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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20634/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società di noleggio autoveicoli aveva convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice con cui era stato assicurato l’intero parco veicoli, assumendo che, dopo la disdetta del rapporto assicurativo comunicata dall’impresa il 23 novembre 2010, la mancata o ritardata consegna degli attestati di rischio avesse impedito di stipulare tempestivamente un nuovo contratto a condizioni più favorevoli, costringendola a sostenere costi assicurativi maggiori e a sopportare ulteriori spese connesse alla procedura di mediazione obbligatoria. I giudici di merito avevano accolto la domanda risarcitoria, ravvisando l’obbligo della compagnia di corretto adempimento e ritenendo provata, tramite consulenza tecnica, la necessità dell’attestato di rischio per ottenere una classe di merito più vantaggiosa. La società assicuratrice incorporante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell’art. 1227 c.c. e della disciplina assicurativa, per non avere la Corte territoriale considerato il concorso colposo del danneggiato, che avrebbe dovuto attivarsi entro tre mesi dalla stipula ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento ISVAP n. 4/2006 e non restare inerte; secondo, violazione dell’art. 1223 c.c., per difetto di prova del danno e del nesso causale diretto e immediato tra ritardo nella consegna degli attestati ed esborsi assicurativi, essendosi la Corte basata su una comparazione ritenuta solo ipotetica tra premi pagati e premi teorici di altra compagnia.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi, perché ha rilevato un vizio preliminare di validità della procura speciale al difensore della società ricorrente. La procura risultava rilasciata da un procuratore ad negotia in forza di procura notarile, ma tale atto non era stato depositato con il ricorso né reperito nel fascicolo d’ufficio; pertanto, il Collegio non ha potuto verificare la legittimazione del soggetto che aveva conferito il potere rappresentativo. In applicazione del principio secondo cui la mancata verificabilità della legittimazione del delegante comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una società, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, per effetto della declaratoria di inammissibilità, è stato altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere il concorso colposo del danneggiato e la riduzione del risarcimento; la Corte non esamina il motivo nel merito perché assorbito dalla declaratoria di inammissibilità

  • art. 132 cod. ass.

    richiamato dalla ricorrente come disciplina dell’obbligo a contrarre e del contesto assicurativo rilevante

  • art. 134 cod. ass.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina applicabile agli attestati di rischio

  • art. 8, comma 3, del regolamento ISVAP n. 4/2006

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’assicurato avrebbe dovuto attivarsi entro tre mesi per ottenere la riclassificazione e il ricalcolo del premio

  • art. 1223 c.c.

    invocato per censurare la prova e quantificazione del danno e del nesso causale; il motivo non viene esaminato nel merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Quando la procura speciale per proporre ricorso per cassazione da parte di una società è conferita da un procuratore speciale in forza di una procura notarile non depositata e non reperibile nel fascicolo, il giudice di legittimità non può verificare la legittimazione del delegante e il ricorso è inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione la verifica della valida rappresentanza processuale e sostanziale della parte societaria è condizione preliminare e assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l’obbligo, ove dovuto, del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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