Cassazione Civile, Ordinanza n. 24667/2021 del 14/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava in origine un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva recuperato maggior reddito d'impresa per l'anno 2007 applicando la disciplina sulle società non operative di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994. In primo grado la contribuente aveva dedotto, tra l'altro, la nullità dell'atto per mancanza di riferimenti all'istanza di interpello disapplicativo e l'infondatezza della pretesa fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione e rigettato il ricorso della società, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso e decisivo il fatto che il diniego dell'interpello disapplicativo fosse stato notificato alla contribuente. In Cassazione la società denunciava: 1) violazione dell'effetto devolutivo dell'appello e dell'art. 346 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse esaminato solo un motivo trascurando le altre censure riproposte; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice d'appello non avrebbe considerato la circostanza, allegata in primo grado e reiterata in appello, secondo cui un evento oggettivo sopravvenuto aveva impedito l'avvio dell'attività produttiva e quindi il raggiungimento dei ricavi minimi richiesti dal test di operatività, evento collegato alla revoca delle agevolazioni previste da un contratto di programma e alla necessità di rimodulazione dell'intervento imprenditoriale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la decisione di merito di rigetto dell'appello implicava il rigetto anche delle altre censure riproposte, pur senza espressa trattazione analitica. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare un fatto storico decisivo e specificamente allegato dalla contribuente, cioè l'evento oggettivo impeditivo dell'avvio dell'attività produttiva e del conseguimento dei ricavi minimi per superare la presunzione di non operatività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina sulle società non operative introduce una presunzione legale di finalità elusiva quando i ricavi dichiarati restano sotto il ricavo presunto del test di operatività; la presunzione può essere superata dal contribuente con prova contraria di situazioni oggettive, non dipendenti da una scelta imprenditoriale, che abbiano reso impossibile il raggiungimento delle soglie di redditività.
Le modifiche apportate alla disciplina non hanno eliminato la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione mediante prova contraria qualificata della sussistenza di un impedimento oggettivo.
La mancata espressa riproposizione o l'assenza di trattazione analitica non impediscono, nel caso deciso, il rigetto implicito delle censure assorbite dalla decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporta un rigetto implicito della domanda o del motivo, pur senza espressa statuizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È censurabile l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, qualora il giudice di merito lo abbia trascurato nella motivazione.
art. 23 Cost.
Era stata dedotta dalla parte la questione di legittimità costituzionale della disciplina applicata, ma la Corte di cassazione non la esamina nel merito perché non rilevante ai fini della decisione resa.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla motivazione e alla disciplina dell'accertamento.
artt. 1, 7 e 12, commi 1 e 5
Richiamati dalla ricorrente tra i parametri asseritamente violati in tema di statuto del contribuente e garanzie procedimentali.
d.lgs. n. 417 del 1997
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
Massime di principio
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione di merito, pur non affrontando espressamente ogni singola doglianza, contenga un rigetto implicito delle censure incompatibile con la pretesa della parte.
- Nel giudizio di impugnazione avverso l'accertamento fondato sulla disciplina delle società non operative, il contribuente può superare la presunzione legale di non operatività solo allegando e provando una situazione oggettiva, estranea a scelte imprenditoriali, che abbia impedito il raggiungimento dei ricavi o del reddito presunti.
- Il giudice di merito deve esaminare il fatto impeditivo specificamente allegato dal contribuente e rilevante ai fini del superamento del test di operatività, compresi gli eventi connessi a incentivi o agevolazioni pubbliche non concessi o revocati.
- Ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., è decisivo il mancato esame di un fatto storico discusso tra le parti che, se valutato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso della controversia.
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