Cassazione Civile, Sentenza n. 28247/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 2010/0000002 notificata il 13/1/2010. Il contribuente deduceva: (i) violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 per mancata notifica della cartella di pagamento presupposta (cartella n. 10920060009936541000); (ii) violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000 per mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'intimazione. In prime cure la CTP di Terni rigettò il ricorso ritenendo la cartella regolarmente notificata e non grave l'omissione dell'indicazione del responsabile (con riferimento al ruolo consegnato all'agente della riscossione prima del 1 giugno 2008). La CTR dell'Umbria, in appello, riformò accogliendo il contribuente ritenendo non provata la notificazione della cartella e l'omissione dell'indicazione del responsabile. L'agente della riscossione (Equitalia) ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancata produzione della prova della notificazione della sentenza impugnata (mancanza della relazione di notificazione negli atti), ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. Ha ritenuto inoltre inammissibile il controricorso del contribuente per assenza dell'avviso di ricevimento a prova della notificazione del controricorso. Non luogo a provvedere sulle spese di lite. La Corte ha altresì disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che la ricorrente verifichi l'eventuale pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
La norma è richiamata dal contribuente per contestare che l'intimazione fosse basata su una cartella regolarmente notificata; la Corte non decide nel merito sulla violazione di questa norma perché ha pronunciato improcedibilità per carenza di prova della notificazione della sentenza impugnata
art. 7, comma 2, legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Il vizio relativo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento è stato oggetto del giudizio di merito (la CTR ha ritenuto il vizio rilevante), ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito per l'improcedibilità procedurale; il tema è rilevante quando il ruolo/atto è stato consegnato all'agente della riscossione dopo le modifiche normative
legge n. 31 del 2008
Riferita nel giudizio di prime cure: se il ruolo relativo alla cartella è stato consegnato all'agente della riscossione prima del 1 giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non avrebbe prodotto la nullità dell'atto secondo la CTP; la questione è stata comunque riesaminata in appello
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Aplicata dalla Cassazione per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cassazione quando non sussiste prova della notificazione dell'atto che si assume impugnato (la sentenza di appello), essendo il termine di impugnazione di natura non disponibile
Cass. sez. 6-2, n. 21386/2017
Cita il principio che i termini di impugnazione relativi a provvedimenti giurisdizionali sono indisponibili, e pertanto non può trovare applicazione il principio di non contestazione in assenza di prova della notificazione
art. 13, comma 1 quater, e comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dell'eventuale obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, ai sensi delle disposizioni sul contributo unificato
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020, conv. con legge n. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio mediante collegamento da remoto senza intervento dei difensori quando non richiesta la discussione orale; la sentenza è stata pronunciata con applicazione di tale disciplina
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione è necessario provare la regolare notificazione della sentenza impugnata: in mancanza di tale prova il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
- Il principio di non contestazione (accertamenti fatti valere per la prima volta in cassazione) non può essere usato per sanare la mancata prova della notificazione di un provvedimento giurisdizionale, perché i termini di impugnazione sono di natura indisponibile
- Chi resiste con un controricorso deve dimostrare la regolare notificazione del proprio atto (es. avviso di ricevimento o equivalente prova elettronica); l'assenza di tale prova rende il controricorso inammissibile
- Nel merito delle impugnazioni di cartelle e intimazioni, l'assenza di indicazione del responsabile del procedimento può rilevare, ma l'effetto della omissione può dipendere dalla normativa applicabile e dalla data di consegna del ruolo all'agente di riscossione (valutare se si applicano norme transitorie)
- Le questioni procedurali (prove di notificazione, termini) possono determinare la fine del giudizio in Cassazione senza che il Supremo Collegio entri nel merito delle questioni di diritto sostanziale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28271/2021 del 15/10/2021
- Sentenza civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28246/2021 del 15/10/2021
- Sentenza civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28248/2021 del 15/10/2021
- Sentenza civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28249/2021 del 15/10/2021
- Sentenza civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28297/2021 del 15/10/2021
- Sentenza civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28298/2021 del 15/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →