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Sentenza

Sentenza del 12/01/2022 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento su conti bancari - Prestiti a familiari

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

omessa dichiarazione dei redditi per gli anni 2010-2015; l'Ufficio ha effettuato un accertamento bancario basato su numerose movimentazioni sui c/c della contribuente ritenendole redditi imponibili. La contribuente ha spiegato che le somme accreditate erano prevalentemente restituzioni di prestiti concessi a numerosi familiari (e provenienze quali dissequestro beni e vendita immobile) e ha prodotto documentazione (assegni, vaglia, dichiarazioni di riconoscimento del debito, documenti di vendita). L'Ufficio ha eccepito lacune documentali e ha richiamato la presunzione legale derivante dalle indagini finanziarie. La controversia riguarda se le movimentazioni costituiscano incremento patrimoniale imponibile o semplici rientri di prestiti non soggetti a tassazione.

La decisione

l'appello della contribuente è stato accolto: la Commissione (di grado superiore) ha ritenuto che la contribuente avesse documentato sufficientemente l'origine e la natura delle movimentazioni come rimborsi di prestiti a familiari e altre entrate non imponibili, non essendovi prova fondata di un incremento patrimoniale tassabile. È stata riformata la sentenza di primo grado (CTP) che aveva rigettato il ricorso; l'Ufficio è stato condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio (€5.000,00 per il primo grado e €4.000,00 per il secondo). Nota: in primo grado l'Ufficio aveva recuperato a tassazione €91.520,00 per il 2013 con relative sanzioni, ma tale accertamento è stato annullato in appello.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2

    art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/73

    l'Amministrazione invoca la presunzione legale nelle indagini finanziarie per ricostruire redditi tramite movimentazioni bancarie; la sentenza osserva però che, anche in presenza di tale presunzione, l'Ufficio poteva acquisire dati complementari (es. estratti conto di terzi) e che il contribuente può dimostrare il contrario con idonea documentazione.

  • DPR 633/1972, art. 51, comma 2, n. 2

    art. 51, comma 2, n. 2, DPR 633/72

    richiamata dall'Ufficio come fonte della presunzione relativa per le indagini finanziarie; la Commissione rimarca che la presunzione non esclude la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria documentale che le somme non costituiscono base imponibile.

  • Codice Civile, art. 2729

    richiamato nel dibattito sulle presunzioni; l'Amministrazione sostiene che per le presunzioni legali non servano i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici, ma il giudice tributario valuta comunque la sufficienza delle prove fornite dal contribuente.

Massime di principio

  • Le ricostruzioni basate esclusivamente su movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione che l'Ufficio può utilizzare, ma il contribuente ha il diritto e la possibilità di fornire documentazione idonea a dimostrare che gli accrediti non rappresentano redditi imponibili (es. restituzioni di prestiti, atti di riconoscimento del debito, assegni, vaglia, documenti di vendita, documenti di provenienza del denaro come dissequestro o vendita immobili).
  • L'Amministrazione, specialmente in indagini finanziarie, dovrebbe acquisire e valutare dati complementari (es. estratti conto dei corrispondenti, documenti dei terzi soggetti coinvolti) quando tali dati sono rilevanti per chiarire le movimentazioni; l'assenza di tali acquisizioni può indebolire l'accertamento.
  • La prova contraria del contribuente non richiede sempre la perfezione documentale assoluta: se esiste un quadro documentale coerente che dimostra l'assenza di incremento patrimoniale (prestiti e loro rientri, vendita di beni, somme derivanti da successione/sequestro), il giudice può ritenere non imponibili le somme.
  • Mancanze formali o parziali (estratti conto di terzi mancanti, documenti illeggibili) possono giustificare ulteriori approfondimenti da parte dell'Ufficio, ma non bastano automaticamente a fondare un accertamento se il contribuente ha fornito prove concrete e coerenti.
  • La richiesta di CTU è possibile ma non obbligatoria; il giudice può ritenere che la materia non sia di particolare complessità e decidere sulla base dei documenti prodotti dalle parti.
  • In casi simili è prudente per il contribuente produrre: copia integrale degli estratti conto propri e, se possibile, dei conti dei corrispondenti, ricevute/assegni/vaglia, scritture private di riconoscimento del debito, atti di provenienza del denaro (sentenze di dissequestro, atti di vendita, documenti successori) per neutralizzare la presunzione di reddito.

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