Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/02/2024 n. 4858 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’avviso, notificato il 28 marzo 2015, contestava il trattamento fiscale dell’atto di divisione immobiliare: le assegnazioni ai figli eccedevano le rispettive quote di diritto e davano luogo a conguagli superiori al 5%, qualificati nell’atto come donazioni. Il notaio sosteneva, con il primo motivo, che la rinuncia della madre al conguaglio di 104.000 euro, effettuata con intento liberale, rendesse applicabile il trattamento fiscale delle donazioni e non l’art. 34 del d.P.R. 131/1986; sosteneva inoltre che la presunzione prevista dalla norma ammettesse prova contraria. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 20 del medesimo decreto, lamentando che la divisione fosse tassata come una compravendita senza considerare la causa liberale risultante dall’atto.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Vicenza aveva accolto il ricorso del notaio; la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva riformato quella decisione accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo: quando le porzioni assegnate hanno valore diverso dalle quote di diritto, l’eccedenza è soggetta al trattamento fiscale previsto per i trasferimenti, a prescindere dal fatto che il conguaglio sia effettivamente pagato o rinunciato per liberalità. Ha condannato il ricorrente a rifondere all’Agenzia 1.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 34, commi 1 e 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)

    In altri termini, il trattamento tributario è fissato dall' art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 per ogni ipotesi di divisione in cui i condividenti ricevano beni di valore non corrispondente (quindi, maggiore o minore rispetto) a quello delle rispettive quote sulla massa comune, non rilevando che tale differenza di valore formi oggetto di rinuncia, seppur con animus donandi, da parte dell'avente diritto.

    L’eccedenza tra il valore dei beni assegnati e quello della quota di diritto è fiscalmente rilevante secondo il regime dei trasferimenti anche se il condividente che avrebbe diritto al conguaglio vi rinuncia per spirito di liberalità. La funzione civilistica della rinuncia e l’effettivo pagamento non modificano il trattamento tributario stabilito dalla norma.

  • Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)

    col criterio regolatorio fondamentale che governa la tassazione di registro ed alla cui stregua l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli "effetti giuridici" dell'atto presentato alla registrazione ( d.p.r. n. 131 del 1986 , art. 20 ), ove, dunque, qualificazione normativa ed effetti giuridici dell'atto di divisione escludono (in assenza di conguagli) ogni effetto traslativo;

    La norma impone di considerare la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell’atto; nel caso deciso, tuttavia, la disciplina specifica dell’art. 34 determina la rilevanza fiscale dell’eccedenza anche se il conguaglio è rinunciato. Il secondo motivo relativo all’art. 20 è stato assorbito, non deciso autonomamente.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle divisioni, quando il valore dei beni assegnati a un condividente supera la sua quota di diritto, l’eccedenza è soggetta al trattamento fiscale previsto per i trasferimenti secondo l’art. 34 T.U.R.; rileva lo scostamento di valore, non la qualificazione scelta dalle parti.
  • La rinuncia al conguaglio, anche se effettuata con animus donandi, non elimina né trasforma la rilevanza tributaria dell’eccedenza: la tassazione non dipende dal pagamento effettivo del conguaglio o dalla causa civilistica della rinuncia.
  • La distinzione essenziale è tra divisione con porzioni corrispondenti alle quote di diritto, trattata come dichiarativa secondo la decisione, e divisione con assegnazioni di valore diverso, per la quale opera il regime specifico dell’art. 34 T.U.R.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.