Sentenza del 28/02/2017 n. 5156 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa per il recupero dell’IRES 2004, in seguito al controllo automatizzato del modello Unico 2005, per una sovra-compensazione di eccedenze d’imposta. Dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva annullato la cartella, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello dell’Agenzia. E. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omessa comunicazione dell’esito del controllo e mancato invito al contraddittorio; insufficiente motivazione della cartella; omesso esame della documentazione relativa alle compensazioni; mancato riconoscimento del giudicato formatosi sull’anno d’imposta 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è infondato: nel caso concreto il controllo è rimasto entro i limiti della verifica cartolare e riguardava una sovra-compensazione risultante dalla dichiarazione, senza incertezze rilevanti che imponessero l’invito al contraddittorio; la Corte ha precisato che la cartella resiste non perché l’omissione dell’invito sia in generale priva di conseguenze, ma perché in questa fattispecie l’invito non era dovuto. Il secondo motivo è infondato: la cartella poteva richiamare la dichiarazione, che consentiva alla società di conoscere la pretesa e difendersi. Il terzo motivo è inammissibile, perché la CTR aveva esaminato i documenti e la censura chiedeva in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio. Il quarto motivo è infondato: il giudicato relativo al 2003 non si estendeva al 2004, non essendo coinvolto un elemento della fattispecie tributaria avente carattere tendenzialmente permanente. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Nella liquidazione su controllo automatizzato, instaurare il contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo è necessario solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ciò che non si verifica ove da questa emerga un semplice errore materiale.
Il contraddittorio preventivo nel controllo automatizzato è necessario quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è invece necessario per una verifica strettamente cartolare, come il riscontro di una sovra-compensazione risultante dalla dichiarazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
la cartella resiste all'impugnazione perchè l'obbligo di invito a contraddire era insussistente nella concreta fattispecie di controllo automatizzato, limitata al piano strettamente cartolare.
La garanzia dell’invito al contraddittorio opera quando ne ricorrono i presupposti, in particolare in presenza di incertezze rilevanti; non impone un avviso preventivo per ogni controllo automatizzato puramente cartolare.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La cartella emessa all'esito del controllo formale può essere motivata col mero richiamo alla dichiarazione dei redditi, atteso che il contribuente dichiarante è in grado di conoscere gli estremi della pretesa.
Il richiamo alla dichiarazione può soddisfare l’obbligo di motivazione della cartella quando il contribuente, avendola presentata, può comprendere gli addebiti e predisporre le proprie difese.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nel testo anteriore al D.L. n. 83 del 2012
il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito dall'art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo anteriore al D.L. n. 83 del 2012 - non può determinare una rinnovazione del ragionamento decisorio, la quale sarebbe contraria alla funzione istituzionale della giurisdizione di legittimità.
La censura per vizio motivazionale non consente alla Corte di cassazione di rivalutare i documenti o sostituire una nuova ricostruzione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito.
Il principio di autonomia dei periodi d'imposta cede all'espansione ultrannuale del giudicato esterno rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie tributaria aventi carattere tendenzialmente permanente.
Il giudicato formatosi su un periodo d’imposta può vincolare anche periodi successivi o precedenti soltanto rispetto a elementi della fattispecie tributaria tendenzialmente permanenti; in mancanza di tale carattere, ciascun periodo resta autonomo.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
Fermo il dispositivo, quindi, si rende necessaria una correzione della motivazione in diritto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4.
La Corte può correggere la motivazione giuridica della decisione impugnata mantenendone fermo il dispositivo; qui ha precisato la ragione per cui la cartella non doveva essere annullata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione è richiamata quale parametro per le denunce di violazione di legge relative al contraddittorio, alla motivazione della cartella e all’efficacia del giudicato; tali censure sono state respinte.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato, l’invito al contraddittorio non è dovuto automaticamente: occorre verificare se la dichiarazione presenti incertezze su aspetti rilevanti. Un semplice errore materiale o un’omissione di versamento risultante dai dati dichiarati può essere trattato sul piano cartolare.
- La motivazione della cartella può consistere nel richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente quando questo è sufficiente a identificare la pretesa e a consentire una difesa effettiva.
- In cassazione non si può ottenere una nuova valutazione di modelli, prospetti e altri documenti di causa mediante una censura motivazionale, se il giudice di merito li ha già esaminati.
- Il giudicato relativo a un’annualità tributaria non si estende normalmente a un’altra annualità: l’estensione è possibile solo per elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente.
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