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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35047/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo di un'attività di verifica del minor gettito ICI collegata all'autodeterminazione provvisoria delle rendite di fabbricati di categoria D, attività che la società assumeva affidatale dal Comune e remunerata nella misura del 20% del gettito recuperato. Il Comune aveva opposto il decreto e il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo insussistente un valido contratto tra le parti avente ad oggetto quella specifica prestazione e il relativo compenso; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e per vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso che la prestazione rientrasse nelle previsioni della concessione già stipulata e che fosse illegittimo il conferimento dell'incarico aggiuntivo da parte di un funzionario comunale; con il secondo motivo lamentava l'erroneità della decisione per avere escluso la pretesa nonostante l'illegittimità dell'affidamento del servizio, invocando norme sul procedimento amministrativo e principi di giustizia e solidarietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché si limitava a proporre un'interpretazione alternativa del contratto e delle delibere comunali senza indicare specifici canoni ermeneutici violati; ha inoltre osservato che la censura non investiva la ratio decidendi autonoma fondata sulla mancanza di forma scritta ad substantiam del preteso contratto, non integrabile da una semplice comunicazione del responsabile dell'area contabile privo del potere di impegnare il Comune per un incarico ulteriore. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha richiamato il principio del "minimo costituzionale" e ha escluso l'anomalia motivazionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi: la domanda era fondata su un asserito valido contratto di adempimento, mentre la sentenza impugnata aveva accertato l'inesistenza o nullità del contratto, senza occuparsi di annullamento di atti amministrativi; l'eventuale affidamento incolpevole avrebbe potuto, al più, fondare un'azione risarcitoria, non supplire alla mancanza del contratto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per l'effetto, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato a sostegno della denuncia di nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva specificamente i vizi dedotti.

  • art. 111 Cost.

    Evocato nel primo motivo insieme alle norme processuali, senza che la Corte ne ravvisasse una concreta violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato nel primo motivo; la Corte ha rilevato che la doglianza si risolveva in una diversa lettura del contratto, non in una specifica violazione dei canoni di decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato un vizio di valutazione delle prove, ma una mera contrapposizione di interpretazioni.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La Corte ha ribadito che il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato in rubrica dalla ricorrente; la Corte ha precisato che non basta indicare la norma, occorrendo specificare i canoni interpretativi asseritamente violati e il modo della violazione.

  • art. 1462 c.c. e ss.

    Richiamati in rubrica dalla ricorrente, ma non ritenuti pertinenti dalla Corte ai fini della censura proposta.

  • art. 2727 c.c. e ss.

    Richiamati in rubrica dalla ricorrente, senza specifica incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare la nullità dei contratti della P.A. in mancanza di forma scritta ad substantiam, salvo deroghe di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 21-quinquies L. 241/1990

    Invocato nel secondo motivo, ma ritenuto estraneo alla ratio decidendi poiché la controversia riguardava l'esistenza/validità del contratto, non l'annullamento di atti amministrativi.

  • art. 21-octies L. 241/1990

    Invocato nel secondo motivo, ma ritenuto estraneo alla ratio decidendi.

  • art. 21-novies L. 241/1990

    Invocato nel secondo motivo, ma ritenuto estraneo alla ratio decidendi.

  • art. 97 Cost.

    Evocato dalla ricorrente a sostegno dell'illegittimità dell'affidamento, ma non idoneo a superare la mancanza di un valido contratto.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato in via generale dalla ricorrente con riferimento al principio di solidarietà, ma la Corte ha escluso che una simile invocazione possa integrare uno specifico vizio della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure sull'interpretazione del contratto sono inammissibili quando si risolvono nella mera contrapposizione tra la lettura proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito, senza la puntuale indicazione dei canoni ermeneutici violati e del modo della loro violazione.
  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente dedurre un generico difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma, la censura deve colpirla direttamente; se il ricorso investe solo un profilo diverso o estraneo, il motivo è inammissibile.
  • Nei contratti con la pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam è requisito essenziale di validità, salvo specifiche deroghe previste dalla legge; un incarico aggiuntivo non può risultare da meri atti o comunicazioni di funzionari privi del potere di impegnare l'ente.
  • L'eventuale affidamento incolpevole del privato nei rapporti con la pubblica amministrazione può, se ne ricorrono i presupposti, fondare una pretesa risarcitoria, ma non può sostituire l'esistenza di un valido contratto posto a base dell'azione di adempimento.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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