Cassazione Penale, Sentenza n. 27289/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che l'azione penale non possa essere proseguita per mancanza della querela della persona offesa alla luce della riforma normativa; conseguentemente la condanna è stata cancellata per improcedibilità dell'azione penale. Decisione resa il 26 giugno 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Perlotti ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di furto aggravato commesso il 26/06/2018 in danno di Maria Rita Maggio, deducendo in particolare l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza della querela della persona offesa. La Corte di cassazione, verificando il fascicolo, ha rilevato l'assenza di qualsivoglia atto di querela e ha applicato la normativa novellata (d.lgs. 150/2022) che ha modificato il regime di procedibilità del delitto di furto, disponendo che il reato è punibile a querela della persona offesa salvo che non ricorrano specifiche aggravanti previste dall'art. 625 c.p., aggravanti non riscontrate nel caso di specie.
Norme richiamate
La disposizione ha modificato la disciplina della procedibilità per il delitto di furto, intervenendo sul comma 3 dell'art. 624 c.p. e imponendo che, in assenza delle specifiche aggravanti, il delitto è procedibile solo a querela della persona offesa.
comma 3, nella versione novellata dal d.lgs. 150/2022
Il comma 3, come riformulato, stabilisce che il delitto di furto è punibile a querela della persona offesa quando non sussistono le aggravanti peculiari che determinano la procedibilità d'ufficio.
elenco delle circostanze aggravanti
L'art. 625 indica le specifiche circostanze aggravanti che, se presenti, escludono la procedibilità a querela e rendono il reato procedibile d'ufficio; nel caso esaminato tali aggravanti non sono risultate applicabili.
Massime di principio
- Dopo la riforma (d.lgs. 150/2022) il delitto di furto è, in linea generale, procedibile solo a querela della persona offesa, salvo che non ricorrano le aggravanti speciali previste dall'art. 625 c.p.: pertanto, l'assenza di querela può determinare l'improcedibilità dell'azione penale.
- In casi analoghi è necessario verificare d'ufficio la presenza nel fascicolo dell'atto di querela prima di proseguire il processo; la sua assenza, se non colmata da fatti che rientrino nelle aggravanti di cui all'art. 625, comporta l'annullamento della sentenza per improcedibilità.
- Le aggravanti elencate all'art. 625 c.p. sono decisive per determinare se il reato resta procedibile d'ufficio: se riscontrabili, la querela non è necessaria; se assenti, invece, la querela è condizione di procedibilità.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando il vizio (es. mancanza di querela) è tale da impedire il proseguimento dell'azione penale e non richiede ulteriori accertamenti di merito.
- Per la difesa: è opportuno chiedere l'accertamento e la declaratoria di improcedibilità quando manca la querela; per l'accusa/parte civile: verificare tempestivamente termini e modalità di proposizione della querela e la presenza di circostanze che possano integrare le aggravanti di cui all'art. 625 c.p.
- In fase preventiva e istruttoria il controllo della documentazione formale (querela, atti della persona offesa) è essenziale per evitare provvedimenti successivi di annullamento per vizio procedurale.
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