Sentenza n. 269/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - dell’“Avviso pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere servizi di micromobilità in sharing con biciclette, monopattini e scooter per la durata di 36 mesi nel territorio dei Comuni della Citta' Metropolitana di Torino aderenti all'accordo”, e dei relativi allegati (Disciplinare tecnico e Criteri di valutazione delle candidature), nella parte in cui prevede, all’art. 4, lett. d) quale requisito di partecipazione, “di aver già operato per almeno 24 mesi in modo continuativo negli ultimi 5 anni, in almeno 1 contesto urbano anche di carattere internazionale con un minimo di 1.500 veicoli in flotta per i monopattini, 700 veicoli per le biciclette elettriche, 300 biciclette muscolari e 300 veicoli per gli scooter (rendere la dichiarazione relativa alla tipologia per cui ci si candida)”, anche come risultante a seguito dell’Avviso di rettifica e dell’Avviso di proroga e relative Determinazioni dirigenziali n. 7201 del 06/12/2025 e n. 7321 del 16/12/2025; - dei chiarimenti pubblicati in relazione all’Avviso pubblico; - per quanto occorra, del Decreto del Consigliere Delegato ai Trasporti n. 262 del 20/09/2025, con cui è stato approvato uno schema di accordo e le linee di indirizzo per i servizi di micromobilità in sharing che definiscono le modalità di attuazione del progetto di gestione unitaria ed i criteri per la selezione degli operatori dei servizi di micromobilità in sharing sul territorio dei Comuni aderenti, e dell’accordo sottoscritto in data 29/10/2025 dalla Città Metropolitana e dai rappresentanti dei Comuni di Torino, Alpignano, Beinasco, Borgaro T.se, Collegno, Grugliasco, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro T.se, Trofarello, Venaria Reale, e delle Delibere di Giunta da parte di ciascuno dei Comuni di approvazione dello schema di accordo, ancorché sconosciuti; - ed ancora, per quanto occorra, della Determinazione dirigenziale nr. 6131 del 31/10/2025 di approvazione dell’Avviso e relativi allegati, della Determinazione dirigenziale nr. 6220 del 04/11/2025 di rettifica del Disciplinare tecnico, - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, compresa l’eventuale aggiudicazione che dovesse essere intervenuta e/o provvedimento autorizzativo; - con riserva di azione per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico e relativi atti, nella parte in cui richiedevano almeno 24 mesi di esperienza continuativa negli ultimi cinque anni in un contesto urbano, con flotte minime differenziate per monopattini, biciclette elettriche, biciclette muscolari e scooter elettrici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, non essendosi candidata perché priva del requisito previsto dall’art. 4, comma 2, lett. d), dell’Avviso, ha impugnato la clausola quale immediatamente escludente. Ha dedotto violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia, economicità, proporzionalità, non discriminazione e favor partecipationis; violazione della l. 241/1990, della direttiva 2006/123/CE, del d.lgs. 59/2010, della l. 160/2019, degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e dell’art. 3 d.lgs. 36/2023; nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta e discriminazione. In particolare, ha sostenuto che il requisito fosse sproporzionato rispetto al servizio da attivare, penalizzasse gli operatori di minori dimensioni e privilegiasse indebitamente l’esperienza quantitativa rispetto alla qualità del progetto. Ha inoltre lamentato che non fosse valorizzata l’esperienza maturata nel Comune di Torino e ha chiesto, in subordine, un’interpretazione estensiva della clausola, tale da consentire di sommare le flotte gestite contemporaneamente in più contesti urbani o in forza di più autorizzazioni. La Città Metropolitana ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata notificazione ai sedici Comuni aderenti, eccezione esaminata e respinta dal TAR.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei sedici Comuni, poiché tutte le fasi della procedura erano state curate dalla Città Metropolitana, formalmente delegata e unica responsabile degli atti impugnati. Nel merito, ha qualificato la procedura come selezione per il rilascio contingentato di titoli autorizzatori relativi a servizi di micromobilità, estranea all’ambito ordinario del codice dei contratti pubblici, salve le disposizioni espressive di principi generali e quelle eventualmente richiamate dall’amministrazione. Ha riconosciuto alla Città Metropolitana ampia discrezionalità nella fissazione dei requisiti tecnici ed esperienziali, sindacabile soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità o sproporzione. La clausola è stata ritenuta proporzionata e attinente all’oggetto del servizio: le flotte minime richieste erano pari a circa il 60-65% dei mezzi da gestire per ciascun operatore e il servizio riguardava un’area integrata di sedici Comuni, con rilevante complessità organizzativa e gestione differenziata su circa 400 kmq. Il requisito doveva inoltre essere valutato separatamente per ciascuna tipologia di veicolo, senza necessità di possedere una flotta cumulativa per tutte le categorie. Il TAR ha escluso il difetto di istruttoria, valorizzando l’attività preparatoria svolta per oltre sei mesi da un gruppo tecnico con competenze specifiche e la ricognizione di mercato, dalla quale emergeva l’esistenza di più operatori idonei per ciascuna categoria. Ha ritenuto non pertinente il precedente relativo a una soglia demografica sproporzionata che avrebbe escluso operatori con esperienza proprio nel territorio interessato. La domanda subordinata di sommatoria delle flotte gestite in più contesti urbani è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata, perché avrebbe imposto al giudice di sostituirsi all’amministrazione alterando il significato letterale e la ratio della clausola. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della fase cautelare, previa audizione delle parti.
I sedici Comuni aderenti allo schema di accordo, promosso dalla Città metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 1990
Costituisce la base dell’accordo tra amministrazioni per la gestione unitaria della procedura e dei servizi di micromobilità.
art. 1, comma 75-ter e ss., l. 160/2019
i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica [...] possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale
Richiede un titolo autorizzativo e consente il contingentamento del numero delle licenze e dei dispositivi, qualificando la procedura come selezione per autorizzazioni limitate e non come affidamento di appalto o concessione di servizio pubblico.
art. 16, comma 1, d.lgs. 59/2010
Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili [...] sia limitato [...] le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali
Impone, per i titoli autorizzatori contingentati, la predeterminazione e pubblicazione di criteri imparziali, assicurando parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa; il giudice ne considera applicabili i principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità e buon andamento alla procedura selettiva.
È richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione; il TAR esclude in concreto il vizio, ritenendo adeguatamente supportata la scelta dall’istruttoria e dalla relazione tecnica dell’amministrazione.
art. 97 Cost.
Fondando il potere discrezionale di definire i requisiti di partecipazione, consente all’amministrazione di individuare requisiti anche più rigorosi di quelli minimi, purché funzionali all’interesse pubblico e non manifestamente irragionevoli o sproporzionati.
È richiamato dalla ricorrente; il TAR precisa che la procedura non è ordinariamente soggetta al codice dei contratti pubblici, salvo i principi generali aventi portata applicativa generalizzata e le disposizioni eventualmente auto-vincolanti richiamate dall’amministrazione.
Massime di principio
- Quando il numero dei titoli autorizzatori disponibili per un’attività di servizi è contingentato, la selezione dei candidati deve rispettare i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, anche se la procedura non costituisce una gara per l’affidamento di un appalto o di una concessione di servizi.
- La scelta dei requisiti tecnici ed esperienziali per una procedura selettiva rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto quando risulti manifestamente arbitraria, irragionevole, illogica, contraddittoria o sproporzionata rispetto all’interesse pubblico perseguito.
- Un requisito esperienziale quantitativo è legittimo quando è sostanzialmente collegato alla prestazione da svolgere e la soglia richiesta è rapportata alle dimensioni, alla durata e alla complessità organizzativa del servizio, anche se più severa rispetto ai requisiti minimi previsti dalla legge.
- In una procedura articolata per distinte tipologie di veicoli, il requisito relativo alla dimensione minima della flotta può essere riferito separatamente a ciascuna tipologia, senza che l’amministrazione debba consentire la sommatoria di flotte gestite in diversi contesti urbani, quando la ratio del requisito è verificare l’esperienza nella gestione integrata e complessa del servizio oggetto della procedura.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nella fissazione o nella riscrittura di un requisito di partecipazione, né imporre un’interpretazione estensiva che ne alteri il significato letterale e la ratio organizzativa, salvo che la clausola sia illegittima.
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