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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18501/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni lavoratori formalmente dipendenti della società subappaltatrice di un servizio di contact center e help desk hanno agito per ottenere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla società committente del servizio, o in subordine in capo alla società appaltatrice, assumendo che il subappalto fosse illegittimo e non genuino. In primo grado le domande sono state respinte per genericità delle allegazioni e insufficienza della prova sulla non genuinità dell'appalto. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, valorizzando la documentazione contrattuale da cui risultava che la subappaltatrice organizzava autonomamente il personale, la formazione, il coordinamento, l'assistenza e il controllo della prestazione, senza sottoposizione dei lavoratori al potere direttivo o disciplinare dell'appaltante o del committente; ha inoltre ritenuto che, data la natura del servizio, l'esecuzione presso la struttura dell'appaltante fosse coerente con l'appalto, e che il corrispettivo fosse strutturato in modo da integrare un effettivo rischio d'impresa. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto, da un lato, violazione degli artt. 20-29 del d.lgs. 276/2003 per non avere la Corte d'appello distinto correttamente appalto e somministrazione e per aver richiamato in modo improprio la giurisprudenza; dall'altro, falsa applicazione delle medesime norme e varie nullità processuali, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato documenti non contestati provenienti dalla committente, avesse erroneamente ripartito l'onere della prova e avesse trascurato il contenuto dell'appello e delle prove offerte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a un'esposizione astratta delle differenze tra appalto e somministrazione senza indicare specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata fossero in contrasto con le norme invocate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per promiscuità e genericità delle censure, per carenza di deduzioni idonee a integrare un vizio motivazionale ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e per il tentativo di ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese in favore della società appaltante e della società affidataria, mentre nulla è stato disposto nei confronti della società intimata rimasta contumace in cassazione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, d.lgs. 276/2003

    La Corte d'appello aveva escluso la non genuinità dell'appalto/subappalto sulla base degli indici fattuali; la Cassazione non entra nel merito della norma perché i motivi sono inammissibili per difetto di specificità.

  • artt. 20-29, d.lgs. 276/2003

    Le doglianze che invocano in modo generico la disciplina dell'appalto e della somministrazione sono inammissibili se non confrontano puntualmente le norme con le affermazioni della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere dedotta indicando specificamente le norme asseritamente violate e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrarie alla disciplina applicabile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è consentito in cassazione un riesame del fatto; il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti delle anomalie motivazionali rilevanti secondo i criteri delle Sezioni Unite.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente, comprensibile e non affetta da anomalie tali da integrare nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La relativa censura è stata ricompresa nel secondo motivo, ma giudicata generica e non idonea a fondare un vizio autonomamente scrutinabile.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza di erronea valutazione della non contestazione è stata ritenuta inammissibile perché riferita a prove documentali e formulata in modo generico.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è ammesso censurare in cassazione la valutazione delle prove se ciò comporta una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 416 c.p.c.

    La deduzione della violazione del regime processuale è stata assorbita nella valutazione di inammissibilità per promiscuità delle censure.

  • art. 420 c.p.c.

    Censura generica e non autosufficiente, non idonea a superare il giudizio di inammissibilità.

  • art. 434 c.p.c.

    Il motivo non specificava in che modo la Corte territoriale avesse errato nel valutare l'atto di appello.

  • art. 2702 c.c.

    La parte ricorrente invocava la valenza probatoria di documenti provenienti dalla controparte; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché tesa a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non individua in modo puntuale le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con le norme invocate.
  • È inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo censure eterogenee di violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione senza ricondurle con chiarezza a una specifica ipotesi dell'art. 360 c.p.c.
  • Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto o sulle prove: la diversa lettura del materiale istruttorio è estranea ai limiti del ricorso per cassazione.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando presenti anomalie radicali rilevanti ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e della giurisprudenza sulle 'motivazioni apparenti', non già per il solo dissenso sulla ricostruzione fattuale.
  • La deduzione della non contestazione o dell'efficacia probatoria di documenti non basta, da sola, a fondare il ricorso se la censura mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del contenuto delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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