Sentenza del 23/02/2024 n. 4884 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’avviso, notificato il 10 aprile 2014, contestava la tassazione dell’atto di divisione in base all’art. 34 del d.P.R. n. 131/1986: le assegnazioni ai condividenti divergevano dalle rispettive quote di diritto oltre la soglia del 5%. In particolare, a fronte di quote di diritto di 15.000 euro per B.B., 90.000 euro per la madre C.C. e 15.000 euro ciascuno per D.D.An ed E.E., erano stati assegnati beni rispettivamente del valore di 15.000, 10.600, 42.400 e 67.000 euro. Il notaio sosteneva che la madre avesse rinunciato, a titolo di liberalità, alla differenza di 104.000 euro e che la fattispecie dovesse quindi essere trattata come donazione, non come trasferimento oneroso. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 34, sostenendo anche che la presunzione prevista dalla norma fosse superabile; con il secondo ha invocato l’art. 20 TUR, lamentando che la CTR non avesse considerato la causa donativa risultante dall’atto.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Vicenza aveva accolto il ricorso del notaio; la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva riformato quella decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è infondato perché l’art. 34 qualifica come vendita, ai fini dell’imposta di registro, l’eccedenza di valore assegnata rispetto alla quota spettante, indipendentemente dal pagamento del conguaglio o dalla rinuncia a riceverlo, anche se motivata da liberalità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese, liquidate in 950 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 34, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
La formulazione di tale disposizione - come si desume, in particolare, dall'utilizzo dell'inciso "(...) è considerata vendita" -sembra sancire una vera e propria "presunzione assoluta" - juris et de iure - ai fini dell'imposta di registro, in virtù della quale la divisione con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune deve essere sempre qualificata come vendita ed assoggettata all'imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore, prescindendo dall'eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto nei rapporti tra i condividenti.
Ai fini dell’imposta di registro, la differenza tra il valore dei beni assegnati e la quota di diritto è tassata come trasferimento per l’eccedenza, anche quando il condividente che avrebbe diritto al conguaglio vi rinuncia o la rinuncia ha causa donativa. La funzione civilistica attribuita dalle parti alla differenza non modifica il trattamento fiscale fissato dalla norma.
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
la stessa sostanza economica dell'atto divisionale, qual rilevante nella prospettiva del principio di capacità contributiva ( art. 53 Cost.), pare consentanea, poi, con una siffatta qualificazione degli effetti giuridici (non traslativi) della divisione
La pronuncia richiama il criterio per cui l’atto va considerato secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, ma precisa che, in presenza di assegnazioni eccedenti la quota, la specifica qualificazione fiscale stabilita dall’art. 34 prevale sulla causa donativa dedotta dalle parti. Il motivo autonomamente fondato sull’art. 20 è stato assorbito.
Art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
La divisione è, in conclusione, considerata atto avente natura dichiarativa, sottoposto all'aliquota dell'1 % (art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR) se le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondono alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano.
Quando le assegnazioni corrispondono alle quote di diritto, la divisione è trattata come atto dichiarativo e assoggettata all’aliquota dell’1%; se invece vi è un’eccedenza, opera la tassazione prevista dall’art. 34 per la parte eccedente.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti di legge per il rigetto dell’impugnazione, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nella divisione immobiliare, se il valore dei beni assegnati a un condividente supera la sua quota di diritto, l’eccedenza è tassata ai fini del registro come trasferimento, anche se il conguaglio non viene pagato.
- La rinuncia al conguaglio, anche quando è espressamente motivata da liberalità o spirito donativo, non esclude né trasforma il trattamento fiscale dell’eccedenza stabilito dall’art. 34 TUR.
- Se le porzioni assegnate corrispondono alle quote di diritto, la divisione ha trattamento dichiarativo e si applica l’aliquota dell’1% prevista per tale fattispecie; la tassazione dell’eccedenza rileva invece quando le quote di fatto non corrispondono a quelle di diritto.
- In caso di ricorso per cassazione respinto, il soccombente può essere condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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