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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27442/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere, deducendo: (1) incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Napoli Nord perché, secondo la difesa e documenti prodotti (verbale di arresto e relazione tecnica), i fatti più gravi (ricettazione, detenzione di arma da guerra, pistola con matricola abrasa) sarebbero stati consumati nel comune di Quarto e non in Marano; (2) erronea valutazione dei presupposti per la misura cautelare e carenza di motivazione: dopo una rettifica delle dichiarazioni spontanee il ricorrente ammetteva solo la paternità di armi rinvenute in casa e nel garage (non in area boschiva, accessibile a tutti), invocando almeno gli arresti domiciliari o il braccialetto elettronico per motivi familiari (moglie grave) e sostenendo che non sussistessero esigenze cautelari né pericolo concreto di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Quanto all'incompetenza territoriale, richiama il principio che la competenza si determina in base alla contestazione formulata dal pubblico ministero salvo errori macroscopici: il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'imputazione provvisoria indicava condotte nella zona di Marano (abitazione, garage e vegetazione immediatamente limitrofa) e non è stata dimostrata in modo certo la diversa collocazione nel territorio di Quarto; pertanto non sussisteva un errore macroscopico. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha fornito motivazione adeguata e logica: sussistevano gravi indizi di colpevolezza (armi da guerra e clandestine), la negativa personalità dell'indagato, il collegamento a un gruppo ('quartesi') secondo collaboratore di giustizia, e un concreto e attuale pericolo di reiterazione che rendeva inidonea una misura meno afflittiva. Viene confermata la custodia in carcere e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di riesame avverso gli atti del giudice per le indagini preliminari; utilizzata quale titolo procedurale per il riesame in primo grado.

  • art. 2 L. 895/1967

    Richiamato in relazione alla detenzione di armi da guerra; la norma serve a qualificare la fattispecie penale sotto il profilo sostanziale.

  • artt. 2 e 7 L. 895/1967

    Richiamati per la configurazione della detenzione di armi comuni da sparo e relative aggravanti o modalità di punizione.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; usata per contestare la ricezione di armi provento di furto.

  • art. 23 L. 110/1975

    Norma della disciplina sulle armi (es. acquisto e detenzione di arma clandestina) richiamata per la pistola con matricola abrasa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c) e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione (violazione di norme sostanziali/procedurali e vizio di motivazione) invocate dal ricorrente per censurare la decisione di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla riproduzione integrale dei motivi di impugnazione in Cassazione; fatto salvo quanto impugnato nei limiti consentiti.

  • artt. 273, 274, 275, 280, 284, 285 cod. proc. pen.

    Norme relative alle indagini, alla valutazione delle dichiarazioni e ai presupposti per la custodia cautelare e le misure personali, richiamate nelle censure e nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede il pericolo di reiterazione come una delle esigenze cautelari; la Corte ne chiarisce i requisiti (concretezza e attualità) e conferma che tali requisiti erano soddisfatti nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata dalla Corte in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale sugli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la sentenza dispone gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • La competenza territoriale si determina in primo luogo sulla base della contestazione formulata dal pubblico ministero: per far valere un'eccezione di incompetenza occorre dimostrare in modo certo e non equivoco che i fatti sono avvenuti in un diverso comune; mere deduzioni o perizie non decisive non bastano.
  • Per impugnare con successo l'attribuzione della competenza territoriale bisogna fornire prova documentale precisa e non contraddittoria sulla esatta collocazione territoriale del fatto (es. rilievi catastali, certificazioni catastali, rilevamenti topografici incontrovertibili).
  • Nelle valutazioni sulle misure cautelari il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale: il giudice valuta la personalità dell'indagato, le modalità del fatto, la gravità degli elementi indiziari e il contesto (es. possesso di armi da guerra o clandestine, collegamenti con gruppi criminali) per una prognosi ragionata.
  • La rettifica delle dichiarazioni spontanee e le esigenze familiari (es. stato di salute di un congiunto) possono essere elementi attenuanti, ma non valgono di per sé a escludere esigenze cautelari quando permangono gravi indizi, pericolo concreto per l'incolumità altrui o collegamenti a contesti criminosi.
  • Per convincere il giudice alla misura meno afflittiva è utile produrre elementi concreti che riducano la prognosi di pericolosità (piani di reinserimento, garanzie di controllo efficaci, comprovata estraneità a contesti criminali) e, se si contesta la territorialità, rilievi tecnici incontrovertibili.
  • La mancata accoglienza del ricorso comporta possibile condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso in Cassazione senza solide chance.

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