Cassazione Penale, Sentenza n. 27363/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato che denunciava violazione di legge (in particolare art. 129 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la prescrizione del reato si sarebbe perfezionata con l'ultima dazione di denaro del 5/12/2008 e le successive attività dell'imputato sarebbero state meri tentativi di occultamento non idonei a produrre nuove disposizioni patrimoniali rilevanti ai fini della truffa. Contestata inoltre l'asserita sussistenza del delitto di truffa in epoca successiva e la valutazione delle aggravanti (art. 61 n.7 e n.11 c.p.) e del diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato continuato ascritto al ricorrente si è estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado. I giudici hanno ritenuto che non fosse stato dimostrato che le dazioni patrimoniali si siano protratte oltre il 2008: le ricevute e le rassicurazioni non provano da sole un'ulteriore attività dispositiva della vittima. Conseguentemente sono state revocate anche le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen.
Articolo richiamato nel capo di imputazione; la sentenza d'appello aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione rispetto al capo a) che lo richiamava.
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa: la Corte esamina se la condotta integrasse truffa in funzione della distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti a esecuzione differita/continuata, richiedendo che, nella fase esecutiva, vi sia una ulteriore attività dispositiva della vittima indotta dagli artifizi.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare la mancata rilevazione della prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia d'appello; la Corte ha condiviso la censura e accolto il motivo.
art. 61 n. 7 cod. pen.
Aggravante richiamata in motivazione dai giudici di merito (valutata in relazione al dato economico), contestata dal ricorrente per motivazione insufficiente; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale profilo perché ha annullato per prescrizione.
art. 61 n. 11 cod. pen.
Aggravante relativa al rapporto di relazione tra le parti; la difesa ha censurato la valutazione motivazionale, ma la questione è stata assorbita dall'accoglimento del motivo sulla prescrizione.
giurisprudenza (Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016; Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023; Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022)
Principio richiamato: nei contratti ad esecuzione differita o continuata la condotta ingannevole posta in essere nella fase esecutiva può integrare truffa solo se determina nella vittima una ulteriore attività dispositiva rispetto all'originario accordo; la mancata prova di tali ulteriori atti dispositivi impedisce di far retrodatare la consumazione e quindi di far decorrere il termine di prescrizione oltre l'ultima disposizione patrimoniale accertata.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra contratto ad esecuzione istantanea e contratto a esecuzione differita/continuata: solo in quest'ultimo caso la condotta ingannevole in fase esecutiva può costituire truffa, se provoca nuove disposizioni patrimoniali della vittima.
- La prescrizione del reato di truffa decorre dall'ultima attività dispositiva della vittima indotta dagli artifici; ricevute o rassicurazioni che non hanno prodotto nuovi pagamenti non allungano il termine prescrizionale.
- Per sostenere la prosecuzione temporale della truffa è necessario documentare atti dispositivi successivi (pagamenti, trasferimenti, consegne) riconducibili agli artifizi: prove meramente formali o dichiarazioni non sono sufficienti.
- Se la prescrizione si è già perfezionata prima della sentenza di primo grado, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio e comporta la revoca delle statuizioni civili conseguenti alla condanna.
- In difesa, documentare e provare la data dell'ultima effettiva dazione patrimoniale è cruciale per ottenere il riconoscimento della prescrizione; in accusa, dimostrare la sussistenza di disposizioni patrimoniali ulteriori è necessario per far protrarre la consumazione.
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