Sentenza del 26/06/2015 n. 13252 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato un avviso di accertamento di circa un milione di euro, comprensivo di Irpeg, Irap, Iva, sanzioni e interessi. Le contestazioni riguardavano, tra l'altro, la deducibilità di accantonamenti per bonus e contributi, premi di fine anno ai clienti, costi per servizi infragruppo MSA ritenuti duplicati o non adeguatamente provati, provvigioni e diversi profili di detrazione e registrazione dell'Iva. In cassazione la contribuente ha denunciato vizi di motivazione, violazioni delle norme sulla deducibilità dei costi e dell'Iva, nonché omessa pronuncia su una specifica censura relativa a fatture estere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il nono, il dodicesimo e il quattordicesimo motivo. Ha quindi rilevato, da un lato, l'omessa valutazione della relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers, potenzialmente rilevante per dimostrare l'effettività e la non duplicazione dei servizi MSA; dall'altro, l'insufficienza della motivazione sull'indetraibilità dell'Iva relativa alle fatture MSA; infine, l'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sulla contestazione relativa all'omessa registrazione di fatture estere. Gli altri motivi, riguardanti principalmente accantonamenti, deducibilità dei costi, motivazione per relationem e ulteriori profili Iva, sono stati respinti o dichiarati inammissibili. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio a diversa composizione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese. Non vi è stata quindi una definitiva vittoria della contribuente nel merito, ma essa ha ottenuto la riapertura del giudizio sui profili accolti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, oggi art. 109, T.U.I.R.
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, quelli di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui tali condizioni si verificano.
La deducibilità dei costi richiede effettività, inerenza, certezza, determinabilità o determinazione dell'importo e competenza. Se nell'esercizio di competenza manca la certezza dell'esistenza o l'obiettiva determinabilità dell'ammontare, il costo può essere dedotto nell'esercizio successivo in cui tali requisiti si concretizzano.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 4, oggi art. 107, T.U.I.R.
Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.
Gli accantonamenti fiscalmente deducibili sono tassativi. Un accantonamento non previsto specificamente dalla legge non è deducibile come semplice posta prudenziale; il relativo costo può rilevare fiscalmente solo quando è effettivamente sostenuto e possiede i requisiti ordinari di deducibilità.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione dell'Iva richiede che l'imposta riguardi operazioni effettivamente effettuate e inerenti all'attività economica. Nel caso concreto la Corte ha richiesto una motivazione più precisa per chiarire se le fatture MSA fossero riferite a prestazioni inesistenti oppure soltanto analoghe o duplicate.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d)
La norma è stata richiamata in relazione alla territorialità delle consulenze estere e all'eventuale obbligo di assoggettamento a Iva in Italia. La Corte non ha deciso definitivamente la questione, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla relativa censura.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere un'esposizione comprensibile dei fatti e delle ragioni della decisione. Il richiamo alla motivazione di primo grado è ammissibile se accompagnato da un autonomo sviluppo argomentativo e dall'esame delle censure d'appello.
Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
La mancanza assoluta o l'incomprensibilità della motivazione comporta nullità della sentenza. Non ogni motivazione sintetica è però invalida: occorre che non siano individuabili il tema della controversia e le ragioni giuridiche e fattuali della decisione.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e censure ritualmente proposte. L'omessa decisione su uno specifico motivo di appello costituisce error in procedendo e impone la cassazione con rinvio.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina allora vigente, i motivi di violazione di legge dovevano essere accompagnati da quesiti di diritto specifici, autosufficienti e idonei a esprimere la regola giuridica applicabile. Quesiti generici o privi dei necessari presupposti fattuali possono determinare l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Un costo contabilizzato non è automaticamente deducibile: il contribuente deve dimostrarne effettività, inerenza, certezza, determinabilità dell'importo e competenza temporale.
- Gli accantonamenti non espressamente previsti dalla normativa fiscale sono normalmente indeducibili fino a quando il costo non sia effettivamente sostenuto e adeguatamente documentato.
- Nei servizi infragruppo, soprattutto quando esistono contratti paralleli con più società collegate, occorre provare concretamente quali prestazioni siano state rese, la loro utilità economica, il criterio di quantificazione del corrispettivo e l'assenza di duplicazioni.
- Il bilancio certificato o la relazione del revisore costituiscono elementi probatori qualificati, ma non vincolano automaticamente il giudice e possono dover essere confrontati con contratti, fatture, report e altra documentazione operativa.
- Ai fini della detrazione Iva, non basta l'esistenza formale della fattura: devono essere chiarite l'effettiva esecuzione della prestazione e la sua inerenza. Una motivazione che non distingua tra prestazione inesistente e prestazione duplicata o analoga può essere insufficiente.
- Il giudice d'appello può richiamare la motivazione di primo grado solo se dimostra di aver esaminato le specifiche critiche dell'appellante; il richiamo meramente acritico non è sufficiente.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello comporta la cassazione della sentenza con rinvio, anche se gli altri capi della decisione risultano motivati.
- La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva nel merito: il giudizio deve essere nuovamente deciso dal giudice di rinvio, che dovrà attenersi ai principi indicati dalla Corte.
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