Cassazione Civile, Ordinanza n. 30159/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal fallimento di una società affittuaria di un'azienda esercente attività alberghiera, dichiarato su istanza del fallimento della società proprietaria/affittante dell'azienda. In appello la reclamante aveva sostenuto, tra l'altro, la nullità per illiceità della causa del contratto di affitto d'azienda, perché il regolamento contrattuale prevedeva anche la destinazione dell'immobile a casa per anziani/residenza sanitaria, attività che sarebbe stata incompatibile con lo strumento urbanistico e poi inibita dal Comune. La Corte d'appello aveva però ritenuto che l'immobile fosse compatibile con l'attività alberghiera, che la seconda destinazione richiedesse autorizzazioni mancanti da procurarsi a cura dell'affittuaria e che, in ogni caso, la società reclamante avesse di fatto scelto e svolto l'attività di residenza per anziani per tutta la durata del rapporto. Con il ricorso per cassazione la società fallita deduceva: 1) violazione di norme sulla nullità del contratto e sulla illiceità della causa, per non avere la Corte territoriale ravvisato la nullità dell'affitto d'azienda; 2) violazione delle norme sul reclamo fallimentare e sul processo civile, oltre a omesso esame di fatti decisivi, assumendo che non fosse stata valutata la documentazione contabile depositata a dimostrazione dell'equilibrio patrimoniale; 3) omessa pronuncia o comunque omesso esame delle eccezioni di nullità sollevate ex artt. 1460 e 1463 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con l'accertamento di merito circa la compatibilità dell'immobile con l'attività alberghiera e la scelta della ricorrente di adibirlo a residenza per anziani pur in assenza di autorizzazioni. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva riportato il contenuto dei documenti contabili né indicato annualità e incidenza dei dati sulla insolvenza. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la censura, sotto l'apparente omesso esame, investiva in realtà deduzioni difensive e, comunque, l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello era incompatibile con l'accoglimento delle eccezioni invocate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dalla ricorrente in tema di fallimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con gli accertamenti di merito
invocato in relazione ai requisiti dell'oggetto del contratto e alla dedotta nullità, ma senza specifico contrasto con la motivazione di merito
invocato quale norma sulla nullità del contratto, senza che la Corte ravvisasse un vizio scrutinabile
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla nullità contrattuale, ma non decisivo nel giudizio di ammissibilità
richiamato a sostegno delle eccezioni di nullità/inesigibilità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva argomentazioni difensive e non fatti storici
norma richiamata dalla ricorrente nel primo motivo, senza specifica incidenza sulla decisione
richiamato nel secondo motivo in relazione al reclamo fallimentare e alla documentazione contabile, ma la censura è stata giudicata generica
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza specificità sufficiente
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza specificità sufficiente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non la mera omessa valutazione di deduzioni difensive
richiamato in relazione all'omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per incompatibilità logica con gli accertamenti di merito
richiamato come possibile vizio per omessa pronuncia, ma escluso nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato come fonte della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e si limita ad affermazioni assertive o generiche.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. post riforma 2012 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non può essere usato per contestare la mancata valutazione di deduzioni difensive o argomentazioni giuridiche.
- La doglianza fondata su documenti contabili è inammissibile per difetto di specificità se il ricorrente non indica il contenuto dei documenti, le annualità di riferimento e l'effettiva incidenza dei dati sulla decisione impugnata.
- L'omessa pronuncia non è configurabile quando l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito rende logicamente incompatibile l'accoglimento della questione dedotta, anche se non vi sia una risposta espressa su ogni singola eccezione.
- In materia di fallimento, la contestazione dello stato di insolvenza richiede una critica puntuale agli accertamenti patrimoniali della sentenza impugnata; la mera allegazione di documenti non basta se non è spiegato come essi dimostrino la capacità di soddisfare regolarmente i debiti.
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