Cassazione Civile, Ordinanza n. 33350/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da alcune negoziazioni di prodotti finanziari intercorse tra il dicembre 1999 e l'ottobre 2000. Gli investitori avevano chiesto in giudizio la declaratoria di nullità, annullabilità o invalidità degli ordini di acquisto di fondi comuni, subordinatamente la risoluzione per inadempimento dei medesimi ordini, nonché la restituzione di quanto investito e il risarcimento dei danni patrimoniali e morali. In appello gli attori sostenevano che la domanda di risoluzione, pur formulata con riferimento ai singoli ordini, dovesse in realtà intendersi riferita anche al contratto quadro di intermediazione e negoziazione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione deducevano violazione delle norme sull'individuazione della domanda e sull'interpretazione delle domande giudiziali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente limitato la domanda risolutoria ai singoli investimenti. Con il secondo motivo denunciavano violazione delle norme sull'allegazione e sull'impugnazione, lamentando che non fosse stato esaminato il profilo delle firme falsificate, della sostituzione di persona dei promotori e dell'insufficienza delle informazioni fornite, e che non fosse stato correttamente valutato l'asserito difetto di allegazione posto a base del rigetto della domanda di danno morale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato l'esclusione della riferibilità della domanda di risoluzione al contratto quadro: la domanda risultava costruita sui singoli negozi di investimento, non sulla risoluzione del contratto quadro, e comunque la banca convenuta non era il soggetto che aveva stipulato quel contratto, con conseguente difetto di legittimazione del contraddittore rispetto a una eventuale domanda risolutoria del contratto quadro. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano specificamente indicato, riprodotto e localizzato negli atti le allegazioni processuali asseritamente trascurate; la Corte ha richiamato il principio per cui, nei ricorsi per cassazione che deducono errores in procedendo, occorre indicare con precisione il fatto processuale e gli atti rilevanti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamati per censurare l'individuazione e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ribadisce che la qualificazione della domanda va fatta in base al contenuto sostanziale della pretesa, ma nel caso concreto il motivo non scalfisce la motivazione d'appello.
invocato dai ricorrenti nel primo motivo; non emerge una specifica applicazione decisoria diversa dal richiamo alla corretta delimitazione della domanda in appello.
richiamato insieme alle norme processuali sull'individuazione della domanda; la Corte non vi fonda una autonoma ratio.
richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento; la Corte osserva che la risoluzione può riguardare i singoli contratti di investimento, non necessariamente il contratto quadro.
richiamato dal ricorrente nel contesto degli effetti della risoluzione; non è oggetto di autonoma elaborazione.
richiamato nel secondo motivo in tema di specificità dell'impugnazione; la Corte rileva l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e mancata specifica contestazione della ratio decidendi.
richiamato dai ricorrenti ma non risulta essere norma decisiva nella motivazione della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di merito, l'individuazione del contenuto della domanda non può arrestarsi al solo dato letterale dell'atto, ma deve avvenire considerando la sostanza della pretesa e il complesso delle allegazioni poste a base della domanda.
- La domanda di risoluzione per inadempimento può riguardare i singoli contratti esecutivi di investimento, autonomi rispetto al contratto quadro, senza che ciò implichi automaticamente la domanda di risoluzione del contratto quadro stesso.
- La domanda diretta alla risoluzione di un contratto può essere improponibile o comunque non esaminabile nel merito se non è stato convenuto in giudizio il soggetto legittimato a contraddire in relazione a quel contratto.
- Nel ricorso per cassazione che deduce errores in procedendo, il ricorrente deve indicare specificamente gli elementi del fatto processuale, riprodurre il contenuto degli atti rilevanti e indicarne la precisa collocazione nel fascicolo; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità del motivo.
- Non è sufficiente lamentare in modo generico che il giudice di merito non abbia esaminato determinate circostanze: occorre confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità della censura.
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