Cassazione Civile, Ordinanza n. 18827/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a un lavoratore all'esito di una procedura avviata dalla società formale datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva ritenuto che, ai fini della verifica degli esuberi, dovesse considerarsi un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra due società del gruppo aeronautico, con conseguente illegittimità del recesso perché la platea dei lavoratori da comparare andava riferita all'intero complesso aziendale e non alla sola società formale datrice. Aveva inoltre ritenuto che nella platea potessero rientrare anche lavoratori non in cassa integrazione e aveva escluso, in fatto, la prova di aliunde perceptum e aliunde percipiendum. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1-bis della L. n. 291/2004, sostenendo che i licenziamenti del 2016 traevano origine dalla crisi del 2011 e dagli accordi sindacali 2011-2012, che per il trasporto aereo consentirebbero la mobilità solo dopo lungo periodo di cassa integrazione; 2) violazione degli artt. 5 L. n. 223/1991, 2359, 2497 e 2094 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la platea dei licenziandi va individuata nel solo complesso aziendale della singola impresa e che, per configurare un unico centro di imputazione, occorre anche la contemporanea utilizzazione della prestazione lavorativa da parte delle varie società, circostanza non allegata né provata; 3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei sul settore aeronautico, per l'impossibilità giuridica e fattuale di una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti e per l'irrilevanza dei contratti di wet lease ai fini dell'unitarietà del gruppo. Nel corso del giudizio la società ricorrente ha poi notificato rinuncia al ricorso; la controricorrente ha preso atto della rinuncia e insistito per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dalla società ricorrente e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, ritenendo che la rinuncia non richieda accettazione per produrre l'effetto estintivo e che la regolazione delle spese resti rimessa alla discrezionalità del collegio. Ha escluso, infine, l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di estinzione del processo per rinuncia.
Norme richiamate
comunicazione della proposta del relatore e fissazione dell'adunanza camerale
disciplina il rito camerale non partecipato seguito nel giudizio di legittimità.
la rinuncia al ricorso deve essere portata a conoscenza della controparte mediante notificazione o comunicazione ai difensori e produce effetti processuali senza necessità di accettazione.
la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può condannare la parte che ha dato causa al processo.
le motivazioni di precedenti conformi possono essere richiamate dalla Corte senza riproduzione integrale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
invocato dalla ricorrente come disciplina speciale del settore del trasporto aereo per la gestione degli esuberi dopo lungo periodo di cassa integrazione.
art. 2 d.l. n. 134/2008, conv. in L. n. 166/2008
richiamato quale norma modificativa dell'art. 1-bis L. n. 291/2004.
richiamato dal ricorrente in tema di criteri di selezione dei lavoratori nei licenziamenti collettivi.
richiamato ai fini del rapporto tra società del gruppo e controllo societario.
richiamato ai fini della direzione e coordinamento tra società del gruppo.
richiamato per la nozione di prestatore di lavoro subordinato.
richiamato in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove.
richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina aeronautica.
richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina aeronautica.
Regolamento CE n. 859/2008
capo C, OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)
invocato per sostenere la rigidità organizzativa del servizio aereo e l'irrilevanza del wet lease ai fini dell'unitarietà strutturale.
Regolamento CE n. 1008/2008
art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del trasporto aereo e delle autorizzazioni operative.
Regolamento UE n. 965/2012
Allegato 3, Capo C, Sezione 1 ORO. CEuro 125
invocato quale fonte tecnica sulla organizzazione delle operazioni di volo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, ove notificata alla controparte o comunicata ai difensori, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della parte resistente.
- La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di impugnazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia, la liquidazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del collegio, che può porle a carico della parte rinunciante.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato non opera quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia.
- La presenza di un gruppo societario non coincide automaticamente con un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro: tale qualificazione richiede una valutazione giuridica e fattuale autonoma, non surrogabile dalla mera appartenenza al medesimo gruppo.
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