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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16820/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, in forza della normativa regionale siciliana, di alcuni ex dipendenti del Consorzio Agrario di Agrigento alle dipendenze di una società per azioni partecipata pubblicamente. I lavoratori hanno chiesto che, dal momento della presa in carico, fosse loro riconosciuto il trattamento retributivo e contrattuale già goduto presso il Consorzio, con riferimento alla situazione esistente al 31.5.2012 e non al 31.12.2009, data invece assunta dalla società come parametro di riferimento. La Corte d'appello ha accolto la domanda, interpretando la legge regionale nel senso che il rinvio al personale in servizio al 31.12.2009 individuasse solo l'ambito soggettivo dei destinatari, senza cristallizzare il trattamento economico e professionale a quella data. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della normativa regionale per avere la Corte territoriale fissato al 1.6.2012 la data di riferimento dell'inquadramento e del trattamento senza base normativa; 2) omesso esame e motivazione apparente o contraddittoria per non avere considerato il Protocollo d'intesa del 5.3.2012, ritenuto dalla ricorrente fonte attuativa decisiva; 3) nullità per omessa pronuncia e/o omesso esame in relazione all'inquadramento attribuito ai lavoratori, contestando le tabelle di equiparazione; 4) violazione della normativa regionale e dell'art. 106 c.p.c. per sostenere un diritto della società a essere finanziata/garantita e manlevata dalla Regione per gli oneri conseguenti; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, motivo però assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla normativa regionale: il riferimento al 31.12.2009 non comportava il congelamento del trattamento, ma solo l'individuazione del personale destinatario; in difetto di una previsione espressa di cristallizzazione, occorre applicare il principio generale del raffronto con il trattamento goduto al momento della presa in carico, con mantenimento del trattamento complessivamente spettante. Ha inoltre escluso la decisività del Protocollo d'intesa del 5.3.2012, poiché la questione era risolta dalla fonte legislativa superiore; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a contestare una valutazione di merito su elementi probatori; ha respinto il quarto motivo rilevando che la garanzia impropria invocata non era prevista dalla legge regionale e che i rapporti di copertura finanziaria con la Regione non incidevano sul rapporto di lavoro. Il quinto motivo è rimasto assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state esaminate secondo i diversi vizi dedotti; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è stata esclusa, osservando che la questione prospettata risultava assorbita dalla decisione su altra questione logicamente prioritaria.

  • art. 106 c.p.c.

    La chiamata in garanzia della Regione è stata ritenuta infondata perché la garanzia impropria non era prevista dalla disciplina regionale applicabile.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito dal rigetto complessivo del ricorso.

  • art. 13 legge regionale siciliana n. 7/2012

    "si interpreta nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cesseranno dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività"

    La data del 31.12.2009 individua solo l'ambito soggettivo dei destinatari; non introduce un congelamento del trattamento economico e professionale alla medesima data.

  • legge regionale siciliana n. 21/2002

    Costituisce la disciplina di base richiamata dalla norma interpretativa successiva per regolare il passaggio del personale alle dipendenze della società.

  • art. 127, comma 9, legge regionale n. 11/2010

    Richiamato nel primo motivo come parte del quadro normativo regionale applicabile, ma la Corte ha ritenuto decisiva l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 13 della l.r. n. 7/2012.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una norma interpretativa regionale individua una certa data per delimitare i destinatari della disciplina, tale riferimento non implica automaticamente la cristallizzazione del trattamento economico e professionale a quella stessa data, se il testo non lo prevede espressamente.
  • In assenza di un espresso congelamento della posizione giuridica ed economica del personale trasferito, il trattamento deve essere verificato al momento della presa in carico, applicando il principio generale di irriducibilità della retribuzione complessivamente considerata.
  • La decisività di un protocollo attuativo viene meno quando la controversia è già risolta dall'interpretazione della fonte legislativa di rango superiore; non può parlarsi di omesso esame se il giudice applica una norma superiore incompatibile con la tesi fondata sul protocollo.
  • La censura di omessa pronuncia non è ammissibile quando la questione dedotta risulti logicamente assorbita dalla soluzione data ad altra questione preliminare o pregiudiziale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo in una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Una pretesa di garanzia o manleva della pubblica amministrazione deve trovare uno specifico fondamento normativo; non può essere desunta in via implicita dalla sola operazione organizzativa o di trasferimento del personale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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