Cassazione Civile, Ordinanza n. 35446/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef e addizionali relativo all'anno 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, in capo alla socia, utili extracontabili ritenuti distribuiti da una società di capitali a ristretta base partecipativa, già destinataria di un autonomo accertamento definitivo. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che: la società non avesse realmente i caratteri della ristretta base familiare; l'avviso fosse illegittimo perché non preceduto da processo verbale di constatazione e da contraddittorio endoprocedimentale; fosse nullo perché l'Ufficio avrebbe dovuto notificare un unico atto alla società e ai soci, in ossequio a buona fede e legittimo affidamento; mancasse la prova dei presupposti fattuali della presunzione di distribuzione degli utili; fosse irrilevante l'asserita apocrifia della firma sull'avviso diretto alla società, che costituiva il presupposto del successivo accertamento verso la socia. I motivi di ricorso per cassazione sono stati cinque: vizio motivazionale sulla ristretta base partecipativa; violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato contraddittorio; violazione dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 218/1997 e dell'art. 10 L. 212/2000 per omesso accertamento unitario; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. sulla prova e non contestazione; omesso esame del fatto relativo alla firma apocrifa dell'avviso societario.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Il primo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva effettivamente esaminato e respinto la censura sulla composizione del nucleo familiare e, soprattutto, la base decisiva dell'accertamento era la ristretta partecipazione sociale, idonea a sorreggere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Il secondo è stato respinto perché, trattandosi di tributo non armonizzato, non opera un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; nel caso concreto, per di più, non vi era stata attività ispettiva o di verifica tale da imporre un PVC. Il terzo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione in cassazione e, comunque, infondato perché l'accertamento unitario ex art. 4, comma 2, d.lgs. 218/1997 non si applica alle società di capitali a ristretta base partecipativa. Il quarto è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la ratio decisiva non censurata era già la ristretta base partecipativa, sufficiente da sola a legittimare la ripresa a tassazione. Il quinto è stato dichiarato inammissibile per la disciplina della doppia conforme, essendo le decisioni di merito fondate sulle medesime ragioni di fatto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Sono stati richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione; la Corte ha escluso la fondatezza o l'ammissibilità delle censure proposte sotto tali profili.
Invocato dalla ricorrente a tutela di buona fede e legittimo affidamento; la Corte ha escluso che imponesse, nel caso concreto, la nullità dell'avviso o un obbligo generalizzato di accertamento unitario/contraddittorio.
Richiamato per sostenere il diritto al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha chiarito che la garanzia generalizzata riguarda i tributi armonizzati, non quelli non armonizzati come l'Irpef, salvo specifica previsione.
art. 4, comma 2, d.lgs. 218/1997
La Corte ha affermato che l'accertamento unitario ivi previsto non si applica alle società di capitali a ristretta base partecipativa.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la censura è stata dichiarata inammissibile, anche per mancata incidenza sulla ratio decisiva non censurata.
Invocato per sostenere che i fatti non contestati dovessero essere posti a base della decisione; la Corte ha escluso l'interesse alla censura, perché la ratio decisiva restava la ristretta base partecipativa.
Richiamato in tema di doppia conforme: in presenza di due decisioni di merito conformi, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamento verso il socio di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è legittima se fondata sulla ristretta compagine sociale; per vincerla occorre una specifica e concreta contestazione delle circostanze poste a base della presunzione.
- Per i tributi non armonizzati non esiste, nel diritto interno, un obbligo generale e indiscriminato di contraddittorio endoprocedimentale: la sua omissione rileva solo se previsto da specifiche disposizioni.
- L'assenza di un processo verbale di constatazione non determina di per sé l'illegittimità dell'avviso di accertamento quando non risulti una previa attività ispettiva o di verifica che lo renda necessario.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove non dedotte nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; chi deduce di averle già proposte deve indicare specificamente l'atto e il momento processuale in cui lo ha fatto.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata, il ricorso è inammissibile o infondato per difetto di interesse, anche se le altre rationes siano attaccate.
- In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
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