Cassazione Penale, Sentenza n. 27181/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto tardiva e inammissibile la contestazione suppletiva operata dal P.M. in dibattimento della circostanza aggravante dell'art. 625, n. 7 c.p. (che considera i beni destinati a pubblico servizio), sostendo che tale contestazione avrebbe dovuto essere ammessa ex art. 517 c.p.p. e che il Tribunale aveva indebitamente fissato un termine di decadenza alla facoltà del P.M. di modificare l'imputazione, errando peraltro nel richiamare precedenti relativi alla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che nel caso concreto la circostanza aggravante oggetto della contestazione suppletiva avesse natura valutativa e non risultasse sufficientemente esplicitata nell'imputazione originaria (non era stata formulata come "contestazione in fatto"). La Corte, richiamando il principio delle Sez. U. (Domingo) e il dovere del giudice di dichiarare immediatamente la causa di non punibilità quando essa sia già maturata (art. 129 c.p.p.), ha condiviso la decisione del Tribunale che ha escluso la possibilità per il P.M. di utilizzare tardivamente la contestazione suppletiva per elidere l'improcedibilità sopravvenuta per difetto di querela (a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022). Inoltre la Corte ha osservato il rischio di abuso del processo ove la contestazione sia strumentale a sovvertire effetti già consolidatisi dell'improcedibilità. Conseguenza pratica: confermata la dichiarazione di non doversi procedere resa dal Tribunale.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Norma sulla fattispecie di furto; indicata come riferimento per il fatto contestato (appropriazione di energia elettrica).
Codice penale, art. 625, n. 2 e n. 7
n.2: aggravante legata all'uso di mezzo fraudolento; n.7: aggravante per beni destinati a pubblico servizio. La Corte ha ritenuto che la n.7 sia aggravante di natura valutativa che richiede chiara esposizione in imputazione per poter essere contestata in fatto.
Codice penale, art. 81, comma 2
Riferimento alla continuazione tra più condotte; usato nella descrizione della fattispecie in capo all'imputata.
Codice di procedura penale, art. 129
Stabilisce l'obbligo del giudice di pronunciare immediata declaratoria della causa di non punibilità quando essa sia evidente. La Corte ha confermato che tale regola preclude l'attività del P.M. di contestare suppletivamente elementi idonei a far "rivivere" l'azione quando la causa di non punibilità è già maturata.
Codice di procedura penale, art. 517
Regola la contestazione suppletiva in dibattimento da parte del P.M.; la Corte ha richiamato i limiti applicativi alla luce dell'obbligo di declaratoria di cui all'art.129 e della giurisprudenza di legittimità, valutando se la contestazione sia tempestiva e non strumentale.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2 lett. i; art. 85 e correlati)
Ha modificato il regime di procedibilità per taluni reati (tra cui, per la fattispecie, il furto di energia), introducendo termini per la querela e incidendo sulla procedibilità d'ufficio. La Corte ha considerato che, per effetto di tali norme, dopo il decorso del termine la mancata querela determina improcedibilità e impedisce che la P.A. eluda tale effetto con contestazioni sopravvenute.
Codice di procedura penale, art. 345
Consente la presentazione della querela anche dopo la declaratoria di improcedibilità; la Corte ha però richiamato che la presentazione successiva non annulla la rilevanza dell'improcedibilità dichiarata dopo il decorso del termine.
Codice di procedura penale, art. 417, comma 1, lett. b
Impegna la richiesta di rinvio a giudizio a enunciare chiaramente il fatto e le circostanze aggravanti; la Corte ha ricordato questo principio come parametro per valutare la riconoscibilità di una contestazione in fatto.
Massime di principio
- Le aggravanti di natura valutativa (es. "beni destinati a pubblico servizio") devono essere descritte con chiarezza nell'imputazione originaria o mediante atti acquisiti tali da consentire la contestazione in fatto: se mancano, la contestazione suppletiva può essere inammissibile.
- Il P.M. ha il potere di contestare suppletivamente in dibattimento ex art. 517 c.p.p., ma tale potere non può essere esercitato per eludere effetti consolidati di cause di non punibilità o per "resuscitare" un'azione ormai improcedibile o estinta (art. 129 c.p.p. e principio Domino/Sez. U.).
- Quando è già maturata una causa di non punibilità (improcedibilità o estinzione) il giudice deve dare priorità alla declaratoria e la relativa omissione non legittima automaticamente la contestazione sopravvenuta: il P.M. non può usare tardive contestazioni per aggirare la improcedibilità.
- La valutazione della legittimità della contestazione suppletiva è caso per caso: occorre verificare se la contestazione è tempestiva, se si fonda su nuovi elementi incontestabili e se non ha finalità strumentali o abusive.
- Un uso strumentale della contestazione da parte del P.M. può integrare un abuso del processo; il dovere di lealtà processuale impone che l'esercizio del potere di accusa non persegua finalità volte a reiterare indefinitamente il processo o a svuotare garanzie sostanziali dell'imputato.
- Per evitare rischi processuali, la Pubblica Accusa dovrebbe operare le integrazioni dell'imputazione non oltre il momento utile indicato dalla giurisprudenza (in genere prima o all'apertura del dibattimento e comunque prima che la causa di non punibilità sia ormai maturata) e documentare chiaramente i dati nuovi che giustificano la contestazione.
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