Sentenza del 12/01/2022 n. 88 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Contestazioni in merito alla regolarità delle fatture e all'assenza di strumenti tracciabili - Recuperi relativi anche ad annualità precedenti - Sentenze definitive di annualità precedenti - Sussistenza del giudicato esterno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava la detrazione IVA (€27.996) su fatture emesse dalla Società Agricola YYYYYYY per operazioni ritenute inesistenti e il recupero a tassazione di costi non documentati/indeducibili (circa €44.897) riferiti a lavori ritenuti effettuati per altra società. Le contestazioni derivavano da una verifica della Guardia di Finanza (PVC 27.3.2013) e si fondavano su presunta assenza di contratto formale registrato e su pagamenti in contanti privi di tracciabilità. L'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittime le fatture per i lavori agricoli, chiedendo la riforma basata sull'insussistenza probatoria delle operazioni.
La decisione
L'appello dell'Ufficio è stato respinto e l'appello incidentale della Società accolto: l'avviso di accertamento per l'anno 2010 è stato annullato sia relativamente alla detrazione IVA per le operazioni contestate sia relativamente al recupero a tassazione dei costi indeducibili. La motivazione principale è che le fatture presentavano gli elementi formali essenziali (data, numero, partita IVA, descrizione delle prestazioni) e l'Ufficio non ha fornito prove, nemmeno indiziarie, che le operazioni fossero inesistenti; altresì il contratto o il suo presupposto risultava comunque richiamato nel PVC. Inoltre, per fatti identici, le pronunce della CTR (anni 2008 e 2009) erano divenute definitive: si è ritenuto operante il giudicato esterno sui medesimi fatti, estendendo l'effetto alle annualità successive. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 21 D.P.R. 633/1972
requisiti di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972
Le fatture in esame contenevano gli elementi essenziali previsti dall'art.21 (data, numero progressivo, identificazione del cedente, partita IVA, natura/oggetto e corrispettivi) e quindi costituiscono prova cartolare idonea a dimostrare l'esistenza delle operazioni, salvo prova contraria fornita dall'Amministrazione.
Principio del giudicato esterno (res judicata) - giurisprudenziale
sentenze CTR n. 5543/2019 e n. 1829/2018 (anni 2008 e 2009) divenute definitive
Il giudicato esterno formatosi in favore del contribuente per medesimi fatti e medesimi presupposti di diritto estende i suoi effetti anche alle annualità successive quando le contestazioni si fondano sugli stessi fatti costitutivi; ciò impedisce all'Amministrazione di riproporre la medesima ricostruzione fiscale per gli anni successivi.
Massime di principio
- La presenza negli elementi formali della fattura (data, numero, partita IVA, descrizione delle prestazioni, importi) costituisce prova cartolare idonea fino a prova contraria: l'Ufficio deve fornire elementi probatori adeguati per dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
- L'assenza di un contratto formale nel fascicolo non è necessariamente decisiva se i verificatori hanno comunque fatto emergere l'esistenza di un rapporto (es. richiamo nel PVC); l'onere probatorio grava sull'Amministrazione.
- La mancanza di strumenti di pagamento tracciabili (pagamenti in contanti) non è da sola sufficiente a escludere la deducibilità o la detrazione: servono elementi probatori concreti che colleghino l'assenza di tracciabilità all'inesistenza dell'operazione.
- Il giudicato esterno (sentenze definitive su annualità pregresse) opera contro nuovi accertamenti quando questi si basano sui medesimi fatti e sugli stessi documenti/elementi istruttori; in tali casi gli avvisi successivi devono essere annullati.
- In caso di esiti favorevoli del contribuente per annualità pregresse intervenuti nel corso del giudizio, il giudice può compensare le spese tra le parti.
- In fase di contenzioso tributario l'Amministrazione deve ora puntare su prove specifiche (indizi concreti, contraddittorio documentale) e non limitarsi a rilievi formali quando la documentazione appare completa.
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