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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27362/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente contestava il riconoscimento della recidiva aggravata specifica infraquinquennale sostenendo che, al momento della commissione del reato (06/10/2017), non era gravato da precedenti condanne irrevocabili valutabili agli effetti della recidiva. In particolare una precedente condanna era stata dichiarata con pena estinta per esito positivo dell'affidamento in prova (art. 47 comma 12 L. 345/1975) e l'altra sentenza indicata dalla Corte territoriale quale base della recidiva (fatto 20/08/2017) è divenuta irrevocabile solo il 27/07/2019, quindi dopo la commissione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato rispetto alla valutazione della recidiva. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che aveva riconosciuto la recidiva, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia perché valuti la sussistenza della recidiva considerando solo le condanne irrevocabili anteriormente alla commissione del fatto. Ha invece dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata.

Norme richiamate

  • art. 47 comma 12 L. 345/1975

    L'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali estingue la pena e 'ogni effetto penale' della condanna, sicché tale condanna non può essere tenuta in conto ai fini della recidiva.

  • art. 99 comma quarto (seconda ipotesi) codice penale

    Riferimento operativo usato dalla corte territoriale nel motivare gli effetti di una precedente pronuncia; la Cassazione richiama il principio che rileva l'irrevocabilità delle sentenze ai fini della recidiva.

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto.

Massime di principio

  • Per l'applicazione della recidiva è necessario che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile prima della commissione del nuovo reato; le pronunce irrevocabili successivamente alla consumazione non possono essere utilizzate per fondare la recidiva.
  • Le condanne la cui pena è stata estinta per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 comma 12 L. 345/1975) non producono effetti penali e non possono essere considerate ai fini della recidiva.
  • Se in casellario sono riportate più sentenze, il giudice deve valutare ai fini della recidiva solo quelle irrevocabili alla data del fatto nuovo; usare sentenze non ancora definitive è vizio di motivazione e di diritto.
  • La declaratoria di responsabilità per il reato contestato può rimanere definitiva anche se viene annullata e rinviata la valutazione della recidiva; la revisione riguarda solo l'accertamento e le conseguenze relative alla recidiva e al trattamento sanzionatorio.
  • In casi simili il ricorrente ha buone possibilità di ottenere l'annullamento parziale se si dimostra che le condanne su cui si è fondata la recidiva non erano irrevocabili al momento del fatto.

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