Salta al contenuto
Legge

L.R. Sicilia 21/2002

Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine

Normativa regionaleL.R. Sicilia 21/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana trasferisce in un’area speciale transitoria ad esaurimento presso RESAIS S.p.A. il personale beneficiario di precedenti provvedimenti, privo dei requisiti minimi per la pensione. Regola il regime applicabile durante la permanenza e limita, per il personale dei consorzi agrari ancora in servizio, l’applicazione fino al 31 gennaio 2004. Prevede inoltre la copertura finanziaria per il 2002 e per gli esercizi successivi.

Disciplina del personale di cooperative agricole, cantine sociali e consorzi agrari in area speciale presso RESAIS S.p.A.

Disciplina del personale di cooperative agricole, cantine sociali e consorzi agrari

La legge regionale siciliana interviene sulla gestione del personale già interessato da precedenti misure regionali in materia di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari. L’obiettivo è collocare tali lavoratori in un’area speciale transitoria ad esaurimento presso RESAIS S.p.A., garantendo una disciplina di mantenimento fino al maturare delle condizioni previste per la cessazione del rapporto.

Ambito soggettivo e trasferimento nell’area speciale

Sono trasferiti nell’apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso RESAIS S.p.A. i lavoratori beneficiari dei provvedimenti richiamati dalla normativa regionale previgente, purché privi dei requisiti anagrafico-contributivi minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianità.

Il trasferimento avviene nel rispetto del trattamento:

  • economico;
  • normativo;
  • previdenziale

posseduto alla data di entrata in vigore della legge.

Il personale resta alle dipendenze dell’area speciale fino al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

Regime giuridico applicabile durante la permanenza

Durante la permanenza nell’area speciale si applicano le disposizioni già richiamate dalla disciplina regionale precedente, in particolare:

  • il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7;
  • gli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

La legge consolida quindi un regime di prosecuzione della gestione del personale, senza mutare il trattamento complessivo già riconosciuto al momento dell’entrata in vigore.

Regola specifica per i consorzi agrari

Per il personale dei consorzi agrari contemplato dalla normativa richiamata, ancora in servizio presso i consorzi stessi, la disciplina introdotta dalla legge trova applicazione in forza della normativa statale richiamata e solo fino al 31 gennaio 2004.

Si tratta quindi di un limite temporale espresso, che restringe l’operatività della disciplina per questa specifica categoria di lavoratori.

Abrogazioni disposte

La legge abroga espressamente le disposizioni regionali precedentemente poste a base del regime ora sostituito, e precisamente:

  • l’articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36;
  • l’articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35;
  • l’articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

Aspetti finanziari

Per l’anno 2002 è autorizzata una spesa di 414 mila euro, a valere sulle disponibilità dell’U.P.B. 2.2.1.3.1., capitolo 144106.

Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 12 milioni di euro per ciascun anno, con copertura a carico del bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 2.2.1.3.1., codice 06.02.01.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.