Cassazione Civile, Ordinanza n. 09004/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva rideterminato il valore dell'area ai fini ICI e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune, oltre a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2010, emesso da un comune in relazione al valore di un'area edificabile di proprietà della società contribuente. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR delle Marche ha rideterminato il valore dell'area in euro 8.794.442,00, ritenendo congruo il valore già calcolato dall'ente per l'anno 2009, dopo aver detratto dal prezzo di acquisto dell'area i costi di urbanizzazione primaria e di bonifica e senza considerare ulteriori oneri emergenti da un progetto di variante del 2016. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di ultrapetizione, per avere il primo giudice fatto riferimento a un elaborato peritale mai entrato nel processo; 3) violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990 per avere la CTR ritenuto adeguatamente motivato l'avviso, che sarebbe stato motivato solo successivamente sulla base di elementi postumi; 4) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 per non aver considerato gli ulteriori oneri di bonifica, ritenuti rilevanti per il valore venale dell'area; 5) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e dell'art. 115 c.p.c. per non aver considerato costi di bonifica ulteriori, asseritamente non contestati dall'ente e quantificabili in 6,7 milioni di euro. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: sui primi due ha richiamato l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello e la conversione delle nullità della sentenza impugnata in motivi di impugnazione; sul terzo ha rilevato la novità della questione e, in ogni caso, il difetto di specificità e di autosufficienza per mancata trascrizione dell'avviso; sui motivi quarto e quinto ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e ha evidenziato che le censure miravano in realtà a sollecitare un riesame di merito, oltre a difettare di autosufficienza nella indicazione e produzione degli atti rilevanti.
Norme richiamate
La doglianza per omessa pronuncia non può essere utilizzata per contestare in cassazione un vizio della sentenza di primo grado che il giudice d'appello abbia escluso, poiché la sentenza di appello si sostituisce integralmente a quella di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di riesame del merito o in una contestazione dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le censure processuali devono confrontarsi con la sentenza impugnata e con l'effetto sostitutivo dell'appello; non è ammissibile denunciare in cassazione un vizio della sentenza di primo grado non più rilevante.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio motivazionale è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente più di prospettare mere insufficienze o divergenze valutative sul merito.
autosufficienza del ricorso
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la parte che deduce questioni non trattate in sentenza o fonda la censura su documenti/atti deve indicarne e riprodurne in modo specifico il contenuto e la collocazione processuale.
Per denunciare errori di diritto o di fatto fondati sugli atti di causa è necessario indicare specificamente gli elementi fattuali, i documenti e la loro sede processuale, non potendosi limitare a richiami generici o a stralci parziali.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
I documenti su cui si fonda il ricorso devono essere allegati o comunque localizzati in modo preciso, a pena di improcedibilità/inammissibilità della censura.
La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede la specifica indicazione delle emergenze processuali da cui desumere che il fatto era effettivamente pacifico; altrimenti la censura è inammissibile.
L'obbligo motivazionale dell'avviso è soddisfatto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.
La motivazione dell'atto impositivo deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ma non richiede una motivazione esaustiva se gli elementi essenziali consentono la difesa del contribuente.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
Nel determinare il valore venale dell'area edificabile ai fini ICI occorre applicare i criteri legali di valutazione, considerando prezzo di acquisto e costi di urbanizzazione/bonifica rilevanti, ma senza trasformare il giudizio in una rivalutazione libera e indiscriminata del bene.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, prevedendo l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare la sentenza di primo grado quando il giudice d'appello abbia riesaminato e deciso nel merito la controversia, poiché la pronuncia d'appello si sostituisce integralmente a quella precedente.
- Le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di gravame: la parte che le deduce deve quindi confrontarsi con la decisione di appello e non con la sentenza di primo grado in sé.
- Chi deduce in cassazione il difetto di motivazione di un avviso di accertamento deve rispettare l'autosufficienza del ricorso, trascrivendo o riproducendo almeno per estratto la motivazione dell'atto e indicando dove essa sia stata prodotta nel processo.
- La motivazione dell'avviso impositivo è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di contestarla efficacemente; non è necessario un apparato argomentativo analitico o successivamente integrato in giudizio.
- La violazione di norme sulla determinazione del valore imponibile non può essere prospettata in modo astratto: il ricorrente deve indicare con precisione i fatti, i documenti e gli elementi fattuali rilevanti, altrimenti la censura difetta di specificità.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito o in una contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione della non contestazione di un fatto è ammissibile solo se il ricorso indica in modo specifico le difese avversarie e le emergenze processuali da cui il fatto risulterebbe pacifico.
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