Sentenza del 23/02/2024 n. 4863 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla compravendita, rogata il 27 luglio 2007, di due terreni edificabili a P (LU). Il prezzo dichiarato era complessivamente di 900.000 euro, mentre l’Ufficio determinò il valore venale in 2.028.000 euro e richiese maggiori imposte per complessivi 254.984,40 euro. IMMOBILIARE EURO contestava: la validità della notifica postale per mancanza di relata e indicazione del notificatore; l’insufficiente motivazione dell’avviso; e l’uso, ai fini estimativi, di prezzi non comparabili, in particolare quello di un terreno aggiudicato all’asta, lamentando anche l’omesso esame delle proprie prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana del 4 giugno 2013, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la sentenza favorevole alla contribuente della Commissione tributaria provinciale di Lucca del 22 marzo 2010. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riprodotti gli atti della notifica, e comunque infondato: nella notifica diretta dell’Ufficio tramite servizio postale non occorrono relata né le formalità previste per la notifica tramite ufficiale giudiziario; nel caso concreto la tracciabilità e il raggiungimento dello scopo erano stati accertati. Il secondo motivo è stato rigettato: l’avviso indicava i criteri e gli elementi della rettifica, inclusi la stima dell’Agenzia del Territorio e i confronti con due terreni, uno adiacente venduto all’asta per 870.000 euro (409 mq; circa 2.127 euro/mq) e uno più distante dal mare, e consentiva la difesa della contribuente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la comparabilità del prezzo d’asta era stata esaminata dal giudice di merito, mentre la perizia stragiudiziale di parte e le contestazioni sulle prove non integravano l’omesso esame di un fatto storico decisivo. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia 5.800 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, lett. a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è pacifico che la notificazione degli atti impositivi, ai sensi dell' art. 60 , comma 1, lett. a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in tema di imposte dirette, ma richiamato dalle norme attinenti alla notificazione degli atti impositivi relative agli altri tributi) è eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio finanziario secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all' art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo del servizio postale.
La notifica tramite messo comunale o messo autorizzato segue le regole processuali delle notificazioni, comprese quelle postali; tuttavia, se l’Ufficio invia direttamente l’atto ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982, si applica invece la disciplina del servizio postale ordinario.
Artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890
Si applicheranno, in questo caso, le norme specifiche dettate dagli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall'ufficio finanziario all'ufficiale giudiziario.
Le formalità della legge n. 890/1982 si applicano quando la notifica postale è eseguita dal messo come notificatore, equiparato all’ufficiale giudiziario.
Art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890
nel caso in cui l'atto impositivo sia notificato a mezzo del servizio postale direttamente dall'ufficio finanziario ai sensi dell' art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 , si applicheranno le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico
Nella notifica diretta dell’atto da parte dell’Ufficio tramite raccomandata non è necessaria una relata né l’annotazione sul destinatario materiale del plico richiesta per le notifiche effettuate dall’ufficiale giudiziario.
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all' art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione
La dichiarazione recapitata all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta; il destinatario può superare la presunzione provando l’impossibilità incolpevole di averne conoscenza.
Art. 51, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In conclusione, il riferimento al prezzo di aggiudicazione del medesimo immobile o di immobile similare nell'ambito di una procedura di pubblico incanto nel corso del triennio precedente all'atto soggetto a registrazione non è vincolante per l'amministrazione finanziaria, che può comunque tenerne conto, alla stregua di "ogni altro elemento di valutazione", ai fini della determinazione del valore venale ex art. 51 , comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Per stimare il valore venale di un immobile, l’Ufficio può utilizzare, tra gli elementi comparativi, anche il prezzo di aggiudicazione all’asta di un immobile analogo. Tale prezzo è un parametro valutativo, non un valore vincolante; i criteri previsti dalla norma sono pariordinati e può essere sufficiente anche un solo confronto idoneo.
Art. 52, commi 1, 2 e 2-bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all' art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa
L’avviso deve indicare il valore attribuito, i criteri e gli elementi essenziali utilizzati, così da rendere comprensibile la pretesa e consentire una difesa effettiva. Non è necessario inserire ogni dettaglio estimativo, purché siano identificabili le ragioni della rettifica e, se richiamato un atto non conosciuto, ne sia allegato o riprodotto il contenuto essenziale.
Art. 43, comma 1, lett. a, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Nel trasferimento immobiliare, la base imponibile è in linea di principio il valore dichiarato dalle parti; opera il corrispettivo pattuito se il valore non è indicato o se il corrispettivo è superiore, ferma la possibilità di accertare la congruità rispetto al valore venale.
Art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Neppure rileva che l' art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , abbia eccezionalmente previsto per le vendite di immobili all'asta pubblica la commisurazione della base imponibile al prezzo di aggiudicazione, con la conseguente impossibilità per l'amministrazione finanziaria di rettifica in caso di eventuale scostamento in minus dal valore venale, dal momento che la ratio ostativa all'esercizio del potere di accertamento si rinviene proprio nelle garanzie procedimentali insite nello svolgimento della gara pubblica sotto il controllo dell'autorità giudiziaria (o amministrativa), ingenerando una presunzione iuris et de iure di corrispondenza o di prossimità del prezzo di aggiudicazione al valore venale
Per l’atto di aggiudicazione all’asta la base imponibile è il prezzo di aggiudicazione e non è ammessa rettifica in diminuzione, per le garanzie della procedura pubblica. Questa regola non impedisce di usare quel prezzo come elemento comparativo per valutare altri trasferimenti.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge richiede che la censura sia formulata in modo idoneo a sottoporre alla Corte una questione giuridica verificabile; la doglianza sulla notifica è stata dichiarata inammissibile perché non autosufficiente.
Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile
introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive quando il fatto è stato comunque considerato dal giudice.
Art. 366, comma 1, n. 6, del codice di procedura civile
il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"
Il ricorrente per cassazione deve specificare il fatto omesso, gli atti o i dati che ne dimostrano l’esistenza, quando sia stato discusso e perché avrebbe potuto determinare un diverso esito.
Art. 369, comma 2, n. 4, del codice di procedura civile
In combinazione con l’art. 366, comma 1, n. 6, impone di individuare e rendere disponibili gli atti e i documenti sui quali si fonda il ricorso, così da consentire alla Corte di verificarne direttamente la rilevanza.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Quando il ricorso è rigettato, sussistendone i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Se l’ente impositore invia direttamente l’atto con raccomandata secondo l’art. 14 della legge n. 890/1982, la notifica segue le regole del servizio postale ordinario: l’assenza di relata non la rende, da sola, invalida. La presunzione di conoscenza opera con l’arrivo all’indirizzo, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- Nel ricorso per cassazione chi contesta una notifica deve riportare in modo completo e autosufficiente la documentazione rilevante, inclusa la relata quando esistente e, secondo la censura, gli atti postali pertinenti. Un richiamo generico a documenti non consente alla Corte di verificare il vizio e può rendere il motivo inammissibile.
- Per rettificare il valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione può combinare perizie, dati di mercato e atti comparabili; i criteri dell’art. 51, comma 3, sono alternativi e pariordinati. Anche il prezzo di un’aggiudicazione pubblica può essere utilizzato come parametro comparativo, senza essere automaticamente vincolante per la stima di altri beni.
- Un avviso di rettifica è adeguatamente motivato quando espone il criterio estimativo e gli elementi concreti essenziali che permettono al contribuente di comprendere e contestare la pretesa. Se richiama un atto non conosciuto, deve allegarlo o riprodurne il contenuto essenziale.
- La stima di un ufficio tecnico non prova automaticamente il maggior valore solo perché proviene dall’Amministrazione: il giudice deve valutarne l’idoneità rispetto alle contestazioni e alla prova del valore. La contribuente può contrastarla con elementi concreti sulla diversità di ubicazione, caratteristiche o condizioni dei beni.
- In cassazione, l’omesso esame di un fatto decisivo non coincide con la mancata discussione di ogni prova o deduzione: occorre indicare un fatto storico, discusso e potenzialmente determinante. Una perizia stragiudiziale o una contestazione già esaminata dal giudice di merito non fonda, da sola, questo vizio.
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