Cassazione Civile, Sentenza n. 28298/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti principali (Panzeri/Florio) proposero ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4164/2015, che aveva in parte accolto l'appello dei promissari acquirenti disponendo la restituzione di €30.000 e altri provvedimenti. La Corte di Cassazione ha però rilevato un vizio procedurale: era stata disposta con ordinanza interlocutoria l'integrazione del contraddittorio mediante rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Casa System s.r.l. entro 90 giorni, ma i ricorrenti non avevano eseguito correttamente o comprovato tale notifica (atti di rinotifica depositati non andati a buon fine e mancata produzione degli avvisi di ricevimento). Per tale inadempimento è stata dichiarata improponibile la impugnazione principale. Parallelamente il ricorso incidentale dei controricorrenti (Verde/Petrozzi) è stato dichiarato inammissibile per motivi processuali collegati ai profili di cumulabilità delle domande di ritenzione della caparra e risarcimento, nonché per la valutazione di inammissibilità dei motivi proposti.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 26/05/2021, ha dichiarato improponibile il ricorso principale di Panzeri e Florio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Casa System s.r.l., ordinata previamente e non ottemperata entro il termine perentorio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei controricorrenti Verde e Petrozzi. Le spese del presente grado di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Sono state disposte le conseguenti dichiarazioni previste dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002 e l'obbligo, per i soggetti indicati, del versamento del contributo unificato pari a quello per il ricorso. In sintesi: impugnazioni cassazionali non accolte per vizi di integrità del contraddittorio e per inammissibilità, con conferma in concreto dell'irriducibilità del ricorso principale.
Norme richiamate
integrazione del contraddittorio
L'ordine di integrazione del contraddittorio va ottemperato integralmente; l'ottemperanza incompleta o mancata determina l'improponibilità del ricorso se non eseguita entro il termine perentorio.
divieto di proroga del termine perentorio
Non è consentito assegnare un nuovo termine per completare l'integrazione del contraddittorio se il termine originario è perentorio, salvo motivate e provate eccezioni.
poteri del giudice di integrare il contraddittorio
Consente al giudice, per la integrità del contraddittorio, di disporre integrazioni e rinnovazioni delle notifiche; il mancato adempimento nei termini comporta conseguenze processuali (improponibilità).
trasferimento in sostituzione del contratto definitivo
Norma oggetto delle domande di merito (gli attori chiedevano pronuncia ex art. 2932 c.c.); non è stata risolta dal ricorso di cassazione per ragioni processuali.
Richiamata nella questione sostanziale: il recesso con ritenzione della caparra può essere chiesto in alternativa alla risoluzione e al risarcimento, ma la proposizione cumulativa è incompatibile in taluni profili; la Corte richiama la giurisprudenza sulla compatibilità/incompatibilità delle domande.
risoluzione per inadempimento
Norma rilevante nelle pretese di risoluzione del preliminare; le questioni sostanziali di inadempimento non sono state comunque esaminate nel merito in cassazione a causa dell'improponibilità processuale.
Applicata la compensazione integrale delle spese tra le parti per soccombenza reciproca nel presente grado di giudizio.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata disposta la dichiarazione e il relativo obbligo di versamento del contributo unificato da parte dei soggetti indicati nella sentenza.
motivazione della sentenza
Richiamato tra i motivi del ricorso principale; la Corte non è entrata nel merito delle censure di violazione di motivazione in quanto il ricorso è stato dichiarato improponibile.
Massime di principio
- Se il giudice di legittimità (o di merito) ordina l'integrazione del contraddittorio con notifiche a terzi/litisconsorti, l'ordine è perentorio: la parte onerata deve ottemperare nei termini e con prova documentale (es. avvisi di ricevimento); il mancato adempimento rende improponibile l'impugnazione.
- La notifica eseguita al procuratore della parte equivale in generale a notifica alla parte, ma quando esiste un'ordinanza di integrazione indirizzata a soggetti specifici (es. domiciliatario diverso) la notifica deve rispettare le indicazioni o produrre valida prova dell'avvenuto recapito.
- Non è possibile ottenere una nuova proroga del termine perentorio per integrare il contraddittorio salvo comprovate ragioni non imputabili alla parte; l'assegnazione di un nuovo termine postumo può configurare illegittima proroga.
- Sul piano sostanziale, la domanda di ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento integrale sono in linea di principio incompatibili: la scelta tra recesso (con ritenzione) e risoluzione con risarcimento deve rispettare la funzione convenzionale della caparra, salvo particolari e motivati casi giurisprudenziali che permettono trasformazioni della domanda se non mutano i fatti posti a fondamento.
- In sede di cassazione, questioni processuali formali (mancata integrazione del contraddittorio, notifiche invalide) possono precludere completamente l'esame delle doglianze di merito: è quindi essenziale curare rigidamente gli adempimenti formali prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28271/2021 del 15/10/2021
- Sentenza civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28246/2021 del 15/10/2021
- Sentenza civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28247/2021 del 15/10/2021
- Sentenza civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28248/2021 del 15/10/2021
- Sentenza civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28249/2021 del 15/10/2021
- Sentenza civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28297/2021 del 15/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →