Cassazione Civile, Ordinanza n. 03994/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia trae origine da alcune cartelle di pagamento emesse per oneri/contributi consortili relativi a più annualità, riferiti a terreni ricompresi nel comprensorio di bonifica e in una zona servita da impianti di sollevamento meccanico. Il giudice di primo grado aveva accolto i ricorsi della società agricola; la CTR aveva confermato l’illegittimità delle cartelle ritenendo che, pur essendo stati approvati piano di classifica e perimetrazione, la contribuente avesse dimostrato l’assenza di un concreto beneficio per i propri terreni, a fronte di allagamenti e inefficienza degli impianti, e quindi l’insussistenza del vantaggio che giustificava l’applicazione della tariffa maggiorata. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) difetto di giurisdizione, assumendo che la lite riguardasse il quantum debeatur e quindi un interesse legittimo; (2) violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto inammissibile una relazione tecnica prodotta in appello; (3) violazione delle regole sull’onere della prova nella materia della bonifica; (4) violazione delle norme sui contributi consortili e deduzione che i tributi non possano essere unilateralmente "autoridotti" dal contribuente, essendo dovuti nella misura fissata dall’ente; (5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione della documentazione prodotta; (6) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la mancata contestazione del piano di classifica, la limitata incidenza temporale degli allagamenti e la parziale estensione dei terreni interessati; (7) omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, in particolare sulla c.t.u. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione di giurisdizione era stata sollevata tardivamente, dopo una decisione di merito di primo grado che aveva determinato giudicato implicito sulla giurisdizione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel processo tributario l’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, senza il limite di un preteso mutamento del thema decidendum, salvo le preclusioni specifiche di legge; la CTR avrebbe quindi dovuto valutare in concreto la rilevanza della relazione tecnica, con motivazione non apodittica. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
invocato per il motivo di ricorso sul difetto di giurisdizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per giudicato implicito sulla giurisdizione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per i motivi di ricorso relativi a violazioni processuali e omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione di legge sostanziale e processuale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per la deduzione di omesso esame di fatti decisivi
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
norma speciale del processo tributario che consente la produzione di nuovi documenti in appello, senza il limite preteso dalla CTR, salvo le preclusioni di legge
richiamato come unico limite alla produzione documentale in appello nei termini di decadenza previsti
richiamato per il divieto di domande nuove e nuove eccezioni in senso stretto in appello
richiamato dai motivi sul riparto dell’onere della prova nella materia dei contributi consortili
invocato per la dedotta violazione delle regole di valutazione della prova
invocato per la dedotta violazione delle regole di valutazione della prova
invocato per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie
artt. 10, 11, 59 r.d. n. 215/1933
richiamati nei motivi sul regime dei contributi di bonifica e sulla loro debenza
richiamato nei motivi sul contributo di bonifica e sul beneficio fondiario
art. 16 l.r. Toscana n. 34/1994
richiamato nei motivi sul contributo di bonifica
artt. 28 e 29 l.r. Toscana n. 79/2012
richiamati nei motivi sul contributo di bonifica
artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure sulla pretesa tributaria e sulla sua determinazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, la questione di giurisdizione non è esaminabile in cassazione se la parte, risultata vittoriosa in primo grado sul merito, non l’ha tempestivamente devoluta in appello: la decisione di merito del primo giudice può determinare giudicato implicito sulla giurisdizione.
- L’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, con una disciplina speciale prevalente rispetto all’art. 345 c.p.c.; il giudice di secondo grado non può escludere la produzione con motivazione apodittica fondata sul solo rilievo della novità del documento o del suo contenuto tecnico.
- Nel processo tributario, la valutazione sull’ammissibilità e rilevanza di nuovi documenti prodotti in appello richiede un apprezzamento concreto della loro incidenza sulle questioni devolute, nel rispetto delle sole preclusioni espressamente previste dalla legge.
- Quando un motivo accolto assorbe le ulteriori censure, la Cassazione può cassare con rinvio senza esaminare nel merito i motivi residui, demandando al giudice di rinvio la nuova decisione anche sulle spese.
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