Cassazione Civile, Ordinanza n. 28713/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2013, 2014, 2017 e 2018 in relazione a partecipazioni societarie del soggetto obbligato. Il Tribunale aveva annullato l'avviso, ma la Corte d'appello ha accolto la domanda dell'ente previdenziale e ha ripristinato l'atto, valorizzando una domanda di dilazione amministrativa presentata all'INPS, nella quale il debitore dichiarava di riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo, di rinunciare alle eccezioni e agli eventuali giudizi di opposizione. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c., anche in relazione all'art. 1988 c.c. e agli artt. 44 e 55 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la sola domanda di dilazione non potesse essere qualificata come riconoscimento del debito e censurando l'interpretazione data dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente, sotto la veste formale della violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento del contenuto della domanda di dilazione compiuti dal giudice di merito. La Corte d'appello, infatti, aveva accertato sulla base del documento prodotto che non si trattava di una mera richiesta di rateazione, ma di un esplicito e incondizionato riconoscimento del debito con rinuncia alle eccezioni e alle opposizioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà contro la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito
richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione della domanda di dilazione come riconoscimento del debito
richiamati dal ricorrente, senza che la Corte ne approfondisca il contenuto, nel contesto della doglianza sulla qualificazione del debito
art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
norma sul perimetro del ricorso per cassazione invocata per articolare il motivo
richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazioni di legge, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La qualificazione di un atto come riconoscimento del debito o come mera richiesta di dilazione dipende dal suo effettivo contenuto dichiarativo, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione logica e coerente.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata confutazione della reale ragione della decisione comporta l'inammissibilità della censura.
- Il riconoscimento esplicito e incondizionato del debito, accompagnato dalla rinuncia alle eccezioni e alle opposizioni, può assumere rilievo decisivo nel giudizio sull'esistenza e azionabilità del credito previdenziale.
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