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Sentenza

Sentenza del 23/02/2024 n. 4946 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’imposta di registro sulla sentenza del Tribunale di Lucca del 17 novembre 1983, n. 542, che aveva omologato il concordato preventivo con garanzia della ELBANA PIOMBINESE Soc. Coop. a r.l., garantito da GU.MAR Srl. La società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lett. f), del d.P.R. n. 634/1972 (e delle disposizioni richiamate nel motivo), contestando l’assoggettamento dell’omologazione all’imposta proporzionale previsto dall’art. 8, lett. c), della tariffa. La sentenza di omologazione, anteriore al 1° luglio 1986, era soggetta alla disciplina del d.P.R. n. 634/1972.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo, ritenendo che la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia non rientri nelle ipotesi da a) a d) dell’art. 8 della tariffa del d.P.R. n. 634/1972 e sia quindi soggetta all’imposta di registro in misura fissa ai sensi della lett. f), non a quella proporzionale della lett. c). Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria centrale di Firenze del 27 ottobre 2014, n. 2034/12/2014, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la novità del principio enunciato.

Norme richiamate

  • Art. 8, lett. f), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

    In tema di imposta di registro, anche in epoca antecedente all'I luglio 1986 (data di entrata in vigore del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia di cui all'art. 160, comma 2, n. 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, è assoggettata all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lett. f), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (applicabile ratione temporis), non essendo sussumibile l'atto giudiziario in discorso in alcun'altra delle ipotesi formulate nelle precedenti lett. da a) a d) del predetto art. 8.

    Per le sentenze di omologazione del concordato preventivo con garanzia soggette ratione temporis al d.P.R. n. 634/1972, si applica l’imposta fissa prevista per gli atti di omologazione, poiché il provvedimento non rientra nelle altre fattispecie tariffarie considerate dalla Corte.

  • Art. 8, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

    Dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l'accoglimento del ricorso originario della contribuente.

    La lett. c), che prevedeva l’imposta proporzionale per determinati atti giudiziari, non giustifica l’imposizione proporzionale sull’omologazione del concordato con garanzia: la Corte esclude che gli effetti tipici di tale provvedimento consentano di ricondurlo a quella fattispecie.

  • Art. 160, comma 2, n. 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    In tema di imposta di registro, anche in epoca antecedente all'I luglio 1986 (data di entrata in vigore del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia di cui all'art. 160, comma 2, n. 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, è assoggettata all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lett. f), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (applicabile ratione temporis), non essendo sussumibile l'atto giudiziario in discorso in alcun'altra delle ipotesi formulate nelle precedenti lett. da a) a d) del predetto art. 8.

    La norma individua il concordato preventivo con garanzia cui si riferisce il principio fiscale affermato dalla Corte; la sua omologazione è assoggettata a imposta fissa secondo la disciplina di registro applicabile al caso.

  • Art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

    Nella specie, quindi, il giudice di appello si è discostato dal principio enunciato per aver ritenuto che la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia debba essere assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. c), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, la cui applicabilità non trova giustificazione alla stregua degli effetti tipici del provvedimento giudiziario (art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634).

    Gli effetti tipici del provvedimento giudiziario sono rilevanti per individuare la corretta categoria tariffaria; nel caso deciso non consentono di applicare l’imposta proporzionale della lett. c).

  • Art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l'accoglimento del ricorso originario della contribuente.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Per individuare l’imposta di registro applicabile a un provvedimento, occorre prima stabilire la disciplina vigente alla data dell’atto: in questa vicenda, la sentenza del 17 novembre 1983 ricadeva nel d.P.R. n. 634/1972, non nel testo unico entrato in vigore il 1° luglio 1986.
  • La sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia, nel regime del d.P.R. n. 634/1972, è soggetta a imposta fissa quale atto di omologazione; non va assoggettata a imposta proporzionale solo perché il concordato produce effetti economici o obbligatori.
  • La classificazione fiscale va ricavata dalla natura e dagli effetti tipici del provvedimento, confrontandoli con le specifiche categorie della tariffa; se l’atto non rientra nelle fattispecie che prevedono l’imposta proporzionale, opera la categoria residuale degli atti di omologazione prevista dalla disciplina applicabile.
  • Se, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte può decidere direttamente nel merito e accogliere la domanda originaria; le spese possono essere compensate quando la decisione dipende da un principio nuovo.

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