Sentenza del 12/01/2022 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Macerata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Società aveva utilizzato in compensazione per l'anno d'imposta 2012 un credito d'imposta per ricerca e sviluppo previsto dall'art. 1 D.L. n. 70/2011 (importo compensato indicato in atto: Euro 113.293,71). L'Ufficio ha emesso atto di recupero ritenendo il credito inesistente e ha irrogato la sanzione prevista dall'art. 13 c.5 D.Lgs. n. 471/1997, fondando il proprio accertamento su accessi informatici e documentazione extracontabile che, a suo avviso, dimostravano l'inesistenza delle attività di ricerca (contratti e fatture per operazioni inesistenti, fittizio distacco di personale, flussi finanziari strumentali). La Società ha impugnato l'atto sostenendo invece l'effettivo svolgimento delle attività di R&S (produceva contratti, 11 relazioni di stato avanzamento lavori, dichiarazioni sostitutive, consulenza tecnica) e deduceva, tra l'altro, vizio di decadenza, illegittimo accesso al domicilio informatico, vizio di notifica ex art.157 DL n.34/2020 e insufficiente motivazione della qualificazione del credito come inesistente.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso, ritenendo provata l'effettività delle attività di ricerca e sviluppo svolte dalla società mandataria (attività descritte nei contratti, nelle relazioni di avanzamento, nelle dichiarazioni sostitutive dei professionisti e nella relazione tecnica di parte). Perciò è stato annullato l'atto di recupero relativo al credito d'imposta e assorbiti gli altri motivi di impugnazione. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 1 D.L. n. 70 del 2011
art. 1 D.L. n. 70 del 2011
Disciplina il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; l'Ufficio sosteneva che il credito fosse inesistente o che la ricerca fosse in realtà 'interna' e quindi esclusa, mentre la Commissione ha ritenuto provata l'esistenza dell'attività di R&S secondo i requisiti della norma.
art. 13 c. 5 D.Lgs. n. 471 del 1997
art. 13 c. 5 D.Lgs. n. 471 del 1997
Prevede la sanzione per utilizzo di crediti indebiti; l'Ufficio aveva applicato la misura massima, ma la ricostruzione amministrativa sulla inesistenza del credito è stata ritenuta non sufficientemente provata.
art. 43 D.P.R. n. 633 del 1972
art. 43 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza del potere accertativo (argomentando che, trattandosi di crediti spettanti e non inesistenti, avrebbe dovuto applicarsi un termine di decadenza più breve); la Commissione ha comunque deciso il merito sul presupposto dell'esistenza dell'attività di R&S, assorbendo la questione della decadenza.
art. 14 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure sull'accesso ai sistemi informatici e alla tutela della domiciliarità informatica; la questione non ha prevalso perché la decisione si è fondata sull'ammissibilità e rilevanza delle dichiarazioni e documenti di parte.
artt. 33 e 70 D.P.R. n. 600 del 1973
art. 33 e 70 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati dalla ricorrente in relazione alle modalità di accesso ai sistemi informatici e alle garanzie procedurali; la Commissione non ha ritenuto decisive le eccezioni di illegittimità dell'acquisizione dei documenti rispetto alla valutazione complessiva delle prove prodotte.
art. 52 e 75 D.P.R. n. 633 del 1972
art. 52 e 75 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati dalla contribuente in relazione alle modalità di acquisizione delle prove e alla tutela procedurale IVA; non hanno impedito l'utilizzo delle dichiarazioni e della documentazione di parte ammessa come indizi.
art. 157 D.L. n. 34 del 2020
art. 157 D.L. n. 34 del 2020
Norma che sospendeva alcune notifiche fino al 31/12/2020 in ragione dell'emergenza COVID-19; la ricorrente aveva contestato la tempestività della notifica dell'atto, ma la Commissione ha deciso il merito sulla sussistenza dell'attività di R&S, assorbendo ulteriori questioni procedurali.
art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997
art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997
Richiamato in relazione al procedimento di controllo e motivazione degli atti tributari; la Società sosteneva carenze motivazionali dell'atto di recupero, ma la decisione è stata adottata sulla base della valutazione probatoria in favore del ricorrente.
artt. 2697 e 2729 cod. civ.
artt. 2697 e 2729 cod. civ.
Richiamati in tema di onere della prova; la Commissione ha ritenuto che le dichiarazioni sostitutive e la documentazione tecnica costituissero indizi idonei a provare l'effettività delle attività di ricerca, sufficiente a superare l'accertamento dell'Ufficio.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale contesta l'esistenza di un credito d'imposta perché ritiene inesistenti le attività fatturate, l'onere di provare la realizzazione di quelle attività può essere assolto anche mediante documentazione contrattuale, relazioni di stato di avanzamento, dichiarazioni sostitutive dei professionisti e perizie tecniche ammesse come indizi nel processo tributario.
- L'accesso a documenti informatici da parte dell'Ufficio può essere censurato per vizi procedurali, ma eventuali questioni di legittimità dell'acquisizione non necessariamente fanno venir meno la valutazione complessiva delle prove di parte, se queste ultime risultano idonee a dimostrare l'elemento sostanziale contestato.
- La qualificazione del credito come "inesistente" richiede una prova solida da parte dell'Amministrazione: un quadro indiziario iniziale può giustificare controlli, ma la mera presenza di elementi extracontabili non è sufficiente se il contribuente produce documentazione tecnica e dichiarazioni che, valutate congruamente, dimostrino l'esecuzione della prestazione di R&S.
- In tema di decadenza del potere di accertamento, la distinzione tra crediti "spettanti" e crediti "inesistenti" è rilevante ai fini del termine applicabile; tuttavia, in presenza di contestazioni su frode o inesistenza, l'Amministrazione deve fornire elementi probatori adeguati per prolungare i termini d'accertamento.
- Nelle controversie tributarie complesse la compensazione delle spese di giudizio può essere valutata equitativamente quando il quadro probatorio iniziale sia controverso e le parti abbiano agito su basi non manifestamente infondate.
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