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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13976/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di una dipendente, assunta dalla Provincia di Roma e poi transitata al Ministero dell’Economia e delle Finanze per cessione del contratto ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, con contestazione dell’inquadramento riconosciutole presso l’amministrazione di destinazione. La lavoratrice sosteneva che, in base alla tabella 5 del DPCM 26 giugno 2015 e al raffronto tra i comparti, la sua precedente posizione economica D3 nel comparto enti locali dovesse corrispondere alla posizione F4 nel comparto Ministeri, e non alla F2 attribuitale dal Ministero; inoltre deduceva che non potessero rilevare né il titolo di laurea richiesto per l’accesso all’Area Terza né la sottoscrizione del contratto individuale, imposto dalla procedura di trasferimento. In appello la dipendente lamentava anche che il giudice di merito avesse ignorato l’equivalenza delle mansioni nell’Area e avesse omesso di garantirle la conservazione del trattamento economico acquisito presso l’ente di provenienza. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione dei CCNL applicabili, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso fascia economica e profilo professionale e avesse erroneamente dato rilievo ai profili, mentre contava solo l’equivalenza economica; (2) violazione degli artt. 29-bis e 30 d.lgs. n. 165/2001, del D.L. n. 78/2015 conv. in L. n. 125/2015 e del DPCM 26 giugno 2015, per avere la Corte subordinato la tabella di equiparazione alla corrispondenza tra profili; (3) violazione degli artt. 2907 c.c., 99, 112 e 414 c.p.c., per un asserito errore nella ricostruzione della domanda; (4) violazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e delle fonti collettive, perché la sentenza avrebbe riconosciuto un assegno ad personam differenziale anziché il diretto inquadramento in F4.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano il criterio seguito per l’equiparazione tra comparti, affermando che, in tema di mobilità intercompartimentale, il giudizio di corrispondenza deve partire dal confronto tra mansioni, responsabilità, titoli di accesso e profili professionali, mentre la prossimità dei trattamenti tabellari ha valore suppletivo. Ha inoltre escluso che il nuovo CCNL Ministeri 2006/2009 avesse eliminato ogni rilievo dei profili professionali, perché essi continuavano a esistere e a connotare l’accesso e la progressione economica interna all’area. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, ma una pretesa erronea ricostruzione della domanda. Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato un contrasto tra motivazione e dispositivo nella sentenza d’appello: dalla motivazione emergeva che la lavoratrice non aveva diritto all’inquadramento in F4, ma solo alla conservazione del trattamento economico di provenienza; il dispositivo, invece, le attribuiva un assegno differenziale tra F4 e F2. Tuttavia, tale vizio non giustificava l’accoglimento del ricorso, perché il beneficio contenuto nel dispositivo risultava comunque più favorevole rispetto a quanto spettante secondo la motivazione, e la ricorrente non aveva interesse a dolersene se non per sostenere il diritto all’inquadramento definitivo in F4, già escluso. Nulla sulle spese, perché il Ministero non si è costituito; disposto inoltre il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    "cessione del contratto"; "principio di irriducibilità della retribuzione raggiunta"

    Nel trasferimento per mobilità intercompartimentale il dipendente non ha automaticamente diritto al medesimo inquadramento economico del comparto di provenienza; va comunque salvaguardato il trattamento economico acquisito presso l’amministrazione originaria, mentre l’inquadramento nella destinazione dipende dal giudizio di corrispondenza tra ordinamenti professionali.

  • art. 29-bis d.lgs. n. 165/2001

    Costituisce base normativa dei processi di mobilità fra comparti e del DPCM attuativo volto a favorire tali processi.

  • DPCM 26 giugno 2015

    "favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni"

    Le tabelle di equiparazione vanno lette insieme ai criteri dell’art. 2: il confronto tra comparti avviene prima di tutto sul piano di mansioni, compiti, responsabilità, titoli di accesso e profili professionali; la corrispondenza economica è criterio successivo e suppletivo.

  • art. 2 DPCM 26 giugno 2015

    "La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale"; "la corrispondenza tra i livelli economici (...) è individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare"

    La corrispondenza tra livelli economici dei diversi comparti non può prescindere dal previo riscontro della compatibilità tra profilo di provenienza e profilo di destinazione; la vicinanza degli importi tabellari non basta se conduce a un profilo con contenuto professionale superiore.

  • art. 6 CCNL Ministeri 2006/2009

    "ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area"; "i profili professionali (...) possono essere tra loro omogenei o affini"

    L’unicità dell’area non elimina la distinzione dei profili professionali interni, che restano rilevanti per qualificare mansioni, responsabilità e sviluppo economico.

  • art. 7 CCNL Ministeri 2006/2009

    I profili professionali rimangono collocati all’interno di ciascuna area e sono definiti in base a contenuti tecnici, requisiti e livello di professionalità.

  • art. 12 CCNL Ministeri 2006/2009

    La progressione economica si configura come sviluppo economico all’interno del profilo e dell’area, non come mero passaggio di fascia sganciato dal profilo di appartenenza.

  • art. 16 CCNL Ministeri 2006/2009

    "Il passaggio del dipendente avviene (...) e l'interessato conserva la fascia retributiva acquisita"

    Il passaggio tra profili diversi all’interno dell’area richiede requisiti culturali e professionali del profilo di destinazione; la fascia acquisita si conserva, ma resta collegata al sistema dell’area/profilo.

  • art. 17 CCNL Ministeri 2006/2009

    Gli sviluppi economici interni sono correlati al grado di abilità professionale progressivamente acquisito nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili; la violazione di legge denunciata deve investire la reale argomentazione decisoria.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso unitamente agli artt. 99, 112 e 414 c.p.c., senza che la Corte vi ravvisasse un errore decisivo nella ricostruzione della domanda.

  • art. 99 c.p.c.

    La censura sulla pretesa mutazione della domanda è stata ritenuta inammissibile perché non attaccava la vera ratio della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse viziata da omessa pronuncia o ultrapetizione in relazione alla domanda di inquadramento/assegno.

  • art. 414 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo processuale; la Corte non ha ravvisato una diversa qualificazione della domanda idonea a fondare il ricorso.

  • art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002

    Accertata la soccombenza della ricorrente, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • comma 1-bis art. 13 DPR n. 115/2002

    Costituisce il parametro per il contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • In tema di mobilità intercompartimentale del pubblico impiego, l’equiparazione tra inquadramenti non può essere effettuata solo sulla base della vicinanza del trattamento tabellare: occorre anzitutto verificare la corrispondenza sostanziale tra mansioni, responsabilità, titoli di accesso e profili professionali dei due ordinamenti.
  • Il nuovo ordinamento contrattuale che raggruppa il personale in aree non elimina di per sé la rilevanza dei profili professionali interni, quando il contratto continua a prevederne la definizione, la differenziazione funzionale e il collegamento con l’accesso e con gli sviluppi economici.
  • La progressione economica orizzontale, nel sistema di classificazione del pubblico impiego, resta normalmente ancorata al profilo di appartenenza e non consente di convertire automaticamente una fascia economica acquisita in un diritto al passaggio a un profilo professionale superiore.
  • Nel trasferimento per mobilità va salvaguardato il trattamento economico effettivamente maturato presso l’amministrazione di provenienza, ma ciò non comporta necessariamente il riconoscimento dell’inquadramento corrispondente al livello economico più alto del comparto di origine.
  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura della domanda o del quadro normativo senza aggredire il fondamento effettivo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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