Cassazione Civile, Ordinanza n. 26811/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda crediti contributivi dovuti alla Gestione separata INPS per l'anno 2004, iscritti d'ufficio sulla base dei redditi dichiarati. Il destinatario aveva proposto opposizione contro intimazione di pagamento e cartella, ottenendo in primo grado l'accoglimento parziale e la declaratoria di prescrizione del credito relativo al 2004. La Corte d'appello ha confermato che la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi non integra doloso occultamento del debito e non sospende la prescrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina sulla Gestione separata e sui termini di versamento, sostenendo che la prescrizione dei contributi dovesse decorrere solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, momento in cui l'Istituto sarebbe stato per la prima volta in grado di accertare l'obbligo contributivo e di esercitare il diritto; in subordine, ha sostenuto che l'atto interruttivo del 3 agosto 2010, ricevuto il 23 agosto 2010, avrebbe interrotto validamente il termine. Il controricorrente ha eccepito inammissibilità del ricorso per vari profili, tutti respinti dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso ma lo ha respinto nel merito. Ha affermato che, in materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento dei contributi, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, perché questa è mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito contributivo. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per l'anno 2004, rilevando che il termine quinquennale era decorso prima dell'atto interruttivo notificato nel 2010. Ha inoltre condannato l'INPS alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve indicare i motivi di cassazione; non sono necessarie formule sacramentali di conclusioni.
norma procedurale sulla trattazione in camera di consiglio e sul deposito dell'ordinanza.
la prescrizione si valuta rispetto al decorso del tempo determinato dalla legge.
il ricorrente lo invocava per sostenere che il diritto non potesse essere esercitato prima della dichiarazione dei redditi; la Corte ha escluso questa lettura per i contributi della Gestione separata.
il ritardo nella dichiarazione dei redditi non integra, di per sé, doloso occultamento del debito idoneo a sospendere la prescrizione.
art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 1155
i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
art. 2, commi 26-31, l. 8 agosto 1995, n. 335
disciplina l'iscrizione alla Gestione separata INPS e il relativo obbligo contributivo.
art. 10 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato dall'INPS nel quadro normativo dei versamenti e della dichiarazione dei redditi.
art. 13 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato dall'INPS nel quadro normativo dei versamenti e della dichiarazione dei redditi.
art. 18 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
richiamato dall'INPS per i termini di versamento correlati alla dichiarazione dei redditi.
art. 2 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
richiamato dall'INPS in relazione alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dall'INPS nel sistema dei controlli sulle dichiarazioni.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dall'INPS nel sistema dei controlli sulle dichiarazioni.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza del termine legale di pagamento e non con la successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
- La dichiarazione dei redditi ha natura di mera dichiarazione di scienza: non costituisce il presupposto del credito contributivo, né differisce l'inizio della prescrizione finché non sia presentata.
- Il tardivo adempimento dichiarativo o le difficoltà di accertamento del credito non integrano, di per sé, doloso occultamento del debito ai fini della sospensione della prescrizione.
- Una volta eccepita la prescrizione, il giudice deve individuare d'ufficio la disciplina applicabile e verificare il termine iniziale di decorrenza secondo le regole di diritto pertinenti.
- Se l'atto interruttivo è notificato dopo il decorso del termine quinquennale, l'interruzione è inefficace perché il credito è già prescritto.
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