Cassazione Penale, Sentenza n. 12555/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che condannava l'imputato per il reato di cui all'art. 659 c.p., per rumori e schiamazzi provenienti dal suo locale. L'imputato deduceva (i) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato accertamento della "diffusività" delle emissioni sonore, dell'indeterminatezza del numero di persone disturbate e del superamento della soglia di normale tollerabilità; mancata indicazione delle concrete attività sorgenti del rumore; (ii) vizio motivazionale per palese travisamento delle risultanze testimoniali, sostenendo che il giudice avrebbe preferito illogicamente le deposizioni della pubblica accusa rispetto a quelle della difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese del procedimento nonché al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Di fatto la condanna di primo grado (ammenda e responsabilità civile per il disturbo della quiete pubblica) è stata confermata tramite dichiarazione di inammissibilità del gravame. La Corte ha ritenuto non applicabile la modifica legislativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 (art. 3, comma 1, lett. a) ) poiché le querele erano state presentate nel 2017; ha inoltre confermato che il reato contestato rientra nel primo comma dell'art. 659 c.p., che il titolare di un esercizio pubblico ha una posizione di garanzia e l'obbligo di impedire schiamazzi e rumori e che il giudice di merito può fondare il convincimento sulla prova dichiarativa (testimonianze) senza obbligo di accertamenti fonometrici. Ha inoltre valorizzato il regolamento di polizia urbana di Cuneo (art. 22) che imponeva l'obbligo di vigilanza del titolare e ritenuto che l'imputato non avesse adottato misure idonee (personale esterno, ius excludendi, ricorso alle forze di polizia), sicché la valutazione di diffusività e di superamento della normale tollerabilità è stata ritenuta fondata e congruamente motivata.
Norme richiamate
"Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici."
La Corte ha ricondotto la condotta al primo comma: il reato è di pericolo e richiede una diffusività idonea a turbare la quiete pubblica di un numero indeterminato di persone; non è necessario dimostrare misurazioni fonometriche se le dichiarazioni e altri elementi dimostrano la idoneità disturbante.
Fondamento della cosiddetta 'posizione di garanzia' del titolare dell'esercizio: l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o i rumori prodotti dalla propria clientela e la responsabilità per omissione in caso di mancato esercizio dei poteri di controllo.
legge 26/10/1995, n. 447, art. 10, comma 2
Riferimento alla distinzione tra illecito amministrativo per superamento dei limiti di immissione acustica e fattispecie penale di cui all'art. 659 c.p.; la condotta penale non richiede che la fonte sia diversa dal mero superamento dei limiti tecnici, ma riguarda situazioni idonee a disturbare la quiete pubblica.
d.lgs. 150/2022, art. 3, comma 1, lett. a)
Norma intervenuta successivamente che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di cui all'art. 659 c.p. (con eccezioni), ma ritenuta non applicabile al caso di specie perché le querele erano state depositate nel 2017, antecedentemente alla modifica.
Regolamento di polizia urbana del Comune di Cuneo, art. 22
"I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene alla pubblica decenza etc. invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine."
Il regolamento integra e specifica la posizione di garanzia del titolare, imponendo obblighi concreti di vigilanza e indicazioni sulle misure che il gestore dovrebbe adottare per prevenire disturbi esterni.
Disposizione applicata per l'onere di sostenere le spese del procedimento da parte della ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma da pagare alla Cassa delle Ammende e per la valutazione sulla prassi di inammissibilità non dolosa del ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità penale per disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) può ricadere sul titolare di un esercizio pubblico quando non impedisce schiamazzi o rumori prodotti dalla clientela: è una responsabilità per omissione fondata sulla posizione di garanzia.
- Non è necessario che il giudice richieda accertamenti fonometrici: le testimonianze e altri elementi di fatto (reiterazione delle lamentele, numero di querelanti, perdurare nel tempo) possono essere sufficienti a dimostrare la diffusività e il superamento della normale tollerabilità.
- Il concetto di 'diffusività' non richiede che tutti i residenti percepiscano il disturbo: è sufficiente l'idoneità del fatto a turbare un numero indeterminato di persone e la concreta percezione da parte di alcuni per fondare il reato.
- Le misure diligenti che il titolare deve adottare sono varie (personale di vigilanza esterno, ius excludendi, avvisi, ricorso all'autorità): segnaletica o inviti generici possono non essere ritenuti sufficienti se non accompagnati da azioni efficaci.
- La modifica normativa relativa alla procedibilità (d.lgs. 150/2022) opera solo per i fatti soggetti a querela successivi alla modifica; se la querela è anteriore, resta ferma la precedente disciplina.
- In appello/cassazione la censura sulla valutazione delle prove dichiarative va portata con argomentazioni specifiche e confrontandosi con la giurisprudenza consolidata: la genericità delle censure ne determina spesso l'inammissibilità.
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