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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00932/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per il 2014 con cui l'Ufficio, ai sensi degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, aveva ricostruito in capo a una società a ristretta base sociale maggiori ricavi non dichiarati, ai fini IRES, IRAP e IVA, sulla base di movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate emerse sui conti correnti intestati alla società e ai soci-amministratori. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la presunzione di maggiori ricavi per le operazioni non giustificate sui conti intestati alla società e ai soci, ma aveva escluso la riferibilità alla società di uno specifico conto corrente n. 01010000296 presso una banca cooperativa, ritenendo provata dalla contribuente la sua reale intestazione a un soggetto terzo e a una diversa società, senza che l'Ufficio avesse contestato tale prova. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 51 citati e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, anche per quel conto, intestato nel periodo d'imposta al socio-legale rappresentante, operasse la presunzione legale di maggiori ricavi in capo alla società e che spettasse alla contribuente fornire una prova contraria specifica, analitica e puntuale, non essendo sufficiente una giustificazione generica o la mera affermazione dell'estraneità del conto all'impresa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, in presenza di società a ristretta base partecipativa e di rapporti di contiguità familiare tra soci/amministratori e intestatari dei conti, la presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 si estende anche ai conti intestati ai soci o ai soggetti a loro collegati, salvo prova contraria analitica del contribuente. Ha quindi censurato la CTR per avere ritenuto superata la presunzione senza indicare una prova puntuale della non riferibilità delle singole movimentazioni all'attività societaria e, soprattutto, per avere indebitamente addossato all'Ufficio l'onere di dimostrare la riconducibilità del conto alla società. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    le movimentazioni sui conti bancari acquisiti dall'Ufficio si presumono operazioni imponibili; la presunzione opera anche per conti intestati a soci o congiunti quando vi siano elementi sintomatici di riferibilità alla società, e il contribuente deve fornire prova contraria analitica.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base dell'accertamento dei maggiori redditi non dichiarati.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    in materia IVA vale la medesima presunzione sulle movimentazioni bancarie e la stessa regola di estensione ai conti di soci/amministratori o soggetti collegati, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di dimostrare la estraneità delle singole movimentazioni all'attività d'impresa grava sul contribuente una volta operante la presunzione legale.

  • art. 360 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti bancari fiscali, la presunzione di imponibilità delle movimentazioni opera non solo sui conti formalmente intestati al contribuente, ma anche su quelli intestati a soci, amministratori, congiunti o altri soggetti collegati, quando elementi sintomatici rendano plausibile la riferibilità sostanziale dei conti alla società verificata.
  • Quando la presunzione di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 è attivata da indici di collegamento tra il conto e la società, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare in modo analitico e puntuale la non riferibilità di ciascuna movimentazione all'attività d'impresa o la sua irrilevanza fiscale.
  • Non è sufficiente una prova generica o astratta sull'intestazione del conto o sulle possibili causali dei versamenti: la contestazione deve investire le singole operazioni e spiegare perché esse siano già contabilizzate, estranee all'impresa o fiscalmente irrilevanti.
  • In presenza di società a ristretta base partecipativa e di stretti legami familiari tra soci/amministratori e intestatari dei conti, la probabilità di riferibilità delle movimentazioni alla società è particolarmente elevata e può essere vinta solo da una prova contraria specifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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