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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28248/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 2010/0000001 notificata il 13/1/2010 deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta (n. 10920060000221374000) in violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 e la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'atto, in violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000. In primo grado la CTP di Terni respinse il ricorso; in appello la CTR dell'Umbria riformò concludendo per la mancata prova della notifica della cartella e per l'omessa indicazione del responsabile. Equitalia propose ricorso per cassazione. In Cassazione è emersa l'assenza, nel fascicolo, della prova (relazione) di notificazione della sentenza impugnata, elemento che le parti avevano invece dichiarato nei rispettivi atti come effettuato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione di Equitalia ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., per mancata produzione della prova di notificazione della sentenza impugnata. Il controricorso del contribuente è stato dichiarato inammissibile per mancanza della prova di avvenuta notifica (avviso di ricevimento) dell'atto difensivo spedito. Non si sono pronunciate le Sezioni unite nel merito delle contestazioni relative alla cartella o all'indicazione del responsabile; non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite. La Corte ha altresì rilevato gli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 50 del d.P.R. n. 602/1973

    La norma è richiamata in relazione all'obbligo di corretta notifica della cartella di pagamento che costituisce il presupposto dell'intimazione; la Corte non ha deciso sul merito della violazione, perché ha dichiarato improcedibile il ricorso per carenza di prova della notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 7, comma 2, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La dedotta nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento è stata oggetto del giudizio d'appello (la CTR ne aveva rilevato la mancanza), ma la Corte di cassazione non è arrivata a pronunciarsi sul merito a causa dell'improcedibilità processuale.

  • legge n. 31/2008

    Richiamata in relazione al principio che, per ruoli consegnati all'agente della riscossione prima del 1 giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile potrebbe non invalidare l'atto; la CTP aveva ritenuto applicabile tale disciplina, mentre la CTR ha ritenuto l'indicazione mancante.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    Applicata dalla Corte per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cassazione in mancanza della prova della notificazione della sentenza impugnata, trattandosi di requisito essenziale per la proponibilità del ricorso.

  • Cass., sez. 6-2, n. 21386/2017 (giurisprudenza)

    Rammentata per affermare che il principio di non contestazione non può trovare applicazione relativamente ai termini di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali: quindi le affermazioni delle parti circa la notifica non sostituiscono la prova documentale della stessa.

  • art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis del d.P.R. n. 115/2002

    Richiamati in ordine all'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte prende atto dei presupposti per tale versamento se dovuto.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020

    Riferita alla procedura adottata di trattazione in camera di consiglio senza udienza pubblica e mediante collegamento da remoto, in considerazione delle disposizioni emergenziali che consentono decisioni in assenza di discussione orale se non richiesta dalle parti.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione è indispensabile provare la regolare notificazione della sentenza impugnata: l'assenza di tale prova comporta l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.
  • Le dichiarazioni delle parti circa avvenute notificazioni non sono sufficienti: la giurisprudenza esclude l'applicazione del principio di non contestazione ai termini processuali e richiede documentazione probatoria (es. relazione di notificazione, avviso di ricevimento).
  • Chi presenta un controricorso o atti difensivi mediante invio postale deve conservare e produrre l'avviso di ricevimento o altra prova certa dell'effettiva notificazione per non incorrere in inammissibilità.
  • Quando la decisione di Cassazione è dichiarata improcedibile per vizi formali sulla notificazione, il merito delle questioni sostanziali (es. validità della cartella, omissione dell'indicazione del responsabile) resta del tutto incognito e può essere nuovamente oggetto di giudizio nei limiti processuali.
  • Nel contenzioso tributario è importante verificare anche la normativa speciale relativa alla validità degli atti (es. disposizioni sulla consegna del ruolo e decorrenze normative come la legge n. 31/2008) poiché possono incidere sull'effetto invalidante di vizi formali.
  • In periodi di emergenza e per le udienze da remoto occorre prestare attenzione alle modalità procedurali previste dalla normativa emergenziale (es. d.l. n. 137/2020, conv. n. 176/2020) e alle eventuali rinunce alla richiesta di discussione orale.

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