Cassazione Civile, Ordinanza n. 29973/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente INPS aveva chiesto il rimborso delle maggiori somme trattenute a titolo di IRPEF sulla pensione integrativa complementare erogatagli dal fondo di previdenza integrativa dell'ente, sostenendo che dovesse applicarsi il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005 a decorrere dall'1 gennaio 2008. La domanda era stata respinta in primo grado e poi in appello: la CTR aveva ritenuto, da un lato, che vi fosse decadenza per le ritenute anteriori all'8 settembre 2012 ex art. 38 d.P.R. 602/1973 e, dall'altro, che per il periodo successivo non spettasse comunque il rimborso perché, in ragione della soppressione dei fondi di pensione integrativa disposta dall'art. 64 l. 144/1999, era cessata la contribuzione e quindi non potevano formarsi montanti ulteriori. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005, dell'art. 64 l. 144/1999 e dell'art. 23, comma 7, lett. b), d.lgs. 252/2005, sostenendo che il regime agevolato si applica alle prestazioni pensionistiche comunque erogate e che la soppressione del fondo non esclude la tassazione più favorevole della pensione complementare; (2) ulteriore violazione delle medesime norme e nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente, poiché la CTR avrebbe formulato affermazioni inconciliabili circa la persistenza dell'iscrizione al fondo e la mancanza di tale iscrizione alla data di entrata in vigore della riforma. Nelle more, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione depositata dal ricorrente e dell'accettazione della controparte; in applicazione dell'art. 391 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
norma invocata dal contribuente per ottenere l'applicazione del regime fiscale agevolato alle prestazioni pensionistiche complementari erogate.
art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252/2005
richiamato per sostenere la disciplina transitoria applicabile ai cd. vecchi iscritti, con mantenimento del regime tributario pregresso per i montanti maturati entro il 31/12/2006.
art. 64 della legge n. 144/1999
richiamato per la soppressione dei fondi di pensione integrativa e per la conseguente cessazione della contribuzione secondo la tesi della CTR.
richiamato dalla CTR per affermare la decadenza dal diritto al rimborso delle ritenute fiscali anteriori all'8/09/2012.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria.
base per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione accettata dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne esclude l'applicazione perché la sanzione dell'ulteriore contributo unificato è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con conseguente definizione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non entra nel merito delle censure dedotte, che restano assorbite dalla definizione processuale.
- In materia di tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari, la questione della disciplina applicabile dipende dalla qualificazione del rapporto secondo le norme transitorie e di settore, ma nel caso di estinzione per rinuncia tale profilo non viene scrutinato nel merito.
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