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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20067/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della società contribuente avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso del credito IVA 1986. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e condannato la società resistente alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di un credito IVA maturato per l'anno 1986. In precedenza, però, lo stesso credito era stato anche portato in compensazione nella dichiarazione IVA 1989; a seguito del diniego dell'Ufficio e del contenzioso sulla compensazione, la società era risultata soccombente e una cartella di pagamento era stata confermata in giudizio. Nonostante ciò, la società aveva poi reiterato istanze di rimborso negli anni 2005, 2009 e 2013, sostenendo che il credito non fosse prescritto per effetto di vicende interruttive e di atti dell'Ufficio. L'Agenzia ha impugnato la sentenza regionale deducendo: 1) violazione dell'art. 30 d.P.R. 633/1972, perché la domanda di rimborso sarebbe inammissibile per il principio di alternatività tra rimborso e compensazione, avendo la contribuente già scelto la compensazione e rinunciato al rimborso; 2) in subordine, violazione delle norme sulla prescrizione, perché gli atti richiamati dalla CTR non avrebbero avuto efficacia interruttiva; 3) in ulteriore subordine, violazione dell'art. 2697 c.c., per difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto al rimborso.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    ratio temporis applicabile

    il credito IVA può essere fatto valere secondo un meccanismo di alternatività tra detrazione/compensazione e rimborso; la scelta di un rimedio preclude l’illimitata revoca della stessa oltre i termini previsti.

  • art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972

    la detrazione del credito IVA deve avvenire secondo le modalità di registrazione previste dalla norma e nei limiti temporali connessi al periodo successivo alla maturazione del credito.

  • art. 32, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base della preclusione all’esercizio tardivo della detrazione del credito IVA.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base della preclusione all’esercizio tardivo della detrazione del credito IVA.

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    la compensazione del credito IVA, in luogo del rimborso, è esercitabile solo entro l’anno successivo alla maturazione del credito, non potendo essere usata per revocare senza limiti la scelta del rimborso.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dal motivo di ricorso sulla prescrizione; la Corte non lo esamina nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 2944 c.c.

    richiamato dal motivo di ricorso sulla prescrizione; la Corte non lo esamina nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dal motivo di ricorso sulla prescrizione; la Corte non lo esamina nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal motivo di ricorso sulla prescrizione; la Corte non lo esamina nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal motivo di ricorso sull’onere della prova; la Corte non lo esamina nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale indicata come parametro di legittimità dei motivi di violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di IVA, il contribuente non può cumulare o alternare liberamente, fuori termine, rimborso e compensazione/detrazione del medesimo credito: opera un principio di alternatività che rende irretrattabile la scelta compiuta oltre i limiti temporali previsti.
  • La richiesta di compensazione di un credito IVA, ove seguita dal definitivo accertamento della sua insussistenza e dalla definitività della cartella emessa sull’assunto credito indebito, preclude la successiva azione di rimborso del medesimo credito.
  • Se il contribuente non impugna il provvedimento o la cartella che definisce negativamente il credito opposto in compensazione, la relativa pretesa dell’Amministrazione si consolida e non può essere rimessa in discussione in un successivo giudizio di rimborso avente il medesimo presupposto sostanziale.
  • Le istanze successive di rimborso non possono eludere la definitività di un precedente giudizio che abbia accertato l’inesistenza del credito IVA utilizzato in compensazione.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza e consente la decisione nel merito, i motivi subordinati su prescrizione e onere della prova restano assorbiti se incompatibili con la preclusione principale accolta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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