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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27256/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità, valutati gli atti e il provvedimento impugnato, ha accolto il ricorso tramite annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione. Decisione resa in data 7 giugno 2024. In sostanza il provvedimento impugnato è stato annullato per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, senza rinvio ad altro giudice.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari; il ricorrente deduceva quattro motivi, dei quali il primo, di portata assorbente, non è stato ritenuto manifestamente infondato. La questione centrale è la prescrizione del reato: la Corte ha valutato la recidiva contestata ex art. 99, comma 4, c.p., i periodi di sospensione maturati in primo grado (1 anno, 1 mese e 26 giorni) e il "dato edittale" relativo al reato ritenuto (art. 348 c.p.), collegandoli alla data di consumazione accertata (1 settembre 2012). Sulla base di tali elementi la Corte ha ritenuto che la prescrizione si sia perfezionata il 27 ottobre 2023, data successiva alla decisione gravata del 17 agosto 2023, e quindi il reato era estinto per prescrizione al momento della decisione della Corte di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p., comma 4

    La Corte ha considerato la recidiva ai fini del calcolo del termine di prescrizione (aumento del periodo edittale o delle conseguenze penali), ma ha ritenuto comunque che, anche tenendo conto della recidiva e delle sospensioni, la prescrizione si sia perfezionata alla data indicata.

  • art. 348 c.p.

    L'articolo individua il reato ritenuto contestato; la Corte ha utilizzato il "dato edittale" relativo a tale norma (cioè la durata/entità della pena edittale prevista) per calcolare il termine prescrizionale applicabile al caso concreto.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato matura dopo la pronuncia impugnata ma prima della decisione di legittimità, il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del reato e annullare il provvedimento impugnato senza rinvio.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le cause che possono incidere sul termine (recidiva, sospensioni processuali, e il "dato edittale" proprio della norma incriminatrice); risultanze probatorie sulla data di consumazione sono decisive per il computo.
  • Un motivo di ricorso di "portata assorbente" può rendere irrilevanti gli altri motivi se risolutivo della questione centrale (es. la prescrizione); il giudice valuterà l'ammissibilità e la fondatezza del motivo principale prima di esaminare gli altri.
  • Quando vi è controversia sul compimento dei calcoli prescrizionali, è necessario dettagliare le date rilevanti (data di consumazione, periodi di sospensione, eventuali interruzioni, data della decisione impugnata) per verificare l'intervento della prescrizione.
  • L'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione comporta generalmente la chiusura del procedimento penale senza rinvio, salvo questioni procedurali residuali che richiedano diversa valutazione.

Testo integrale

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