Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28246/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo contro un avviso d'accertamento (plusvalenza di €24.249, valore dell'avviamento) per mancanza della sottoscrizione del difensore sul ricorso notificato. La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. 546/1992 (vizi formali e sottoscrizione/procura) e, in via subordinata, censurava l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla collocazione della procura su foglio separato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (violazione e falsa applicazione della disciplina formale), dichiarato assorbito il secondo, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione per esame del merito e liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto che il difetto di firma del difensore sulla copia notificata all'Amministrazione costituisse, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata e della giurisprudenza di legittimità, mera irregolarità quando l'originale depositato in segreteria risultasse sottoscritto; inoltre la firma del difensore a certificazione dell'autenticità della procura può far presumere la sottoscrizione e la paternità dell'atto; la procura su foglio separato, se allegata/servita unitamente, non invalida il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 22, comma 1

    il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segretaria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e segg. del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale

    Stabilisce l'obbligo di deposito/trasmissione dell'originale o di copia del ricorso entro trenta giorni; la Corte ricorda che la regola sanzionatoria deve essere interpretata tenendo conto dei principi costituzionali che limitano l'applicazione formale delle sanzioni di inammissibilità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 18 (richiamato art. 18, comma 4)

    L'art. 18 va interpretato restrittivamente: l'inammissibilità per mancata sottoscrizione del difensore opera solo se la sottoscrizione manca materialmente e totalmente; se la firma può essere desunta da altri elementi (es. firma a certificazione della procura o originale depositato sottoscritto) il vizio è solo formale e non suscettibile di inammissibilità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 12

    Richiamato dalla ricorrente nella censura relativa all'erronea interpretazione delle norme sulle formalità processuali tributarie; la Corte considera gli artt. che regolano le formalità alla luce della giurisprudenza costituzionale, limitando l'operatività delle sanzioni di inammissibilità.

  • Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 (ricorso per cassazione)

    Nodi normativi invocati in cassazione: n.3 per violazione di legge, n.5 per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto fondato il motivo per violazione di legge e ha dichiarato assorbito il motivo relativo all'omesso esame.

  • Legge 27 maggio 1997, n. 141 (modifica art. 83 c.p.c.)

    Secondo la giurisprudenza citata, la procura rilasciata su foglio separato si considera apposta in calce all'atto se il foglio separato è materialmente congiunto all'atto (es. spillato, numerato), ovvero se la procura è notificata unitamente all'atto, producendo la presunzione di riferibilità.

  • Corte Costituzionale, sentenze nn. 189/2000 e 520/2002

    Principi costituzionali richiamati: le norme processuali tributarie devono essere interpretate in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione del difensore sul solo esemplare notificato all'Amministrazione non comporta automaticamente l'inammissibilità: se l'originale depositato in segreteria è sottoscritto, il vizio è di regolarità e non impeditivo.
  • La firma del difensore apposta per certificare l'autenticità della procura può valere anche come sottoscrizione dell'atto e come assunzione di paternità dello stesso.
  • La procura rilasciata su foglio separato è valida quando è allegata e notificata unitamente all'atto o quando il foglio è materialmente connesso al ricorso (es. spillato, numerato), sicché non è necessaria una indicazione espressa del procedimento nella procura.
  • Le norme che prevedono sanzioni di inammissibilità vanno interpretate restrittivamente, alla luce dei principi costituzionali, per evitare sanzioni sproporzionate; i giudici devono verificare se la formalità mancante determina un'effettiva pregiudizio alla controparte.
  • In casi simili è opportuno depositare e conservare l'originale sottoscritto in segreteria e, quando la procura è su foglio separato, assicurarsi che sia effettivamente allegata e notificata con l'atto per evitare contestazioni formali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.