Sentenza del 23/02/2024 n. 4871 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva notificato il 20 maggio 2015 al notaio un avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazione delle sanzioni relativo a un atto di divisione immobiliare. Contestava la valutazione dei diritti attribuiti: alla nuda proprietà era stato assegnato il valore di Euro 234.750,00 e all’usufrutto quello di Euro 176.000,00, senza applicare correttamente i criteri e i coefficienti previsti per la valutazione dell’usufrutto in base all’età dell’usufruttuario. La conseguente eccedenza rispetto alla quota spettante era stata trattata come conguaglio divisionale e, per la parte eccedente, come vendita ai fini dell’imposta di registro. In Cassazione il notaio ha dedotto: 1) violazione dell’art. 52, commi 4 e 5, T.U.R., sostenendo che la valutazione automatica catastale impedisse la rettifica; 2) violazione degli artt. 42 e 52 T.U.R., perché l’imposta avrebbe dovuto essere liquidata, al più, con accertamento complementare e non principale; 3) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., per la mancata compensazione delle spese, anche in ragione dell’assenza di precedenti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l’esito sfavorevole al notaio già pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza e confermato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto. Il primo motivo è stato rigettato: l’Ufficio non aveva rettificato discrezionalmente il valore complessivo dei beni, ma aveva ricalcolato il valore della nuda proprietà gravata da usufrutto applicando i criteri legali, i coefficienti catastali e l’età dell’usufruttuario. Poiché la rendita e i valori dichiarati non corrispondevano a quelli risultanti dalla corretta applicazione dei parametri, la protezione prevista dall’art. 52 non impediva il recupero; l’eccedenza rispetto alla quota di diritto era quindi rilevante come conguaglio ai sensi dell’art. 34 T.U.R. Il secondo motivo è stato respinto: la liquidazione conseguente ai criteri legali applicabili all’atto aveva natura di imposta principale, non complementare. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito e la soccombenza giustificava la condanna. Il notaio è stato condannato a rifondere all’Agenzia Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.), art. 52, commi 4 e 5
Il presupposto che osta alla rettifica di valore è - come normativamente previsto - la dichiarazione di valore non inferiore alla rendita catastale, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui i contraenti dichiarino un valore catastale difforme dalla reale rendita catastale aggiornata secondo i previsti moltiplicatori, l'azione dell'amministrazione finanziaria non è preclusa dal limite procedimentale di cui all'art. 52 cit.
Il limite alla rettifica opera se il valore dichiarato raggiunge almeno la rendita catastale correttamente aggiornata secondo i moltiplicatori applicabili. Non impedisce invece all’Ufficio di correggere una rendita o una valutazione dichiarata in modo difforme dai parametri legali, compresa la valutazione della nuda proprietà gravata da usufrutto.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.), art. 34, commi 1, 2 e 3
Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
La differenza tra il valore dei beni assegnati, determinato secondo i criteri di legge, e quello dichiarato può integrare un conguaglio. Se l’assegnazione supera la quota spettante sulla massa comune, l’eccedenza è trattata fiscalmente come vendita; la sua qualificazione tributaria non dipende dal fatto che il conguaglio sia stato effettivamente pagato né dalla causa civilistica dell’accordo.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.), artt. 46 e 48
Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.
Il valore della nuda proprietà si determina sottraendo dal valore della piena proprietà quello dell’usufrutto; quest’ultimo va calcolato secondo i criteri e le tabelle legali, tenendo conto dell’età dell’usufruttuario. La valutazione dichiarata dalle parti non può sostituire tali criteri.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.), art. 42
Ne consegue ai fini della riscossione, alla luce dell' art. 44 del d.P.R. n. 637 del 1972 , che l'ufficio, non trattandosi di imposta complementare o suppletiva, è autorizzato ad iscrivere a ruolo l'intera somma, anche in presenza del ricorso giurisdizionale da parte del contribuente.
La Corte qualifica come principale l’imposta liquidata quando i presupposti del tributo sono già concretamente individuabili e la successiva quantificazione discende dall’applicazione dei criteri pertinenti. Nel caso esaminato, la liquidazione non doveva assumere la forma di imposta complementare.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.), art. 3 della Tariffa, parte prima
La divisione è considerata atto avente natura dichiarativa, sottoposto all'aliquota dell'1 % (art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR) se le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondono alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano.
La divisione beneficia del trattamento proprio dell’atto dichiarativo quando le attribuzioni effettive corrispondono alle quote di diritto. Se vi è un’eccedenza rispetto alla quota spettante, si applica invece la disciplina dell’art. 34 T.U.R. per la parte eccedente.
Codice di procedura civile, art. 92, comma 2
In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La mancata compensazione non è, di per sé, censurabile in Cassazione per assenza di motivazione; le spese seguono l’esito concreto della lite.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La valutazione automatica catastale non esonera dall’applicare correttamente i criteri legali specifici per la determinazione dei diritti reali. Per usufrutto e nuda proprietà occorre usare i parametri e i coefficienti previsti dalla legge, inclusi quelli collegati all’età dell’usufruttuario.
- Il divieto di rettifica previsto dall’art. 52 T.U.R. presuppone che il valore dichiarato non sia inferiore alla rendita catastale correttamente aggiornata. Se il valore deriva da una rendita o da un calcolo errati, l’Ufficio può ricalcolarlo applicando i parametri normativi.
- Nelle divisioni, quando il valore fiscalmente determinato dei beni assegnati a un condividente supera la sua quota di diritto, l’eccedenza può essere trattata come conguaglio e, nei limiti di legge, come trasferimento imponibile, anche se non risulta un pagamento effettivo tra i condividenti.
- La natura principale o complementare dell’imposta dipende dal momento e dai presupposti della liquidazione: una quantificazione successiva può restare imposta principale se i presupposti concreti erano già individuabili e la somma deriva dall’applicazione di criteri legali.
- La compensazione delle spese non è automatica per la novità della questione o per l’assenza di precedenti; è una scelta discrezionale del giudice di merito, mentre la regola ordinaria è la condanna della parte soccombente.
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