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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28298/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti principali (Panzeri/Florio) proposero ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4164/2015, che aveva in parte accolto l'appello dei promissari acquirenti disponendo la restituzione di €30.000 e altri provvedimenti. La Corte di Cassazione ha però rilevato un vizio procedurale: era stata disposta con ordinanza interlocutoria l'integrazione del contraddittorio mediante rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Casa System s.r.l. entro 90 giorni, ma i ricorrenti non avevano eseguito correttamente o comprovato tale notifica (atti di rinotifica depositati non andati a buon fine e mancata produzione degli avvisi di ricevimento). Per tale inadempimento è stata dichiarata improponibile la impugnazione principale. Parallelamente il ricorso incidentale dei controricorrenti (Verde/Petrozzi) è stato dichiarato inammissibile per motivi processuali collegati ai profili di cumulabilità delle domande di ritenzione della caparra e risarcimento, nonché per la valutazione di inammissibilità dei motivi proposti.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 26/05/2021, ha dichiarato improponibile il ricorso principale di Panzeri e Florio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Casa System s.r.l., ordinata previamente e non ottemperata entro il termine perentorio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei controricorrenti Verde e Petrozzi. Le spese del presente grado di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Sono state disposte le conseguenti dichiarazioni previste dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002 e l'obbligo, per i soggetti indicati, del versamento del contributo unificato pari a quello per il ricorso. In sintesi: impugnazioni cassazionali non accolte per vizi di integrità del contraddittorio e per inammissibilità, con conferma in concreto dell'irriducibilità del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    integrazione del contraddittorio

    L'ordine di integrazione del contraddittorio va ottemperato integralmente; l'ottemperanza incompleta o mancata determina l'improponibilità del ricorso se non eseguita entro il termine perentorio.

  • art. 153 c.p.c.

    divieto di proroga del termine perentorio

    Non è consentito assegnare un nuovo termine per completare l'integrazione del contraddittorio se il termine originario è perentorio, salvo motivate e provate eccezioni.

  • art. 330 c.p.c.

    poteri del giudice di integrare il contraddittorio

    Consente al giudice, per la integrità del contraddittorio, di disporre integrazioni e rinnovazioni delle notifiche; il mancato adempimento nei termini comporta conseguenze processuali (improponibilità).

  • art. 2932 c.c.

    trasferimento in sostituzione del contratto definitivo

    Norma oggetto delle domande di merito (gli attori chiedevano pronuncia ex art. 2932 c.c.); non è stata risolta dal ricorso di cassazione per ragioni processuali.

  • art. 1385 c.c.

    Richiamata nella questione sostanziale: il recesso con ritenzione della caparra può essere chiesto in alternativa alla risoluzione e al risarcimento, ma la proposizione cumulativa è incompatibile in taluni profili; la Corte richiama la giurisprudenza sulla compatibilità/incompatibilità delle domande.

  • art. 1453 c.c.

    risoluzione per inadempimento

    Norma rilevante nelle pretese di risoluzione del preliminare; le questioni sostanziali di inadempimento non sono state comunque esaminate nel merito in cassazione a causa dell'improponibilità processuale.

  • art. 92 c.p.c.

    Applicata la compensazione integrale delle spese tra le parti per soccombenza reciproca nel presente grado di giudizio.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata disposta la dichiarazione e il relativo obbligo di versamento del contributo unificato da parte dei soggetti indicati nella sentenza.

  • art. 342 c.p.c.

    motivazione della sentenza

    Richiamato tra i motivi del ricorso principale; la Corte non è entrata nel merito delle censure di violazione di motivazione in quanto il ricorso è stato dichiarato improponibile.

Massime di principio

  • Se il giudice di legittimità (o di merito) ordina l'integrazione del contraddittorio con notifiche a terzi/litisconsorti, l'ordine è perentorio: la parte onerata deve ottemperare nei termini e con prova documentale (es. avvisi di ricevimento); il mancato adempimento rende improponibile l'impugnazione.
  • La notifica eseguita al procuratore della parte equivale in generale a notifica alla parte, ma quando esiste un'ordinanza di integrazione indirizzata a soggetti specifici (es. domiciliatario diverso) la notifica deve rispettare le indicazioni o produrre valida prova dell'avvenuto recapito.
  • Non è possibile ottenere una nuova proroga del termine perentorio per integrare il contraddittorio salvo comprovate ragioni non imputabili alla parte; l'assegnazione di un nuovo termine postumo può configurare illegittima proroga.
  • Sul piano sostanziale, la domanda di ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento integrale sono in linea di principio incompatibili: la scelta tra recesso (con ritenzione) e risoluzione con risarcimento deve rispettare la funzione convenzionale della caparra, salvo particolari e motivati casi giurisprudenziali che permettono trasformazioni della domanda se non mutano i fatti posti a fondamento.
  • In sede di cassazione, questioni processuali formali (mancata integrazione del contraddittorio, notifiche invalide) possono precludere completamente l'esame delle doglianze di merito: è quindi essenziale curare rigidamente gli adempimenti formali prima di proporre ricorso.

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