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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28271/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, magistrato in servizio presso una procura della Repubblica, impugnava la sentenza della Sezione disciplinare del CSM n. 6/2021, pronunciata il 17 dicembre 2020, depositata il 29 gennaio 2021 e notificata il 2 febbraio 2021, nonché le ordinanze emesse nella stessa udienza. Il procedimento disciplinare, iniziato nel 2014 e integrato nel 2015, era stato sospeso durante il processo penale e poi riattivato. La Sezione disciplinare lo aveva ritenuto responsabile dell’illecito di cui al capo C1), assorbito il capo C, e gli aveva inflitto la rimozione; lo aveva invece assolto dal capo D, in ragione dell’assoluzione penale definitiva perché il fatto non sussiste. Per i fatti del capo C1), qualificati in sede penale ai sensi degli artt. 56 e 319-quater c.p., era intervenuta condanna irrevocabile, con pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, sospesa condizionalmente, e interdizione temporanea dai pubblici uffici. Secondo l’accertamento penale, il magistrato aveva chiesto un beneficio economico prospettando ai destinatari, sfruttando la propria qualità professionale, che avrebbe potuto occuparsi di procedimenti riguardanti il prodotto da loro commercializzato e che, in procura, alle aziende poteva accadere di tutto con un’inchiesta sbagliata; la richiesta non era stata accolta, ma le prospettazioni avevano preoccupato i destinatari. Con un motivo complesso, articolato in tre gruppi, il ricorrente denunciava: 1) lesione del diritto di difesa per il mancato ascolto personale e la mancata escussione di testimoni, mancata riunione con un altro procedimento disciplinare e mancato rinvio dell’udienza in attesa della definizione della procedura di dispensa dal servizio per ragioni di salute; 2) illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109/2006, nella parte in cui impone la rimozione; 3) violazione di legge e vizi motivazionali quanto alla rimozione comunque disposta in via discrezionale, contestando la gravità attribuita alla condotta, la valutazione delle risultanze penali e l’asserito abuso della qualità di magistrato. Denunciava inoltre violazione del giusto processo, del favor rei e travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze procedurali: l’impedimento a comparire doveva essere assoluto e la valutazione del CSM sulla sua non assolutezza non presentava vizi dedotti; l’ammissione delle prove testimoniali era subordinata alla valutazione di rilevanza e necessità, adeguatamente motivata con riferimento alla documentazione e alle dichiarazioni già acquisite nel processo penale; la riunione era provvedimento ordinatorio discrezionale; la procedura di dispensa per ragioni di salute non era pregiudiziale e non attribuiva un diritto al rinvio. Ha escluso che le censure sulle risultanze penali superassero il giudicato penale vincolante quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità all’incolpato; ha inoltre rilevato che l’accertamento penale aveva confermato l’abuso della qualità professionale. La rimozione era sorretta da due rationes autonome: l’applicazione obbligatoria conseguente alla condanna penale e alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, e la valutazione discrezionale della gravità della condotta, dell’abuso della funzione, del risalto mediatico e dei riflessi irreparabili sul prestigio dell’ordine giudiziario e sulla fiducia dei consociati. Poiché la seconda ratio era autonomamente sufficiente, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109/2006 è stata ritenuta irrilevante e non esaminata nel merito. Nessuna statuizione sulle spese; non si applica l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di giudizio esente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 109/2006, art. 19, comma 1

    il diritto dell’incolpato a rendere dichiarazioni (per ultimo) D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 19, comma 1, deve essere bilanciato con le esigenze di celere definizione della procedura disciplinare

    Il diritto dell’incolpato a rendere dichiarazioni va contemperato con l’interesse pubblico alla celere definizione del procedimento disciplinare.

  • D.Lgs. 109/2006, art. 15, comma 8, lett. d)

    Nell’ambito del procedimento disciplinare a carico di magistrati, l’impedimento dell’incolpato che giustifica il rinvio dell’udienza innanzi alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura deve essere assoluto, atteso che, mancando nel D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 15, comma 8, lett. d), la definizione positiva dei caratteri dell’impedimento, la previsione dell’audizione dell’incolpato non attribuisce a quest’ultimo il diritto di presenziare al processo disciplinare nella sua interezza, ma soltanto quello ad essere sentito personalmente per poter esporre direttamente le sue ragioni prima della decisione, trattandosi di una garanzia di minore contenuto rispetto a quella riconosciuta all’imputato nel processo penale

    Il rinvio dell’udienza per impedimento dell’incolpato è giustificato solo da un impedimento assoluto; il diritto garantito è quello di essere sentito prima della decisione, non quello di presenziare all’intero procedimento.

  • D.Lgs. 109/2006, art. 20, comma 2

    che tale giudicato penale faceva sta:o nel giudizio disciplinare in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla sua riferibilità all’imputato/incolpato, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 20, comma 2;

    Nel procedimento disciplinare il giudicato penale vincola quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua riferibilità all’incolpato.

  • D.Lgs. 109/2006, art. 12, comma 5

    La sanzione della rimozione disciplinare del magistrato può essere irrogata, oltre che al verificarsi di una delle tre fattispecie tipiche previste dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, (nel qual caso va disposta obbligatoriamente), in ogni altra ipotesi in cui l’illecito abbia compromesso irrimediabilmente i valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato, anche in relazione allo “strepitus fori”, secondo l’apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici

    La rimozione è obbligatoria nelle fattispecie tipiche previste dalla norma; può inoltre essere irrogata, in via discrezionale, quando l’illecito comprometta irrimediabilmente i valori della funzione giudiziaria e il prestigio del magistrato, anche per il risalto pubblico della vicenda. Tale valutazione di merito è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è incongrua o affetta da vizi logico-giuridici.

  • L. 87/1953, art. 23, comma 2

    qualora fosse infondato quello attinente la motivazione della rimozione “discrezionale”, la questione di legittimità costituzionale inerente la rimozione “obbligatoria” sarebbe priva dell’indefettibile presupposto di ammissibilità della “rilevanza”

    La questione di legittimità costituzionale può essere rimessa alla Corte costituzionale soltanto se la sua soluzione è rilevante per la decisione; una ratio autonoma e sufficiente rende irrilevante la questione relativa a un’altra base decisoria.

  • art. 111 Cost., comma 2

    Tale valutazione di merito endoprocedimentale – insindacabile nei profili di fatto, salvo vizi della motivazione, che tuttavia non sono stati dedotti dal ricorrente – non è in contrasto con i principi del “giusto processo” sanciti dall’art. 111 Cost., comma 2, e dall’art. 6,CEDU, non avendo né l’una né l’altra disposizione una specifica disposizione al riguardo.

    La Corte ha escluso che le garanzie del giusto processo invocate impongano, nel procedimento disciplinare in esame, una specifica disciplina ulteriore sul diritto dell’incolpato di comparire quando l’impedimento non è assoluto.

  • art. 6 CEDU

    Tale valutazione di merito endoprocedimentale – insindacabile nei profili di fatto, salvo vizi della motivazione, che tuttavia non sono stati dedotti dal ricorrente – non è in contrasto con i principi del “giusto processo” sanciti dall’art. 111 Cost., comma 2, e dall’art. 6,CEDU, non avendo né l’una né l’altra disposizione una specifica disposizione al riguardo.

    La Corte ha ritenuto che l’art. 6 CEDU non contenga una specifica prescrizione che attribuisca all’incolpato il diritto di ottenere il rinvio dell’udienza in assenza di un impedimento assoluto.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare a carico di un magistrato, il rinvio dell’udienza per impedimento dell’incolpato presuppone un impedimento assoluto; la garanzia di audizione personale attribuisce il diritto di esporre le proprie ragioni prima della decisione, non quello di partecipare all’intero procedimento.
  • Il diritto dell’incolpato all’ammissione delle prove a discarico va contemperato con il potere-dovere del giudice disciplinare di valutarne rilevanza e necessità; il rigetto della richiesta, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • La riunione di procedimenti disciplinari è un provvedimento ordinatorio discrezionale e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • La pendenza di una procedura di dispensa dal servizio per ragioni di salute non determina pregiudizialità rispetto al procedimento disciplinare e non attribuisce all’incolpato un diritto o un’aspettativa giuridicamente tutelata al rinvio di quest’ultimo.
  • Il giudicato penale vincola il giudice disciplinare in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua riferibilità all’incolpato, nei termini previsti dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 109/2006.
  • La rimozione disciplinare del magistrato, oltre che obbligatoria nelle fattispecie tipiche previste dalla legge, può essere disposta discrezionalmente quando l’illecito comprometta irrimediabilmente i valori della funzione giudiziaria e il prestigio personale del magistrato, anche in considerazione dello strepitus fori; la valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
  • Quando la decisione è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, la questione di legittimità costituzionale relativa a un’altra ratio non è rilevante ai fini del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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