Cassazione Civile, Ordinanza n. 04186/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere il riconoscimento integrale, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, del periodo svolto in apprendistato professionalizzante presso la società datrice. I giudici di merito avevano dichiarato la nullità delle clausole del CCNL e dell’accordo sindacale che escludevano il computo dell’intero apprendistato dall’anzianità utile per gli scatti, condannando la datrice a riconoscere il primo scatto dopo 24 mesi e a corrispondere le differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha dedotto, innanzitutto, la violazione delle norme processuali sul contenuto del ricorso introduttivo e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice avesse esaminato una domanda di annullamento di norme contrattuali non ritualmente proposta e non supportata da adeguata produzione; ha poi contestato, con vari motivi, l’applicabilità della disciplina della l. n. 25/1955 all’apprendistato professionalizzante disciplinato dal d.lgs. n. 276/2003, la lettura delle norme su recesso e anzianità, il significato delle espressioni normative utilizzate dalla contrattazione collettiva e il presunto profilo di discriminazione indiretta per età; infine ha dedotto la prescrizione quinquennale dei crediti, assumendo che il termine fosse decorso in costanza di rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il sesto motivo, ritenendoli infondati: quanto al primo, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo sussiste solo se non sia possibile individuare il petitum dall’esame complessivo dell’atto; nel caso concreto ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice di merito, che aveva desunto dal ricorso e dalle conclusioni i riferimenti all’apprendistato professionalizzante e quindi la normativa applicabile. Quanto al sesto motivo, ha ritenuto corretta la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il credito sarebbe dovuto sorgere (giugno 2008), osservando che alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 il diritto non era ancora prescritto. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito di rinuncia parziale della ricorrente. Non sono state liquidate spese, poiché l’intimato non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per censurare la pretesa decisione su questioni non devolute; la Corte ha escluso la violazione perché la domanda era comunque individuabile dal complesso dell’atto introduttivo.
Richiamato insieme agli altri vizi processuali dedotti dalla ricorrente; non ritenuto violato alla luce della sufficiente individuabilità della domanda.
La nullità del ricorso introduttivo nel rito del lavoro richiede l’assoluta impossibilità di individuare petitum ed elementi essenziali; la Corte ha applicato un criterio sostanzialistico e non formalistico.
art. 19 l. 25/1955
Considerato norma imperativa nella parte in cui l’anzianità maturata nell’apprendistato va computata ai fini degli aumenti periodici; la Corte di merito aveva correttamente ricostruito tale regola, ma su questo punto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Richiamato per affermare che, in attesa della regolamentazione dell’apprendistato, continua ad applicarsi la normativa previgente.
La delega alla contrattazione collettiva non è stata ritenuta idonea a incidere sul riconoscimento dell’anzianità di servizio; sul punto il motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Citato dalla ricorrente nel dedurre l’autonomia della nuova disciplina dell’apprendistato; motivo non esaminato nel merito per inammissibilità sopravvenuta.
Invocato per sostenere una diversa interpretazione lessicale delle espressioni normative; motivo non esaminato nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Direttiva UE 2000/78, artt. 1 e 2
Richiamata dalla Corte di merito in chiave conforme alla disciplina sovranazionale in tema di parità di trattamento; il motivo relativo è stato però dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La prescrizione quinquennale dei crediti retributivi è stata applicata in combinato con l’art. 2935 c.c., individuando la decorrenza dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
commi 1 e 2, come modificato dalla l. n. 92/2012
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto; la Corte ha invece valorizzato il principio secondo cui, dopo la riforma, per i diritti non ancora prescritti la decorrenza avviene dalla cessazione del rapporto.
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell’oggetto sussiste solo quando, dall’esame complessivo dell’atto, non sia comunque possibile individuare il petitum sostanziale e processuale; il giudizio va condotto in modo sostanzialistico e non meramente formale.
- La mancata o imprecisa indicazione della disciplina collettiva applicabile non determina di per sé la nullità della domanda se i fatti costitutivi della pretesa e la richiesta economica risultano comunque individuabili.
- In tema di apprendistato, la disciplina previgente può continuare a operare nei limiti di compatibilità previsti dalla normativa transitoria; la contrattazione collettiva non può elidere un effetto legale imperativo relativo al computo dell’anzianità di servizio, se tale effetto è imposto dalla legge.
- Ai fini della prescrizione dei crediti di lavoro retributivi, quando il diritto non sia già prescritto alla data della riforma che ha inciso sulla stabilità del rapporto, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dalla sua pendenza.
- La sopravvenuta rinuncia parziale ai motivi di ricorso determina l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle censure rinunciate, residuando l’esame solo dei motivi ancora devoluti.
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