile deve considerare tutte le circostanze alleg ate e provate, comprese le eventuali esimenti; se un'esimente esclude l'offensività del fatto, viene meno il carattere diffamatorio della condotta.
  • Nel contesto condominiale, le comunicazioni dell'amministratore sui contenziosi e sulle morosità possono essere lecite quando rispondono a un dovere informativo verso i condomini e restano circoscritte a un ambito non pubblico, senza assumere connotati di attacco personale offensivo.
  • La statuizione sulle spese relative alla chiamata di terzo è corretta quando la chiamata non risulta ammissibile o comunque non conduce a una soccombenza autonoma del chiamante, essendo la spesa conseguenza diretta dell'azione introdotta dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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