Cassazione Penale, Sentenza n. 27192/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che confermava le condanne del Tribunale per il reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Cardone ha censurato l'applicazione della recidiva, sostenendo che le precedenti condanne del 2011 erano state estinte per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 legge n. 354/1975) e quindi non potevano essere considerate ai fini della recidiva, nonché questioni sulla rilevanza dei precedenti ai sensi degli artt. 99 e 106 c.p.. Ha inoltre eccepito la prescrizione del reato una volta esclusa la recidiva. Grimaldi ha denunciato vizio di motivazione e carenza di prova nella valutazione di due episodi (difficoltà di identificazione del bene ceduto dalle riprese) e contestato l'uso di un precedente specifico del 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso di Cardone fondato e quello di Grimaldi inammissibile. Quanto a Cardone, la Corte ha concluso che le condanne oggetto dell'affidamento in prova, estinte per esito positivo, non possono essere valutate ai fini della recidiva; per l'erronea applicazione della recidiva e per i calcoli di prescrizione, ha dichiarato i reati estinti per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Cardone Leonardo. Quanto a Grimaldi Raffaele, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per formulazione generica e per tentativo di rivalutazione di merito; Grimaldi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 99 e 106 rilevanti per la disciplina della recidiva e della valutazione dei precedenti. La Corte ha ritenuto che precedenti estinti non possono essere computati ai fini della recidiva.
art. 73, comma 5; art. 112, primo comma, n. 4) e art. 80, comma 1, lett. b)
Norme relative ai reati in materia di stupefacenti e alle aggravanti/applicazioni concorrenti. Usate per inquadrare il tipo di reato e le aggravanti contestate.
L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; un esito positivo determina l'estinzione degli effetti penali della condanna e quindi l'impossibilità di usarla per accertare la recidiva.
Giurisprudenza citata
Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018; Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017; Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011
Costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui le condanne i cui effetti penali sono estinti per esito positivo dell'affidamento in prova non sono valutabili ai fini della recidiva.
Massime di principio
- Le condanne i cui effetti penali si estinguono per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non possono essere utilizzate per la configurazione della recidiva.
- Se la recidiva è erroneamente applicata e l'assenza della recidiva incide sul computo della prescrizione, il reato può risultare prescritto e determinare l'annullamento della sentenza senza rinvio.
- In cassazione le censure devono essere specifiche e non mirare a una rinnovata valutazione di merito: motivi generici o che chiedono una diversa lettura del quadro probatorio sono spesso dichiarati inammissibili.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le interruzioni e sospensioni (anche quelle per normativa emergenziale come la disciplina COVID), e ogni conteggio errato può mutare l'esito processuale.
- Quando si contesta la recidiva, è essenziale produrre e documentare lo stato giuridico dei precedenti (es. certificato del casellario, attestati di esito di misure alternative) per dimostrare l'eventuale estinzione degli effetti penali.
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