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Sentenza

Sentenza del 23/02/2024 n. 4842 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il notaio aveva versato Euro 147.500,00 di imposta di registro sul decreto di aggiudicazione di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare, calcolando l’imposta sul prezzo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 131/1986. Il 26 novembre 2014 aveva chiesto il rimborso, facendo valere la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014, che aveva esteso agli acquisti in esecuzione forzata la possibilità di applicare il criterio del «prezzo-valore». L’Agenzia aveva negato il rimborso. Impugnato il diniego, il contribuente aveva ottenuto ragione dalla CTP di Vicenza; la CTR del Veneto aveva confermato, ritenendo tempestiva l’istanza e facendo decorrere il termine dalla pronuncia costituzionale. In Cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato violazione dell’art. 77 del D.P.R. 131/1986 e dell’art. 2935 c.c., sostenendo che la pronuncia costituzionale non riapre termini di rimborso già scaduti e non si applica ai rapporti esauriti.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, senza rinvio, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che la dichiarazione d’incostituzionalità opera retroattivamente, ma non riapre rapporti ormai esauriti per prescrizione o decadenza: la precedente disciplina costituiva un ostacolo di fatto, non un impedimento giuridico che sospendesse il decorso del termine. Di conseguenza, il rimborso poteva essere richiesto solo entro il termine previsto dalla legge, senza farlo decorrere nuovamente dalla pronuncia costituzionale. Il contribuente è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese: Euro 3.760,00 per il primo grado, Euro 3.920,00 per l’appello ed Euro 7.500,00 per la Cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 136 Cost.

    Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

    La pronuncia di accoglimento elimina la norma incostituzionale con effetti retroattivi, ma tali effetti non travolgono i rapporti già definitivamente esauriti.

  • Art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87

    l'applicazione delle pronunce di illegittimità costituzionale ai rapporti in corso - conseguente al postulato secondo cui l'illegittimità costituzionale non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva anche alle fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità - va coordinata con i principi enunciati dagli artt. 136 Cost. e 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché con le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici

    La retroattività delle pronunce costituzionali opera anche sulle situazioni anteriori, ma deve rispettare il consolidamento definitivo dei rapporti, compiuto per giudicato, preclusione, prescrizione o decadenza.

  • Art. 2935 c.c.

    la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva od ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non può in alcun modo qualificarsi come impedimento giuridico all'esercizio del diritto medesimo, ma costituisce un mero ostacolo di fatto, ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità

    La norma dichiarata incostituzionale non impedisce giuridicamente l’esercizio del diritto e, quindi, non sospende né differisce il decorso della prescrizione.

  • Art. 77 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La richiesta di rimborso dell’imposta di registro è soggetta al termine previsto dalla disposizione; la pronuncia d’incostituzionalità non fa ripartire il termine né consente di recuperare un diritto al rimborso ormai prescritto o decaduto.

  • Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    in materia tributaria, quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito e non sia stata presentata domanda di rimborso nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza, dalla previsione residuale dell' art. 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546

    In mancanza di un termine specifico nella disciplina della singola imposta, la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine residuale previsto dall’art. 21; la sua scadenza rende il rapporto tributario esaurito.

  • Art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

    La disposizione, nella parte dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014, non esclude più la facoltà di chiedere il criterio del prezzo-valore per immobili abitativi e relative pertinenze acquistati in espropriazione forzata o tramite pubblico incanto. La pronuncia, tuttavia, non riapre i termini di rimborso già scaduti.

Massime di principio

  • La dichiarazione d’incostituzionalità ha normalmente efficacia retroattiva e può incidere sui rapporti ancora pendenti, ma non riapre rapporti definitivamente consolidati per giudicato, preclusione processuale, prescrizione o decadenza.
  • Una norma poi dichiarata incostituzionale che rendeva più difficile esercitare un diritto costituisce, di regola, un ostacolo di fatto e non un impedimento giuridico ai sensi dell’art. 2935 c.c.; il termine di prescrizione continua quindi a decorrere.
  • In materia tributaria, chi ha pagato un’imposta e intende ottenerne il rimborso deve presentare l’istanza entro il termine stabilito dalla specifica legge o, in mancanza, entro quello residuale applicabile. La successiva pronuncia costituzionale non fa decorrere un nuovo termine.
  • Per valutare una richiesta di rimborso fondata su una pronuncia costituzionale occorre verificare separatamente se il rapporto fosse ancora aperto alla data rilevante e se l’istanza fosse tempestiva secondo la disciplina dei rimborsi: la retroattività della pronuncia, da sola, non basta.

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