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Sentenza

Sentenza del 12/01/2022 n. 748 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'iscrizione ipotecaria disposta dalla concessionaria su un immobile oggetto di cessione d'azienda soggetta a condizione sospensiva. La condizione si avverò con atto notarile successivo, ma la trascrizione dell'avveramento venne effettuata dopo l'iscrizione ipotecaria. La CTR aveva ritenuto che l'avveramento retroagisse al momento della stipula e quindi rendesse illegittima l'iscrizione nei confronti del cessionario; Equitalia ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che al tempo dell'iscrizione l'immobile risultava ancora di proprietà del debitore e che la giurisdizione poteva spettare al giudice ordinario per la parte extratributaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi e il quarto motivo di ricorso, assorbendo gli altri ove collegati, e ha cassato la sentenza della CTR. Ha precisato che, pur essendo l'avveramento della condizione dotato di efficacia retroattiva tra le parti, tale retroattività non opera nei confronti dei terzi fino a quando l'avveramento non viene reso noto mediante trascrizione/cancellazione prevista dall'art. 2668 c.c.; di conseguenza l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla concessionaria su immobile ancora formalmente in capo al debitore era legittima. Ha inoltre dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per la parte dell'iscrizione attinente a pretese extratributarie. Decidendo nel merito ha quindi respinto la tesi della contribuente e condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992

    art. 2, artt. 5 e 17, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, art. 22

    Usato per determinare il regime di notificazione nel processo tributario e per l'individuazione della giurisdizione: le notificazioni secondo il processo tributario e l'effetto della costituzione tardiva che può sanare la nullità; valutazione della giurisdizione rispetto a questioni tributarie e extratributarie.

  • D.P.R. n. 602/1973

    Norma che disciplina l'iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti della riscossione coattiva; la giurisdizione per le controversie relative all'iscrizione dipende dalla natura tributaria o meno dei crediti alla base dell'iscrizione.

  • Codice Civile

    Art. 2668 c.c.: obbligo di cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti quando la condizione si avvera, per rendere pubblici gli effetti dell'atto; ne discende che l'efficacia dell'avveramento è opponibile ai terzi solo con la prescritta pubblicità. Art. 1360 c.c.: principio della retroattività dell'avveramento della condizione nei rapporti tra le parti.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 156, art. 350, art. 360, art. 384 co. 4

    Art. 156 c.p.c.: la costituzione in giudizio può sanare la nullità di una notificazione; gli artt. 350 e 360 c.p.c. richiamati in relazione ai motivi di cassazione; art. 384 co.4 c.p.c.: possibilità per la Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Cass. S.U. n. 17111/2017; Cass. n. 28561/2019; altre pronunce citate

    Consolidato orientamento secondo cui la giurisdizione sulla materia delle iscrizioni ipotecarie dipende dalla natura dei crediti sottostanti (tributari vs non tributari) e che l'avveramento della condizione sospensiva produce effetti nei confronti dei terzi solo a seguito della pubblicità (trascrizione/cancellazione).

Massime di principio

  • Per le iscrizioni ipotecarie effettuate per riscossione coattiva, la giurisdizione va valutata sulla base della natura dei crediti: il giudice tributario decide sulle pretese tributarie; il giudice ordinario per le pretese non tributarie; se coesistono entrambe, ciascuno decide per la propria sfera.
  • L'avveramento di una condizione sospensiva produce retroattività degli effetti tra le parti, ma nei confronti dei terzi gli effetti si manifestano solo quando l'avveramento è reso opponibile mediante la pubblicità prevista (trascrizione o cancellazione ai sensi dell'art. 2668 c.c.).
  • Un'iscrizione ipotecaria eseguita mentre l'immobile risulta ancora formalmente di proprietà del debitore è legittima nei confronti della concessionaria; la successiva trascrizione dell'atto che dichiara l'avveramento della condizione non fa retroagire automaticamente l'inefficacia dell'iscrizione nei confronti dei terzi anteriori.
  • Nel processo tributario le notificazioni hanno forme e regole particolari: la notificazione a mani proprie della parte è valida anche se la parte si era costituita mediante difensore; una costituzione successiva può sanare la nullità della notificazione (art. 156 c.p.c.), con effetti ai fini della prosecuzione del giudizio.
  • In casi simili, verificare sempre: a) la data di iscrizione ipotecaria rispetto alla titolarità formale dell'immobile; b) la data di trascrizione dell'atto che dichiara l'avveramento della condizione; c) la natura dei crediti alla base dell'iscrizione per determinare la giurisdizione competente.
  • Se si agisce contro un'iscrizione ipotecaria, raccogliere e documentare tempestivamente la trascrizione dell'avveramento o la cancellazione della condizione: senza pubblicità l'effetto tra terzi rimane limitato e l'iscrizione può rimanere valida.

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