Cassazione Civile, Ordinanza n. 11806/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di un residuo compenso relativo a prestazioni rese in favore di una società nell'ambito della costruzione di unità immobiliari. La società propose opposizione sostenendo che le prestazioni oggetto della pretesa fossero già comprese nel compenso pattuito con una scrittura privata del 19 aprile 2006. Il tribunale revocò il decreto, ma la Corte d'appello riformò la decisione, ritenendo che il compenso contrattuale coprisse solo le prestazioni fino al collaudo delle strutture in cemento armato, mentre le attività successive dovessero essere remunerate a parte. La società ricorse per cassazione con sette motivi: 1) uso di un documento prodotto tardivamente; 2) uso di una testimonianza resa da soggetto che si assumeva incapace a deporre; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere tratto elementi interpretativi da un diverso contratto d'opera; 4) motivazione apparente; 5) omesso esame di fatti decisivi; 6) uso di nozioni di fatto notorio e di presunzioni non consentite; 7) violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, sostenendo che il compenso fosse onnicomprensivo e che la scrittura privata dovesse essere letta diversamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, oltre a contestare l'acquisizione di documento e testimonianza senza dedurne la decisività, difettavano anche di autosufficienza nella localizzazione dei documenti richiamati. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la doglianza sull'art. 2697 c.c. tendeva in realtà a contestare la valutazione delle prove e non l'erronea attribuzione dell'onere probatorio. Ha respinto o ritenuto comunque non ammissibile il quarto motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era intelligibile e fondata su una valutazione complessiva di documenti e deposizioni, e che non era deducibile una mera insufficienza motivazionale. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché i fatti dedotti erano già stati esaminati oppure riguardavano questioni giuridiche e non veri fatti decisivi omessi. Ha ritenuto inammissibile il sesto motivo per aspecificità e perché le censure sulle nozioni di fatto notorio erano comunque irrilevanti rispetto alla ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo, affermando che l'interpretazione del contratto operata dalla corte di merito era una plausibile interpretazione del testo negoziale, non censurabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali, qui non dimostrata; inoltre il motivo era generico e in parte reiterava censure già svolte. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza sulla tardiva produzione documentale è stata ritenuta inammissibile perché non era stata allegata la decisività del documento ai fini dell'esito della controversia.
La censura sulla testimonianza è stata respinta come inammissibile; la Corte ha inoltre rilevato la mancanza di autosufficienza per difetto di localizzazione dei documenti richiamati.
Richiamato come norma corretta sulla incapacità a testimoniare, ma la censura è stata comunque dichiarata inammissibile per difetto di decisività e autosufficienza.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesta la valutazione delle prove o degli elementi istruttori.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure processuali sono inammissibili se non evidenziano la decisività del vizio denunciato rispetto alla decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più denunciabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione sussiste solo al di sotto del minimo costituzionale: mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
L'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per illogicità della motivazione, non per mera diversa lettura del testo negoziale.
Le clausole vanno lette le une per mezzo delle altre e nel complesso dell'atto; la lettura complessiva della scrittura privata è stata ritenuta corretta.
La censura è stata giudicata generica perché non indicava espressioni polisense né spiegava perché dovessero riferirsi a un immobile finito.
È richiamato solo per la notificazione della sentenza ai fini del ricorso; non incide sulla ratio decidendi.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio; la memoria depositata non sana il difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per l'applicazione ratione temporis della disciplina processuale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata disposta l'attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di un vizio processuale o probatorio è inammissibile se il ricorrente non ne chiarisce la decisività, cioè se non spiega perché, senza quel documento o quella testimonianza, la decisione sarebbe stata diversa.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda solo l'errata distribuzione dell'onere della prova tra le parti; non consente di censurare sotto veste di violazione di legge la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice sulla base di documenti, testimonianze e valutazioni complessive, anche se una parte del ragionamento è contestata.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più ammissibili censure dirette alla mera sufficienza o persuasività della motivazione.
- L'interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica; non è invece consentito chiedere una rivalutazione del contenuto negoziale sulla base di una diversa lettura del medesimo testo.
- La lettura del contratto va condotta in modo sistematico, considerando il testo nel suo insieme e il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del negozio, quando ciò sia coerente con l'accertamento della comune intenzione.
- Le censure fondate su presunti fatti notori o su presunzioni devono essere specifiche e riferite alla reale motivazione della sentenza; se il giudice non fonda realmente la decisione su tali nozioni, il motivo è aspecifico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11787/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11792/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11794/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11796/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11798/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11799/2023 del 05/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →